NUOVA RC AUTO, UNA RADIOGRAFIA NORMATIVA

Le novità previste dall’Ivass promettono di rivoluzionare l’impianto della Rca. tra obiettivi di armonizzazione della disciplina precedente e misure chiarificatrici che superano dubbi interpretativi, per le compagnie potrà aprirsi uno scenario in cui cogliere opportunità sotto il profilo operativo e a tutela del cliente

NUOVA RC AUTO, UNA RADIOGRAFIA NORMATIVA
Nei mesi di marzo e aprile, l’Ivass ha pubblicato il Regolamento 37 e due Provvedimenti, il 71 e il 72, che hanno introdotto una serie di innovazioni molto rilevanti nell’Rc auto. 
Partendo dal regolamento 37, questo impone alle compagnie in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di applicare uno sconto obbligatorio al cliente che accetti almeno una delle seguenti condizioni: lasciar ispezionare preventivamente il proprio veicolo a spese della compagnia; farsi installare sull’auto (o comunque consentire la presenza) meccanismi elettronici che ne registrino l’attività (scatola nera o dispositivi equivalenti) o farsi installare dispositivi che impediscono l’avvio del motore qualora rilevassero un tasso alcolemico del conducente superiore ai limiti di legge. 
L’Ivass ha così individuato le modalità di applicazione dello sconto obbligatorio (sul premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale) nonché i criteri con cui le imprese dovranno calcolare questo sconto in una percentuale del premio. In particolare, la percentuale di sconto dovrà essere in linea con la diminuzione del premio puro riferito agli ultimi tre anni, verificata dall’impresa sull’insieme dei contratti che prevedono l’installazione dei suddetti meccanismi elettronici o l’ispezione preventiva del veicolo. In assenza di dati statisticamente significativi, l’impresa utilizzerà dati di mercato.
 
IL CASO DELLO SCONTO “AGGIUNTIVO”

Il regolamento prevede anche la quarta ipotesi di uno sconto “aggiuntivo e significativo” rispetto a quello “obbligatorio”. Tale sconto riguarda gli assicurati-consumatori virtuosi, nel senso che si tratti di persone residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, che negli ultimi quattro anni non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, e che abbiano installato o accettino di installare la scatola nera. L’obiettivo è evitare che questi assicurati, pur non avendo mai fatto incidenti stradali, si trovino a pagare tariffe più alte rispetto a quelle che pagherebbero se residenti in altri Regioni. La lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato dovrà essere aggiornata dall’Ivass almeno ogni due anni. La percentuale di sconto aggiuntivo dovrà essere in linea con la differenza percentuale media rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato in una delle province identificate dall’Ivass rispetto a quello calcolato con riferimento al complesso delle province non incluse nell’elenco. L’impresa applica tale percentuale di sconto in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dall’effettiva sussistenza di differenziali di rischio, avuto riguardo ad assicurati collocati nella medesima classe di merito e aventi le stesse caratteristiche soggettive. Anche in questo caso, la percentuale dovrà essere in linea con i dati aziendali o di mercato.
Le compagnie avranno tempo fino al 10 luglio per prepararsi agli adempimenti prescritti dalla normativa.



L’ATTESTATO DI RISCHIO DINAMICO

Con il Provvedimento 71, l’Ivass ha introdotto una nuova disciplina dell’attestato di rischio, il cosiddetto attestato di rischio dinamico. Tale provvedimento ha completato il più ampio processo di dematerializzazione dell’attestato. Le modifiche riguardano la previsione del rilascio dell’attestato di rischio per tutte le polizze, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto; la modifica della Tabella di sinistrosità pregressa e la sua progressiva estensione fino a 10 anni; l’introduzione dello Iur (Identificativo univoco del rischio); ulteriori disposizioni in materia di privacy; l’abrogazione, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento, delle norme relative a casi specifici di rilascio dell’attestato di rischio; l’armonizzazione delle disposizioni concernenti i sinistri che devono essere riportati nell’attestato. 
L’altra novità riguarda l’inclusione nella banca dati degli attestati di rischio dei sinistri pagati tardivamente e di quelli relativi a polizze di durata temporanea, nonché la comunicazione delle informazioni tra imprese concernenti i sinistri pagati tardivamente. 

MAGGIOR PRECISIONE PER TARIFFE PIÙ EQUE

L’Ivass è intervenuto perché vi era la necessità di adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della banca dati degli attestati di rischio all’esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell’assicurato anche sulla base dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione, ovvero pagati dopo la scadenza del contratto, laddove, alla scadenza del contratto, l’assicurato avesse cambiato compagnia. 
Tramite il nuovo processo le imprese hanno la possibilità di aggiornare la posizione di rischio relativa a un assicurato con i movimenti derivanti da tutti i sinistri, compresi quelli pagati parzialmente, anche al di fuori del periodo di osservazione o comunque dopo la scadenza di contratto, e anche quando il cliente cambia impresa. A tal fine viene utilizzato lo Iur, cioè un codice determinato dall’abbinamento tra il proprietario e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio. Lo Iur identifica univocamente ciascuna unità di rischio e consente di gestire nell’ambito della banca dati i movimenti di aggiornamento dell’attestato finora gestiti manualmente. 
In definitiva, questo provvedimento dovrebbe consentire di valutare con maggiore precisione la sinistrosità dell’assicurato e consentire una più equa tariffazione dei premi Rc auto, soprattutto a beneficio degli automobilisti virtuosi, eliminando quindi possibili arbitraggi ed elusioni consentiti dalle differenti interpretazioni della regolamentazione previgente.


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IL NUOVO REGIME BUNUS-MALUS

Con il Provvedimento 72, l’Ivass ha stabilito nuove regole per il regime assicurativo bonus-malus, stabilendo i nuovi criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (Cu). Per quanto concerne l’assegnazione della classe di conversione universale, la norma distingue l’ipotesi di prima immatricolazione del veicolo, dove al contratto si applica la classe di Cu 14, dall’ipotesi di veicoli già assicurati, dove il contratto è assegnato alla classe di Cu indicata nell’attestato di rischio, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 3 del provvedimento. 
Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, i criteri di attribuzione della classe di Cu sono determinati sulla base della sinistrosità registrata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento 9 per tutte le forme tariffarie e sono riportati in una specifica tabella. Ciascuna impresa, peraltro, adotterà una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell’assunzione del rischio, per convertire la classe di Cu, indicata nell’attestazione sullo stato del rischio, nella classe di merito interna. L’attestato di rischio, inoltre, conserva una validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. 

NUOVI BENEFICI PER GLI ASSICURATI

L’articolo 7 del provvedimento, poi, ha previsto delle regole specifiche per la disciplina della classe di Cu. Il contratto sarà assegnato alla classe di Cu 18 “qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l’appendice di cessione del contratto”. 
I casi di mantenimento della classe di CU e della relativa tabella di sinistrosità pregressa fra veicoli appartenenti alla stessa categoria sono invece disciplinati da regole specifiche. 
Questo provvedimento ha tentato di chiarire i dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, introducendo benefìci a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate: ad esempio veicoli intestati a portatori di handicap, a conviventi di fatto e uniti civilmente, veicoli oggetto di leasing.
Secondo l’Ivass, i benefici che dovrebbe apportare questa normativa dovrebbero nel loro complesso compensare i limitati interventi nei processi organizzativi aziendali che pure le imprese di assicurazione dovranno svolgere.

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