IDD, L’ITALIA CONTROCORRENTE

Soprattutto guardando al regolamento 41 di Ivass, la sensazione è che si applichi ancora un approccio paternalistico nei confronti dei consumatori italiani, in opposizione agli orientamenti previsti a livello comunitario

IDD, L’ITALIA CONTROCORRENTE
È dello scorso 2 agosto l’emanazione da parte di Ivass dei regolamenti 39, 40 e 41, in materia rispettivamente di irrogazione delle sanzioni amministrative, distribuzione assicurativa e informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi, con i quali l’Italia ha recepito la direttiva 97 del 2016 sulla distribuzione assicurativa (nota come Idd), la cui applicazione è stata posposta dalla direttiva 411 del 2018 a primo ottobre.
Con i predetti regolamenti può dirsi così compiuta, a grandi linee, l’adozione, da parte del nostro Paese dell’Idd, che era iniziata con l’emanazione del decreto legislativo 68 del 21 maggio 2018 di recepimento della sopra indicata direttiva e di modifica, in più punti, del decreto legislativo 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle assicurazioni private). 
Il Cap modificato, demandando all’Ivass l’adozione di una serie di regolamenti costituenti le misure di secondo livello di recepimento, trova pertanto nei regolamenti 39, 40 e 41 il suo naturale completamento.

LE MODIFICHE AL CAP 

Con il regolamento 39, il Regolatore, sulla scorta della rivisitazione delle previsioni relative al sistema sanzionatorio contenute nel Cap per effetto del recepimento dell’Idd, ha inteso ridefinire la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell’autorità di vigilanza.
Le disposizioni contenute nel Regolamento 39 sono applicate dal primo ottobre 2018 per le violazioni commesse in pari data o successivamente. Per le violazioni commesse prima, continueranno a trovare applicazione le disposizioni dei previgenti regolamenti, numero 1 e 2 del 2013 riguardanti, rispettivamente, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni disciplinari per gli intermediari.
Il Regolamento 39 va letto alla luce del novellato Titolo XVIII del Cap, riguardante la sanzioni amministrative che, tra l’altro, è stato modificato nel senso di prevedere che l’applicazione delle sanzioni possa essere commisurata anche a una percentuale del fatturato (la cui definizione è rimandata all’allegato 2 del regolamento) delle imprese e degli intermediari e per la prima volta sanzioni amministrative specifiche per gli intermediari che violino le disposizioni relative gli obblighi di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi quelli d’investimento. Tali sanzioni, che si applicano anche alle imprese impegnate nell’attività di distribuzione diretta, prevedono per gli intermediari il richiamo, la censura o la sanzione amministrativa pecuniaria, mentre per le imprese unicamente quest’ultima.
 


LA RAZIONALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 40 

Il Regolamento 40, oltre a completare il recepimento dell’Idd in Italia con misure di secondo livello che vanno così a integrare il novellato Cap, provvede a un’attività di razionalizzazione di alcune disposizioni di settore a oggi contenute oltre che nel regolamento 5 del 2006 sull’intermediazione assicurativa, anche nel regolamento 34 del 2010, in materia di promozione e collocamento a distanza di prodotti assicurativi, e nel Regolamento 8 del 2015 riguardante la semplificazione dei rapporti contrattuali con i contraenti.
In sostanza, con il nuovo Regolamento 40, in vigore dal primo ottobre, si è provveduto, nei limiti del possibile, a condensare le previsioni relative alla distribuzione assicurativa in unico testo.
Il regolamento, oltre a segnalarsi per le novità introdotte dall’Idd, quali, ad esempio, quella dell’introduzione di una nuova figura professionale d’intermediario anch’essa regolata, e cioè l’intermediario assicurativo a titolo accessorio che sarà iscritto in un’apposita nuova sezione del Rui, la F, sistematizza la disciplina relativa alla collaborazione orizzontale tra intermediari (articolo 42), e potenzia le regole di comportamento dei distributori nei confronti dei potenziali clienti, rafforzando le regole generali di comportamento (basate sui principi di equità, onestà, correttezza, trasparenza e professionalità e sul principio del best interest dei contraenti e degli assicurati) (articolo 54) e definendo nel dettaglio la disciplina dei conflitti d’interesse (articolo 55), per ciò che attiene, in particolare, i compensi.

RAMO DANNI: ECCO IL DIP

Molte, poi, le novità introdotte dal regolamento 41, a partire dalla ridefinizione non solo del novero delle informazioni dovute ai potenziali contraenti in fase pre-contrattuale, ma anche del formato della loro proposizione.
Come si ricorderà, l’Idd ha introdotto, con l’articolo 20, l’obbligo per le imprese di assicurazione che operano nel ramo danni di consegnare al contraente un documento informativo pre-contrattuale (cioè è Dip), il cui contenuto, definito con Regolamento 1469 del 2017, è uguale in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea e si articola in due pagine contenenti le informazioni di base del prodotto. Scopo di tale regolamento comunitario è quello di consentire una più agevole comparabilità dei prodotti nel mercato europeo.
Rispetto al predetto obbligo informativo pre-contrattuale (valido in tutti i Paesi dell'Ue per la finalità di consentire ai potenziali contraenti un’immediata confrontabilità tra i prodotti e accrescere così la concorrenza tra imprese a livello comunitario), il predetto Regolamento 41 introduce degli ulteriori obblighi informativi.


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IL KID E LA FINE DEL PROSPETTO CONSOB  

In particolare, il Regolamento 41 prevede che, in aggiunta al Dip (che peraltro è previsto anche per i prodotti vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi), sia consegnato ai potenziali contraenti di tutti i prodotti assicurativi (rami danni e vita) un Dip aggiuntivo, in realtà non previsto dalla disciplina comunitaria e il cui contenuto in parte reitera il contenuto delle informazioni contenute nel Dip. Tale obbligo si accompagna comunque alla consegna al contraente delle condizioni generali di assicurazione e va, in buona sostanza, a sostituirsi all'obbligo di consegna del fascicolo informativo. 
Discorso parzialmente diverso vale per i prodotti a contenuto finanziario, in cui, accanto al Dip aggiuntivo, rimane inalterato l’obbligo di consegnare ai potenziali contraenti il Key information document (Kid), mentre si prospetta la possibile abrogazione del prospetto da parte di Consob che ha avviato, in questo senso, una consultazione alla fine dello scorso mese di giugno.
Gli obblighi informativi pre-contrattuali sopra brevemente delineati si articolano, per le imprese, con cadenze temporali differenti, dal momento che, come ha assentito Ivass alla ricostruzione delle tempistiche fatta dagli operatori nella fase di pubblica consultazione al Regolamento 41, il Dip base (cioè di provenienza del Regolamento 1469 del 2017) è consegnato ai contraenti dal primo ottobre, mentre la consegna del Dip aggiuntivo avverrà dal primo gennaio 2019, trattandosi di un documento di matrice totalmente domestica rispetto al quale le imprese, incluse quelle comunitarie, necessitano di doversi adeguare per tempo.


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UN APPROCCIO PATERNALISTICO

Al di là dei dubbi circa la legittimità degli obblighi così imposti che sembrano andare in direzione opposta rispetto a quelli previsti a livello comunitario (si può dire che uno degli obiettivi che l’Idd cerca di raggiungere è quello di uniformare il corredo informativo tra le imprese al fine di consentirne una maggiore concorrenzialità), rimane tuttavia la sensazione che l’autorità di vigilanza intenda perpetuare un approccio paternalistico nei confronti dei contraenti italiani.
Scarsa fiducia nelle capacità di discernimento dei consumatori e/o nelle capacità illustrative delle reti distributive o impossibilità, da parte dell’Autorità, di abdicare alla propria potestà regolamentare di supervisione, in un contesto nel quale si tende a una maggiore centralizzazione a favore di Eiopa?
Solo il tempo e la reazione del mercato (in particolare delle imprese straniere che potrebbero decidere di rivedere i propri piani commerciali verso l’Italia anche in ragione di questo ulteriore elemento di complessità) potranno dirlo.  

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