OSTACOLI E OPPORTUNITA' SULLA STRADA DEI PERITI

La nuova norma UNI, grazie a cui la categoria diventerà un ordine non-ordinistico. La nascita della federazione delle associazioni, Periti Uniti. Le criticità legale all'introduzione dell'accordo Ania per i sinistri in coassicurazione indiretta delle polizze rami elementari. Questi alcuni degli argomenti che hanno animato l'ultimo congresso di Assit, che ha visto un confronto schietto tra professionisti e rappresentanti delle compagnie.

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👤Autore: Beniamino Musto Review numero: 25 Pagina: 24 - 25
Nonostante qualche nube scura sia fonte di preoccupazione per la categoria, per i periti sono in arrivo alcune importanti novità a tutto vantaggio dei professionisti che operano nell’ambito dei rami elementari. Una di queste è l’imminente introduzione della norma Uni riguardante la professione di perito liquidatore assicurativo non auto, prevista dalla legge 4 del 14 gennaio 2013. L’altra (storica) novità è la nascita di Periti Uniti, confederazione che unisce le quattro associazioni italiane dei periti non auto: Aipai, Anpre, Collegio Lombardo e Assit. Proprio il congresso di quest’ultima associazione, svoltosi a Milano Marittima il 21 e 22 maggio, è stata l’occasione per discutere nel dettaglio di questi e di altri temi caldi per la categoria, in una due giorni di confronto e dialogo tra periti e rappresentanti degli uffici sinistri di compagnie assicurative di primo piano. 


UNA NORMA PER ACCEDERE ALLA PROFESSIONE

L’introduzione della norma Uni permetterà ai periti di diventare una sorta di ordine non-ordinistico: “a breve – ha spiegato il vice presidente di Assit, Alberto Bianchi – inizierà la fase di inchiesta pubblica, nel corso della quale assicuratori, associazioni dei consumatori e ordini professionali potranno muovere dei rilievi”; seguirà la fase finale che, auspica Assit, “potrerà in tempi brevi alla pubblicazione di una norma che definirà finalmente quali sono le caratteristiche del perito assicurativo: chi potrà esserlo e con quali criteri accedere alla professione”. 





IL NODO DEI SINISTRI IN COASSICURAZIONE INDIRETTA

Ad accendere il dibattito, soprattutto nell’ambito del confronto con le compagnie, è stato il recente accordo Ania per la gestione dei sinistri in coassicurazione indiretta delle polizze rami elementari, nel momento in cui diverse coperture si sovrappongano nella assicurazione di un rischio. Fino al 2004 (quando furono abrogate), le norme dell’Ania per la liquidazione del sinistro in coassicurazione indiretta avevano stabilito (all’articolo 13) i criteri di semplificazione e gestione per la liquidazione degli indennizzi. L’attuale accordo lascia a ogni singola compagnia la possibilità di adottarlo o meno: al momento, l’adesione è giunta soltanto dal 57% delle compagnie. L’assenza del restante 43% può comportare diverse situazioni di criticità, come ha ricordato il presidente di Assit, Riccardo Campagna. L’associazione dei periti ha presentato una serie di proposte: “abolire la decadenza dell’accordo quando anche una sola delle compagnie non sia aderente istituire una procedura di arbitraggio tra le compagnie in caso di disaccordo, ed estendere l’accordo anche ai contratti motor”. Infine, il presidente di Assit ha chiesto “un protocollo standard di intervento del perito, condiviso tra periti e assicuratori”. I rappresentanti delle compagnie presenti al dibattito hanno precisato che l’Ania ha dato la propria disponibilità per riequilibrare alcune di queste criticità, tra cui quella legata ai contratti motor. Ma, più in generale, il punto di vista delle imprese è spostare il baricentro del problema sulla finalità di offrire un buon servizio al cliente, come ha sottolineato Andrea Gualtirolo, responsabile sinistri complessi e gravi property di Axa Assicurazioni, ricordando che “l’articolo 13 delle norme Ania proviene da un’epoca in cui le compagnie erano tutte organizzate in modo simile”, mentre nello scenario attuale la priorità di ogni impresa è quella “di differenziarsi e di riuscire a mettere il cliente al centro”: in questo senso, l’accordo ha senso “solo se la sua ragione primaria è quella del servizio all’assicurato”. 



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