DISCIPLINA E CASISTICHE DELLA VENDITA A DISTANZA

La normativa di base lascia aperti molti quesiti. Michele Languino di Sna ha illustrato punti critici di leggi e regolamenti, evidenziando la necessità di un’interpretazione univoca di una pratica, divenuta sempre più diffusa “grazie” al lockdown

DISCIPLINA E CASISTICHE DELLA VENDITA A DISTANZA
👤Autore: Giacomo Corvi Review numero: 79 Pagina: 46
Chiamati per Dpcm a proseguire le attività, ma impossibilitati a farlo in prossimità fisica, gli intermediari hanno valorizzato quella che in passato era vista come una semplice opportunità di business, e che con il coronavirus è diventata una necessità operativa.
Il tema della vendita a distanza riserva però ancora qualche problema. In particolare, come ha illustrato Michele Languino, presidente provinciale Sna, la disciplina non risulta chiara prestandosi a interpretazioni che possono comportare oneri aggiuntivi per gli intermediari. “Il Codice del consumo definisce contratto a distanza qualsiasi contratto concluso in un regime organizzato di vendita o prestazione a distanza, senza che vi sia la presenza fisica e simultanea delle parti, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza”, ha esordito nel suo intervento (il cui video integrale è disponibile sul sito www.insurancetrade.it).

OBBLIGHI E CRITICITÀ

La normativa, ha rimarcato a più riprese Languino- prevede oneri aggiuntivi per la vendita a distanza. “Il recente Provvedimento n. 97 dell’Ivass – ha spiegato – imporrà per esempio l’obbligo di registrare e conservare le conversazioni con il cliente che portano alla sottoscrizione di un contratto assicurativo”. Ecco perché è cruciale per gli intermediari stabilire con certezza quando si è in presenza di vendita a distanza. Languino ha posto l’attenzione sul concetto di “sistema organizzato di vendita a distanza”, necessario a fini normativi perché si possano applicare  le regole specifiche. “Stiamo parlando di un insieme di mezzi e strumenti finalizzati esclusivamente all’esercizio di questa pratica, come un call center o un sito web: nel caso di un rinnovo della polizza fatto tramite telefono o e-mail – ha affermato – non si può, a nostro parere, parlare di vendita a distanza, proprio perché manca quel sistema organizzato previsto dalla normativa”. Le consuete modalità di conclusione del contratto non sarebbero frutto di una attività promozionale dell’agente, ma volte unicamente a rispondere alla occasionale esigenza di singoli clienti di perfezionare o rinnovare le coperture assicurative.
Altro aspetto controverso riguarda la previsione che la vendita  deve avvenire interamente a distanza: riferire il termine dalla singola trattativa piuttosto che all’organizzazione in generale ha effetti differenti per  gli intermediari, sempre riguardo all’applicabilità delle norme specifiche.

A CONFRONTO CON LE COMPAGNIE

Sna ha chiesto un confronto diretto a Ivass. Del tema, sotto ulteriori profili, se ne parlerà anche in sede di rinnovo Ana. “L’accordo ancora in vigore prevede il divieto di costituire un’organizzazione di lavoro o di avvalersi di produttori che operino al di fuori della zona di agenzia. La vendita a distanza – ha concluso – è per sua natura rivolta a un pubblico indiscriminato che non può essere racchiuso in confini prestabiliti.

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