IDD: SOLUZIONE IN VISTA PER IL DOPPIO CANALE

È stato approvato in sede preliminare il decreto di attuazione della direttiva Ue 2016/97. In esso si invita a garantire uniformità tra distributori finanziari e assicurativi tradizionali in merito ai prodotti di investimento, anche in tema di vigilanza

IDD: SOLUZIONE IN VISTA PER IL DOPPIO CANALE
Il consiglio dei ministri, riunitosi l’8 febbraio, ha approvato in esame preliminare il decreto di attuazione della direttiva (Ue) 2016/97 del parlamento europeo e del consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (Idd).

Il governo ha precisato che il decreto, tra gli altri, prevede che l’Ivass, sentita la Consob, adotti le disposizioni attuative in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti assicurativi con valenza finanziaria a prescindere dal canale distributivo, e la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi. Inoltre, si legge, è previsto che l’Ivass e la Consob si accordino sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i poteri di vigilanza e controllo sono esercitati da Ivass e Consob coerentemente con le rispettive competenze. 
Si comprende, inoltre, che è stata ravvisata la necessità di effettuare interventi sul Tuf per adeguare l’ambito di competenza della Consob in relazione ai poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori sui prodotti assicurativi d’investimento, al fine di renderli coerenti con i criteri di delega.
Sebbene sia complesso commentare un testo ancora non noto, non si può che sperare che, finalmente, il legislatore abbia davvero posto fine, almeno per il futuro, al decennale dibattito sulla disciplina applicabile (e l’autorità di vigilanza competente) ai prodotti assicurativi con valenza finanziaria, indipendentemente dal canale distributivo adottato.


LE INCONGRUENZE DEL DOPPIO CANALE

Ad oggi, a parità di prodotto, non può non ravvisarsi una invalicabile separazione a seconda di quale sia il sistema distributivo: se il prodotto venga, cioè, distribuito attraverso il canale proprio del sistema finanziario (Sim, banche, intermediari finanziari, soggetti iscritti sotto la lettera D del Rui), oppure, attraverso quello assicurativo tradizionale, agenziale e broker (lettere A e B del Rui).
Sin dal momento in cui, almeno in Italia, il processo di finanziarizzazione dei prodotti assicurativi di ramo III e V ha portato alla loro disciplina anche nell’ambito del Tuf e del regolamento intermediari (ci riferiamo, evidentemente alle novità introdotte con la legge 28.12.2005, n. 262 – legge sul Risparmio – con cui il legislatore ha abrogato la lettera F) del primo comma dell’articolo 100 d.lgs. 58/1998, con la quale il Tuf escludeva dall’applicazione della disciplina dettata in materia della sollecitazione all’investimento i “prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione”) si è aperto il citato doppio canale. Da un lato, se il prodotto assicurativo di investimento viene distribuito dalle imprese di assicurazione direttamente oppure attraverso “soggetti abilitati” (tassativamente elencati, tra essi, Sim, banche e intermediari finanziari) trovano certamente applicazione le norme del Tuf e, in particolare, quelle di cui agli articoli 21 e 23 e del Regolamento intermediari, articolo 37 (con cui, tra gli altri, si richiede la sottoscrizione da parte del contraente, del contratto quadro scritto a disciplina dei servizi di investimento); al contrario, se il medesimo prodotto viene distribuito attraverso i canali assicurativi tradizionali (in particolare attraverso broker assicurativi) non potrebbero trovare applicazione le citate norme del Tuf e del Regolamento intermediari.
Diversamente, ci vorrebbe un certo contorsionismo interpretativo per poter sottoporre agenti e broker, – non rientranti, in alcun modo nella categoria dei “soggetti abilitati” ai sensi del Tuf o degli “intermediari finanziari” ex regolamento intermediari (e lettera D del Rui) – alla disciplina del Tuf e del Regolamento intermediari essendo, al contrario, gli stessi sottoposti alla disciplina del Codice delle assicurazioni e alle disposizioni di Ivass.


LA QUESTIONE NON RISOLTA SULLE CONTROVERSIE

Anche da un punto di vista dell’autorità di vigilanza competente riscontriamo la medesima distonia, non potendosi sottoporre alla vigilanza di Consob gli operatori della distribuzione assicurativa tradizionale. Per altro è la stessa Consob a riconoscere, sin dal 2007, (quando fu modificato il regolamento intermediari a seguito dell’inserimento dei prodotti assicurativi finanziari nell’alveo del Tuf), e poi in plurime altre occasioni, che agenti e broker devono essere esclusi dalla sfera di operatività del Tuf e che non possono essere attratti detti soggetti sotto la propria vigilanza. 
Non a caso: dal 9 gennaio 2017 è reso operativo l'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), nuovo organismo che prevede un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob. Ebbene, la Consob stabilisce espressamente che possono essere sottoposte all’Acf controversie tra investitori retail  e intermediari  tra i quali sono ricompresi, in aggiunta a Sim, banche, Sgr, Sicav, Sicaf, anche le imprese assicurative, solo quando distribuiscono direttamente i prodotti assicurativi–finanziari. Viene, pertanto, espressamente esclusa la competenza dell’Arbitro, quando il medesimo prodotto sia stato distribuito attraverso il canale assicurativo tradizionale. E a parere di chi scrive non poteva che essere così.
Evidentemente questo doppio binario non passa indenne da interpretazioni giurisprudenziali non univoche. Anche per questo ci si aspetta che l’implementazione dell’Idd porti a un chiarimento finale. Non dimentichiamoci, per altro, che il processo è rimasto ad oggi incompiuto, nonostante Mifid 2 avesse introdotto il nuovo capo III nella direttiva 2002/92 (Imd, Insurance mediation directive) che aveva già stabilito le norme presupposto con funzione di applicazione nella distribuzione di prodotti assicurativi–finanziari, quelle norme consolidate sulla distribuzione di prodotti finanziari tout court.

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