MEDICO-PAZIENTE: UNA STORIA DA RICOSTRUIRE

La Legge Gelli rappresenta una svolta epocale: su questo concordano operatori sanitari, giuristi e assicuratori, riuniti in occasione del Congresso nazionale della società scientifica Melchiorre Gioia. Sulla norma, che pone al centro la figura del medico legale, gravano però le ombre delle possibili interpretazioni giurisprudenziali, nonchè l'iter dei decreti attuativi

MEDICO-PAZIENTE: UNA STORIA DA RICOSTRUIRE
Ridurre i costi della medicina difensiva, ricostruendo l’alleanza tra sanità e paziente. Questo l’intento della legge sulla responsabilità medico-sanitaria, approvata lo scorso marzo e oggetto di discussione del 26° congresso nazionale medico giuridico della Società scientifica Melchiorre Gioia, che si è svolto lo scorso mese a Roma alla presenza di istituzioni, giuristi, medici e assicuratori. 
La sicurezza di cure e rischio sanitario, la responsabilità di professionisti e strutture pubbliche o private, i procedimenti giudiziari, gli obblighi di assicurazione e l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati sono le principali novità della legge 24/2017, definita dal suo promotore, l’on. Federico Gelli, “una scommessa culturale” perchè mira a “ricostruire una nuova alleanza tra medico e paziente”. Un patto che dovrà essere poi rafforzato da una successiva norma sul consenso informato.
Il legislatore ha voluto dare forza sia ai diritti del medico, sia a quelli del paziente, attraverso: un meccanismo di trasparenza e tutela dei cittadini; una nuova responsabilità civile e penale di chi opera in sanità; norme forti sull’obbligatorietà assicurativa; l’introduzione della mediazione; una gestione del rischio in ottica preventiva, con la nascita di strutture di risk management monitorate dai centri per il rischio clinico. Ma l’obiettivo più sfidante è il passaggio alle cartelle cliniche digitali, utili a “ricostruire la relazione con il paziente e far partire l’azione preventiva”.



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L’ALLEATO DEL RISK MANAGEMENT

Cruciale è la figura del medico legale che ora, sottolinea Tiziana Frittelli, vice presidente nazionale di Federsanità, assume una funzione proattiva. Ad esempio, agevolando “la compilazione professionale e tempestiva della cartella clinica elettronica”, da consegnarsi nel termine dei sette giorni. O ancora, nel rischio professionale, “in qualità di alleato del risk management, per gestire le richieste di risarcimento”. Ma anche all’interno dei comitati di valutazione sinistri, per la “verifica legale e amministrativa e la gestione del tentativo di conciliazione obbligatorio inserito dalla legge”.
Il medico legale “non interviene solo ex post, ma si attiva e dà suggerimenti”, spiega il padrone di casa, Giovanni Cannavò, presidente della Società scientifica Melchiorre Gioia, che sottolinea l’importanza della formazione: “servono competenza e conoscenza, soprattutto in settori strategici, come il welfare integrativo”.
La norma porterà, nelle intenzioni, a un sistema efficiente che ridurrà il contenzioso, anche grazie alla definizione del risarcimento dei danni in base alle tabelle ministeriali, uguali per tutto il Paese, che dovrebbero dare a strutture e imprese di assicurazioni elementi certi di riferimento. 





UNA CULTURA DELLA CONCILIAZIONE

Fra i temi cruciali della legge Gelli, sottolinea l’avvocato Maurizio Hazan, vice presidente della Società scientifica Melchiorre Gioia, vi sono la rivisitazione della rivalsa, “che ridà serenità ai medici”; la calmierazione dei parametri risarcitori; la gestione del rischio al fine di evitare il contenzioso; il recupero del dialogo e dell’alleanza terapeutica, “spesso più importanti della cura”; la cultura della conciliazione, che spinge il medico a “partecipare sia all’eversione delle verità che alla difesa della propria immagine”; i sistemi di assicurazione obbligatoria che “tutelano il medico, ma anche il paziente, il quale sa che, dall’altra parte, trova un soggetto solvibile in grado di assumersi la sua responsabilità”; i presidi che tutelano il terzo danneggiato. 


I DUBBI DA CHIARIRE

Restano alcune perplessità su alcuni temi caldi. Ad esempio, sottolinea Hazan, sull’azione diretta, che dà al paziente “l’immagine di una maggiore aggredibilità”; sulle procedure liquidative, dove si teme la duplicazione del modello dell’Rca, con gli stessi ritardi e rifiuti nelle liquidazioni; sull’autoassicurazione, che richiede una “vera equipollenza tra strumenti assicurativi a tutela del paziente”; infine sulla regola della non opponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto, dove resta da capire “cosa potrà essere eccepito”.





GLI SVILUPPI FUTURI

Si attendono ora i decreti attuativi, la cui approvazione, assicura Gelli, sarà effettuata nel rispetto dei tempi. Altre indicazioni arriveranno dalle linee guida, che saranno l’elemento centrale dell’azione preventiva e il punto di riferimento a cui anche i giudici potranno rifarsi. 
Per il momento, è stato presentato un emendamento che va a correggere, nell’azione di rivalsa per colpa grave, l’espressione “moltiplicato per il triplo”, intesa, non come reddito moltiplicato per il triplo, ma come non superiore al triplo. 


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