LEGGE CONCORRENZA, PIÙ LUCI CHE OMBRE

La legge incide in modo profondo e coerente nel corpo normativo del codice delle assicurazioni e sancisce, senza dubbi e per la prima volta, l'equilibrio tra diritto al pieno ristoro del danno e razionalizzazione dei costi che gravano sul sistema assicurativo e, in generale, sui consumatori

LEGGE CONCORRENZA, PIÙ LUCI CHE OMBRE
Dopo un lungo iter parlamentare, la legge sulla Concorrenza (la 124 del 4 agosto 2017, in Gazzetta Ufficiale la numero 189 del 14 agosto 2017) è approdata a un testo definitivo contenente importanti novità in materia di assicurazione obbligatoria per la Rc auto e di danno alla persona. 
La struttura della legge vede, nella prima parte, una copiosa produzione di norme che incidono in modo molto sostanziale nel corpo normativo del Codice delle assicurazioni private.
La legge si dipana in un numero considerevole di commi dell’unico articolo la cui sezione iniziale è dedicata, appunto, a un corpo di modifiche apportate in tema di obbligo a contrarre (commi 2-5), trasparenze e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per veicoli a motore (commi 6-11), trasparenza delle variazioni di premio (comma 12), misure relative all’assegnazione di classi di merito (commi 13 e14), verifiche dell’Ivass sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema di sconti (comma 16).
Importante è anche l’apporto normativo dato alla disciplina sui poteri dell’Ivass di controllo e potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e a mutui.

Più strettamente legato al contesto della normativa in tema di Rc auto, il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle misure di contrasto alle frodi assicurative (commi 21-23) e, sempre nel contesto della lotta ai fenomeni speculativi sui sinistri stradali, le due importanti novità legate alla fase giudiziale, come quella contenuta nel comma 15 dell’articolo 1 della legge, relativa alla inammissibilità dei testimoni tardivamente indicati, e quella di cui al successivo comma 20 circa la valenza probatoria delle cosiddette scatole nere e di altri dispositivi elettronici.


TESTIMONI NELLA DENUNCIA DEL SINISTRO

Queste ultime due importanti novità riguardano, come detto, l’introduzione di strumenti di rilevanza obiettiva della prova, finalizzati proprio a fornire all’assicuratore strumenti di difesa nell’ipotesi di sinistri stradali fasulli.
La nuova disciplina, legata all’ammissibilità dei testimoni che abbiano assistito a sinistri stradali con soli danni a cose, prevede che il danneggiato possa indicare la loro presenza solo con la lettera di denuncia sinistro ovvero di prima richiesta danni, pena la sanzione processuale dell’inammissibilità dei testi.
La norma vuole, evidentemente, contrastare il fenomeno dei sinistri generati a tavolino, con l’indicazione di testimoni reperiti in epoca ben successiva a quella del presunto sinistro, sul presupposto che la facoltà di indicarli molto tempo dopo faciliti la costruzione delle frodi. In questo caso, dunque, il giudice, di fronte alla specifica eccezione sollevata dall’assicuratore, dovrà negare l’ammissibilità dei testi indicati tardivamente da parte del danneggiato.


SCATOLA NERA IN TRIBUNALE

Un altro importante elemento di potenziale lotta alle frodi assicurative risiede nell’agevolazione, per via tariffaria, dell’introduzione dello strumento delle scatole nere.
La questione importante sotto il profilo processuale è legata all’attribuzione ai fatti e ai dati acquisiti attraverso questi strumenti di rilevazione telematica, della valenza di prova piena circa proprio i dati registrati attraverso tali strumenti. È facile prevedere, pertanto, che una volta portata a regime questa disciplina, l’assicuratore potrà dedurre fatti ai quali la legge attribuisce, come detto, una valenza istruttoria primaria, che vadano a negare o contrastare quanto denunciato nel sinistro stradale in sede di prima richiesta danni. È plausibile pensare, ad esempio, che i fatti acquisiti attraverso questa strumentazione telematica possano anche costituire la base per le ricostruzioni cinematiche che saranno svolte nei futuri procedimenti per risarcimento del danno. 


LA REVISIONE DEL 138 E 139

Certamente, però, nel contesto disciplinare della Rca, le norme di maggior impatto dispositivo e pratico sono quelle contenute nei commi 17, 18 e 19 dell’articolo 1 del testo approvato, con i quali il legislatore si propone di regolamentare normativamente, e contenere in via definitiva, il risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale e, al tempo stesso, di limitare l’esercizio discrezionale del magistrato nella personalizzazione del danno alla salute.
Lo strumento per raggiungere lo scopo è rinvenuto nell’artificio di battezzare con diversa terminologia una norma oggi pacificamente riferibile alla sola componente biologica della menomazione da lesione alla integrità psicofisica, rivedendo con quest’ottica globale gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni che, appunto, in precedenza erano delimitati al danno biologico da lesione di lieve e non lieve entità. 
I due articoli del d.Lgs 209 del 2005 sono quindi ritrascritti con la chiara finalità di rendere lineare la tabella di legge (l’una, quella delle micro, già in essere; l’altra, quella delle macro, per la quale è previsto un termine di adozione di 120 giorni dalla entrata in vigore della legge) sotto ogni aspetto soggettivo conseguente alla lesione del bene salute e oggi regolato dalla funzione para-normativa della giurisprudenza di legittimità e di merito. 

