INSURANCE ACT: IL DIRITTO ASSICURATIVO UK SI RINNOVA

Dopo 100 anni, riforma in vista per quanti (e oggi sono tanti) sceglieranno la legge inglese per i contratti assicurativi: importanti novità, ma anche qualche incertezza applicativa

INSURANCE ACT:  IL DIRITTO ASSICURATIVO UK SI RINNOVA
Autore: Harry Wright e Vittorio Allavena* Numero Review: 35 Pagina: 12 - 13
Il 12 agosto 2016 entrerà in vigore nel Regno Unito l’Insurance Act 2015 (“IA”), la più importante riforma delle assicurazioni dai tempi del Marine Insurance Act del 1906, destinato a regolare i futuri contratti di assicurazione, riassicurazione e retrocessione, ed eventuali modifiche di rapporti contrattuali in essere. Obiettivo è quello di correggere, a vantaggio dell’assicurato quel preteso squilibrio tra i suoi diritti e i poteri dell’assicuratore, spesso rimproverato al diritto britannico. 

Ecco le principali novità:
i) Ai fini della conoscenza del rischio (knowledge) è introdotto un esplicito obbligo di corretta informazione (duty of fair presentation); 
ii) l’annullamento (avoidance) del contratto non sarà più l’unico rimedio per la violazione dell’obbligo di cui sopra, ma si affiancherà a rimedi meno gravosi (proportionate remedies); 
iii) le garanzie dell’assicurato (c.d. warranties) saranno riqualificate come condizioni sospensive; 
iv) per diminuire/escludere la responsabilità dell’assicuratore, sarà richiesto un collegamento causale tra la violazione contestata all’assicurato e il danno. 


DUTY OF FAIR PRESENTATION

Attualmente, nella fase precontrattuale l’assicurato deve informare l’assicuratore con la massima buona fede (uberrima fides) di tutto ciò che sa o dovrebbe sapere, senza travisamenti o reticenze. Nell’IA è chiesto un obbligo di corretta informazione (duty of fair presentation) il cui contenuto corrisponde però alla regola dell’uberrima fides.
Una modifica di maggior peso riguarda la conoscenza del rischio (knowledge) dell’assicurato. Attualmente gli è richiesto di rivelare ciò che realmente sa (actual knowledge), o dovrebbe sapere, nel normale svolgimento della sua attività. 

Con l’IA invece l’assicurato sarà tenuto a conoscere ciò che ragionevolmente egli possa conoscere a seguito di una ragionevole ricerca di informazioni a lui accessibili, anche se possedute da altri soggetti (controllate, agenti, consulenti esterni, ecc.). Ciò porterà all’assicurato maggiori oneri, perché se organizza la propria attività in modo inefficiente, non fornendo informazioni che avrebbe potuto e dovuto conoscere, potrà essergli contestata una violazione del duty of fair presentation. Non è chiaro come in concreto opererà questo controllo di ragionevolezza: sarà rimesso a una valutazione caso per caso.


RIMEDI IN CASO DI VIOLAZIONE

Forse, la più importante novità dell’IA riguarda i rimedi contrattuali per violazione (breach) dell’assicurato del duty of fair presentation. Oggi l’unico rimedio previsto in caso di inosservanza della uberrima fides è l’annullamento (avoidance) della polizza con efficacia retroattiva, indipendentemente dalla gravità della violazione: rimedio troppo severo, e non sempre appropriato.
Con l’IA sono previsti anche altri rimedi commisurati al tipo di violazione e a ciò che l’assicuratore avrebbe fatto in sede di sottoscrizione della polizza, se le informazioni fossero state veritiere e corrette. Rimarrà l’avoidance senza restituzione del premio in caso di dolo o colpa grave dell’assicurato, o se per la gravità della violazione l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto. Se invece l’assicuratore dimostra che un’informazione corretta avrebbe comportato previsioni contrattuali diverse, il contratto si considererà concluso, a quelle condizioni, fin dall’inizio. Esempio: se l’assicuratore prova che, se avesse saputo dell’esistenza nei locali dell’assicurato di liquidi infiammabili, avrebbe preteso la custodia degli stessi in armadi ignifughi, la polizza si considererà sottoscritta con tale impegno. Se l’assicuratore dimostra che avrebbe chiesto un premio maggiore, l’indennizzo potrà essere ridotto in proporzione alla differenza tra tale premio e quello pagato.


WARRANTIES E ALTRI "TERMS" 

Oggi per warranty si intende una garanzia che, se inadempiuta dall’assicurato, esonera l’assicuratore dalla propria responsabilità dal tempo dell’inadempimento, anche se a esso si è posto poi rimedio. Così, se l’assicurato garantisce che la propria nave avrà un equipaggio di 20 persone quando invece salpa con 18, naufragando poco dopo, l’assicurazione non risarcirà anche se, prima dell’evento, l’assicurato abbia imbarcato due membri in più. 
La sect. 10 dell’IA trasformerà le warranties in condizioni sospensive. L’assicuratore continuerà a risarcire i danni verificatisi prima della violazione della warranty e non quelli successivi. Tuttavia, a meno che il danno non sia attribuibile a un fatto accaduto al tempo della violazione della warranty, l’assicurazione risarcirà se prima del verificarsi dell’evento dannoso l’assicurato ha rimediato all’inadempimento. 

La novità è molto significativa. Esempio: una nave è silurata mentre attraversa (violando una warranty) una zona di guerra dalla quale poi esce e successivamente affonda. Apparentemente l’inadempimento è stato rimediato prima dell’evento dannoso (uscendo dalla zona di guerra), ma poiché il danno è attribuibile a un fatto (siluramento nella zona di guerra) verificatosi prima che l’inadempimento sia rimediato l’assicurazione non risarcirà.
La sect. 11, infine, mira a impedire che l’assicuratore contesti una violazione da parte dell’assicurato di determinate clausole (risk mitigation terms) quando l’inadempimento non è in alcun modo collegato al danno verificatosi (esempio: assicuratore che, richiesto di risarcire un danno da incendio, contesta all’assicurato la violazione dell’impegno di installare un impianto antifurto). Non è però chiaro a quale tipo di clausole si applichi questa previsione, e quali siano gli effetti. Sarà necessaria una verifica caso per caso del nesso di causalità. Con l’obiettivo di favorire la correttezza nei rapporti assicuratore-assicurato, si introduce quindi un elemento di incertezza che potrebbe pesare sul piano commerciale.


di Harry Wright  - barrister 7 King’s Bench Walk
e Vittorio Allavena,  BonelliErede - Partner e coordinatore  del Dipartimento di contenzioso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti