I PROBLEMI DEL REGOLAMENTO 51 DI IVASS

Con lo strumento di confronto tra i contratti base Rca, il Preventivass, l’istituto di vigilanza impone alla sola categoria degli agenti nuovi oneri e adempimenti burocratici. Per questo lo Sna ha deciso di ricorrere al Tar

I PROBLEMI DEL REGOLAMENTO 51 DI IVASS
L’articolo 132 bis del Codice delle assicurazioni, introdotto dalla legge 124 del 4 agosto 2017, ha previsto un meccanismo di “preventivazione” nel ramo Rc auto disponibile sul sito dell’Ivass per tutti gli utenti e/o intermediari assicurativi. Su tale preventivatore è possibile individuare per tutte le compagnie che operano in Italia nel ramo Rc auto, la tariffa relativa al contratto base, per il singolo automezzo considerato.
Tale sistema di pubblicità delle tariffe relative ai contratti base della Rc auto, trae le sue basi normative dal decreto Concorrenza del 24 gennaio 2012, dove si affermava l’esigenza di preventivazioni alternative, in materia di Rc auto, per rendere una migliore informazione in favore dei consumatori.
In verità, nei dieci anni trascorsi da quel decreto, il mercato assicurativo, sulla scia di una vera e propria rivoluzione informatica, ha già predisposto strumenti informativi ampi ed esaustivi ai quali i clienti possono accedere facilmente (siti delle compagnie assicuratrici, comparatori), per cui la necessità di un preventivatore pubblico nel ramo Rc auto, risulta attualmente fortemente attenuata, se non del tutto superata dai nuovi meccanismi di informazione digitale. 

L’INTRODUZIONE DI PREVENTIVASS

Tuttavia l’Ivass, in applicazione del numero 3 dell’articolo 132 bis, ha emanato un apposito regolamento attuativo, istituendo sul proprio sito un preventivatore (Preventivass) che tutte le compagnie sono tenute ad aggiornare in tempo reale, al quale ogni utente può accedere per vedersi tariffare il proprio automezzo, secondo i termini e le clausole del contratto base.
Il detto Regolamento 51, pubblicato il 2 giugno 2022, impone specifiche e ulteriori attività a carico degli agenti di assicurazione e di altre due tipologie di intermediari assicurativi: le banche e gli altri soggetti iscritti nella sezione D del Rui e gli intermediari accessori di cui alla sezione F del Rui. Restano dunque esclusi dall’obbligo di interrogazione del Preventivass, i broker (sezione B), i produttori diretti delle compagnie (sezione C), mentre per quanto riguarda i produttori e sub agenti degli agenti, o dei broker (iscritti nella sezione E), il Regolamento 51 non contiene alcuna esplicita previsione, lasciando campo aperto alle varie interpretazioni alternative.



UNA DISTORSIONE INACCETTABILE

Già questa prima discriminazione tra agenti da un lato, broker, produttori diretti di compagnie e forse perfino sub agenti dall’altro, costituisce una distorsione inaccettabile, sia in termini di disparità di trattamento tra le categorie di intermediari assicurativi, sia per quanto attiene l’obiettivo finale perseguito, che dovrebbe essere quello di una più ampia trasparente ed esaustiva informazione per gli utenti. Qui assistiamo al paradosso per cui, mentre un agente assicurativo è obbligato, prima di stipulare una qualsiasi polizza di Rc auto, a interrogare il Preventivass, un broker può tranquillamente farne a meno. E dunque, il livello di informazione degli utenti può essere maggiore o minore, a seconda della categoria di intermediari alla quale il cliente si rivolga.
Oltre a tale incomprensibile discriminazione, il Regolamento Ivass 51 ha previsto l’obbligo per gli agenti assicurativi di preventivazione, anche laddove l’utente abbia già direttamente interrogato il Preventivass, realizzando un’inutile duplicazione di attività a carico degli agenti. 
Infine, il Regolamento 51, in aperto contrasto con la previsione dell’articolo 132 bis numero 2 del Codice delle assicurazioni, ha imposto agli agenti di raccogliere e conservare un documento ad hoc, che attesti le preventivazioni eseguite, sottoscritto per ricevuta dal cliente.
Ricordiamo che l’articolo 132 bis stabilisce espressamente che debba essere escluso “l’obbligo di rilascio di supporti cartacei”. Il legislatore si è a suo tempo perfettamente reso conto che imporre agli intermediari assicurativi la tenuta di documentazione cartacea, o anche informatica, di tutti i preventivi formulati in ambito di Rc auto, avrebbe significato che ogni anno gli intermediari avrebbero dovuto, nel loro insieme, archiviare decine di milioni di preventivi. Preventivi e dichiarazioni che avrebbero poi dovuto conservare per almeno cinque anni. Ciò avrebbe determinato un aggravio dell’attività intermediativa non compensato da alcun paragonabile vantaggio per gli utenti.
Ivass invece, nel Regolamento 51, ha imposto agli agenti assicurativi di raccogliere e conservare la dichiarazione con la quale il cliente attesti di aver ricevuto le preventivazioni; addirittura in tale dichiarazione andrebbero riportati i numeri identificativi dei singoli preventivi.