Come vedremo, analizzando in dettaglio il testo dei due articoli come emendati, vengono inseriti nella struttura ontologica e semantica del danno liquidato dalle tabelle di legge, terminologie assenti dal corpo normativo previgente, con un’ottica pan-inclusiva del danno non patrimoniale, nella sintesi terminologica che diviene base della tabella unica nazionale e includendo nel testo una formula di chiusura, prevedendo che “l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche” .


DAL DANNO BIOLOGICO AL NON PATRIMONIALE

La norma che, una volta portata a regime con l’emanazione del tanto atteso Dpr contenente la tabella delle lesioni gravi, è quella contenuta nel nuovo testo dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni. 
La struttura di questo importante testo (che vede la sua prima essenziale modifica nella stessa titolazione della norma: Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, in luogo del vecchio nome, Danno biologico per lesioni di non lieve entità) risulta essere, in sintesi, la seguente. 

Art. 138 comma 1: ridefinisce la funzione e la natura della tabella unica nazionale per lesioni di non lieve entità.
Art. 138 comma 2: detta i canoni valutativi che dovranno essere obbligatoriamente le variabili di calcolo per l’elaborazione della tabella stessa.
Art. 138 comma 3: definisce i canoni e le condizioni di personalizzazione massima della tabella nazionale, demandando al giudice la valutazione per accrescimento sino al 30% del valore iniziale.
Art. 138 comma 4: introduce l’innovativo principio di esaustività del valore tabellare nazionale rispetto alle componenti obiettive e soggettive del danno non patrimoniale risarcibile alle vittime di sinistri stradali. 
Art. 138 comma 5: ribadisce l’obbligo di aggiornamento annuale dei futuri valori tabellari, secondo le variazioni di valore della moneta rispetto all’indice nazionale dei prezzi al consumo (Istat).

Il successivo comma 18 dell’articolo 1 disciplina l’entrata in vigore della norma con riferimento all’adottabilità della futura tabella unica nazionale.


IL PIENO RISTORO ALL’INTERNO DEL SISTEMA

Il nuovo comma 1 presenta, quale novità, il seguente passaggio preliminare e programmatico: “Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione…”. 
La novità di maggior impatto del testo evidenziato risiede, in vero, nella parte iniziale della norma che pone una franchigia normativa di assoluto rilievo programmatico e disciplinare: il diritto delle vittime al pieno ristoro del danno deve essere ottenuto in un contesto di equilibrio, con l’esigenza di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e, per esso, sui consumatori. 
È la prima volta che il principio di amalgama tra diritto delle vittime e sostenibilità del costo assicurativo e sociale, avvallato già dalla Corte Costituzionale (si veda la sentenza 235 del 16 ottobre 2014, seppure nel contesto limitato delle lesioni di lieve entità), trova una codifica chiara che determina una variabile non trascurabile sulla determinazione del risarcimento del danno alla persona vittima di un sinistro stradale. 
Di fatto il legislatore accoglie l’antico principio di necessario equilibrio tra diritto del leso alla tutela risarcitoria e rilevanza della funzione sociale del sistema assicurativo obbligatorio, attingendo a piene mani ai principii già consolidati dai giudici della Consulta e ampliandone addirittura l’efficacia disciplinare.
Laddove la Corte Costituzionale, nella nota decisione citata, ha stabilito che “l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi”, il legislatore eleva tale principio a fonte ispiratrice della tabella che dovrà essere elaborata anche con riguardo alle lesioni di non lieve entità.


UN IMPIANTO INEDITO

La conclusione di questa prima disamina di una novella così importante (che dovrà essere affinata a livello interpretativo e valutata in sede di legittimità dalle corti superiori) è che certamente ci si trova di fronte a un impianto normativo per molti aspetti inedito, che rende la disciplina del danno alla persona più chiara di come era in precedenza.
Pare probabile che la legge abbia inteso mettere le basi per una prossima elevazione a valore normativo delle tabelle di Milano per la liquidazione del danno alla persona, e che quindi il futuro Dpr attuativo dovrà attingere a tali valori, seppure con le correzioni del caso, che consentano proprio di rispettare il parametro della sostenibilità macroeconomica del sistema dell’assicurazione obbligatoria Rc auto.


NON È IN DUBBIO  IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il nuovo schema del danno non patrimoniale conseguente a sinistro stradale e originato dalla novella contenuta nella legge presenta, a nostro giudizio, più luci che ombre nella regolamentazione di una materia tanto complessa quanto controversa in dottrina e in giurisprudenza.
Per effetto del corpo normativo derivato dalle integrazioni proposte, si può oggi sostenere che, a differenza del passato, la futura tabella unica nazionale potrà offrirsi all’utenza con una base giuridica ben più chiara del passato e con margini assai ridotti di derogabilità interpretativa.
Non potrà essere, insomma, revocato in dubbio il fatto che la tabella conterrà in sé tutti i parametri propri risarcitori del danno alla lesione del bene salute nel contesto dei sinistri stradali.
Anche l’importante richiamo, che si è evidenziato, all’esigenza di contemperare i diritti soggettivi delle parti lese a quelli collettivi di sostenibilità macroeconomica del sistema dell’assicurazione obbligatoria, è principio difficilmente equivocabile e, men che meno, derogabile in quanto così chiaramente espresso.

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