IL RICORSO AL TAR DI SNA

Il Sindacato nazionale agenti, di fronte a una simile normativa regolamentare, che amplia a dismisura i già gravosi oneri di gestione agenziale, ha presentato ricorso al Tar del Lazio (la camera di consiglio è fissata per il giorno 4 ottobre, ndr), affinché vengano annullate le disposizioni che impongono soltanto agli agenti, e non anche agli altri intermediari assicurativi, la preventiva consultazione del Preventivass, impugnando altresì sia la disposizione che prevede l’obbligo per gli agenti di ricorrere al Preventivass, anche quando il cliente vi abbia già provveduto direttamente. Infine, il sindacato ha impugnato l’inaccettabile regola, imposta da Ivass anche se esclusa espressamente dall’articolo 132 bis del Codice delle assicurazioni, di raccogliere e conservare le dichiarazioni dei clienti circa l’avvenuta preventivazione, riportando addirittura in tale dichiarazione l’identificativo dei preventivi stessi.
Va sottolineato ancora che Sna, sia in sede di pubblica consultazione e sia in confronti indetti dall’istituto di vigilanza in materia di Preventivass, aveva già evidenziato che tale strumento doveva avere una funzione meramente consultiva per l’utenza, anche perché la tariffa relativa al contratto base può risultare nella maggioranza dei casi di scarsa utilità, giacché tutte le agenzie dispongono poi di sistemi di scontistica adattabili alle singole situazioni. Pertanto, nella maggioranza dei casi, un cliente che si rivolga a un agente assicurativo può ottenere uno sconto sulla tariffa del contratto base. In un simile contesto prevedere, di fatto solo a carico degli agenti assicurativi (le banche e gli intermediari accessori non rappresentano player di significativo rilievo nella Rc auto), ulteriori obblighi di preventivazione, di raccolta e conservazione di documenti, rappresenta un ingente aggravio di attività, di costi e di rischi imprenditoriali, che non trova giustificazione né nella lettera dell’articolo 132 bis, né nella sua ratio, che è quella di mettere a disposizione dell’utenza uno strumento di informazione, non certo quella di penalizzare ulteriormente la categoria degli agenti assicurativi. 

NON C’È IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

Non va dimenticato invero, che secondo l’articolo 191 del Codice delle assicurazioni, i regolamenti adottati dall’Ivass devono sempre conformarsi al principio di proporzionalità, con il minor sacrificio dei soggetti destinatari, tenendo conto anche delle esigenze di competitività e sviluppo dell’attività degli intermediari assicurativi. Qui invece sembra purtroppo di assistere a una burocratizzazione dell’attività degli agenti, fondata evidentemente su un insufficiente livello di fiducia da parte dell’istituto di vigilanza nei confronti di tale categoria e su un’esasperazione del sistema di preventivazione, che Ivass trasforma da strumento informativo in gravoso obbligo. Obbligo, peraltro, dedicato alla sola categoria degli agenti assicurativi.
Ci auguriamo che l’intervento del Tar del Lazio possa, con l’annullamento delle disposizioni regolamentari impugnate, ripristinare un miglior livello di operatività per la categoria degli agenti assicurativi, colpita ingiustamente da un farraginoso meccanismo che ne amplifica oneri e costi di gestione, senza alcun tangibile vantaggio per gli utenti.

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