COME SONO CAMBIATE LE TABELLE MILANESI

L’Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano ha riformato lo schema di risarcimento del danno non patrimoniale, riconosciuto come un modello in materia. Ne ha parlato con Insurance Review il magistrato Damiano Spera, coordinatore del gruppo di lavoro e anima dell’associazione

COME SONO CAMBIATE LE TABELLE MILANESI
👤Autore: Fabrizio Aurilia Review numero: 84 Pagina: 40
Quasi in concomitanza con l’uscita del dpr del ministero dello Sviluppo economico che ha proposto lo schema delle tabelle del danno non patrimoniale in linea con i dettami dell’articolo 138 del Codice delle assicurazioni, l’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha terminato il suo lavoro sulla riforma delle proprie tabelle. Un lavoro che parte da lontano, non certo un’improvvisazione, e che non è stato quindi influenzato dalle novità ministeriali. 
L’Osservatorio di Milano è un’associazione composta da più di 380 professionisti, tra giudici, avvocati, medici-legali, accademici e cultori della materia, mentre nel team ristretto, chiamato Danno Milano operano circa in 180. Negli anni, l’Osservatorio è diventato un punto di riferimento della giurisprudenza civile, specialmente nel danno non patrimoniale. Coordinatore del gruppo Danno alla persona, nonché presidente della decima sezione civile del Tribunale di Milano, è Damino Spera, noto magistrato, espertissimo della materia e anima dell’associazione.  
Parlando con Insurance Review, Spera ha spiegato com’è nata la riforma delle tabelle milanesi e nel concreto cosa ha fatto l’Osservatorio. Le modifiche principali derivano sia da un atto legislativo, sia da una serie di sentenze della Corte di Cassazione, a sezione semplice, che hanno modificato il quadro giurisprudenziale. 



SPEZZARE UN AUTOMATISMO

“In un primo momento – ammette Spera – ero perplesso dalle nuove sentenze delle Cassazione, perché dopo il pronunciamento delle Sezioni Unite del 2008, che prescriveva la liquidazione del danno non patrimoniale in maniera unitaria, senza la divisione tra biologico e morale, avevamo modificato la tabella milanese proprio per andare incontro alla liquidazione unitaria del danno”. 
La Cassazione, nel 2018, ha invece ribaltato tutto, principalmente con due sentenze importanti: la 901 (presidente il magistrato Giacomo Travaglino), e la 7513 (presidente Travaglino ed estensore Marco Rossetti), il cosiddetto Decalogo
Ancora prima, nel 2017, la legge Concorrenza aveva introdotto nell’articolo 138 del Cap (macrolesioni, 10-100 punti d’invalidità) la dicitura di danno morale e nel 139 (microlesioni, 0-10 punti d’invalidità) quella di danno da sofferenza psicofisica di particolare entità
“Abbiamo riflettuto molto – spiega Spera – e alla fine siamo soddisfatti delle nuove tabelle milanesi perché questo sforzo ha portato al superamento di una sorta di automatismo nell’applicazione dei criteri, da parte di avvocati, giudici, medici-legali, Ctu, che non si applicavano più di tanto per allegare, provare e motivare le componenti del danno alla persona”. 

TRE NOVITÀ PRINCIPALI

E quindi quali sono queste importanti modifiche? In primis, la tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute è stata scomposta in due poste di danno: da quello unitario, che comprendeva sia il danno biologico, dinamico e relazionale, sia il danno da sofferenza soggettiva interiore, cioè il vecchio danno morale, si è tornati alla tabella del 2008 dove, con valori diversi da oggi, erano appunto separati. “Il giudice – spiega Spera – deve valutare queste due voci e quindi anche se il risarcimento per il danno da sofferenza soggettiva interiore è conforme alla fattispecie concreta: se lo ritiene può confermarlo, diminuirlo o aumentarlo”. 
La seconda novità è il nuovo quesito medico-legale che è collegato a questa rivisitazione: “induciamo così il medico-legale a fornire alle parti e al giudice elementi per determinare la sofferenza soggettiva interiore”, precisa il magistrato. La terza novità, infine, sono i criteri per l’accertamento del danno non patrimoniale da mancato o carente consenso informato. 

POCHE LE DIFFERENZE CON IL DPR

Nel confronto inevitabile tra lo schema di dpr, che riprende l’articolo 138 del Cap, e le nuove tabelle milanesi, Spera non ravvisa molte diversità. “La tabella dell’articolo 138 – spiega – l’ho vista sempre come una conferma pressoché totale di quella milanese: la curva per i risarcimenti prevista dallo schema nazionale è sostanzialmente quella. Per quanto riguarda invece la tabella sul danno morale, come noto il dpr prevede tre curve diverse, danno minimo, medio e massimo, ma non ci sono grosse differenze con la nostra tabella”. 
Sotto il profilo della personalizzazione, Spera non concorda però con la Cassazione che nella sentenza 25164 dice che la discrezionalità si deve applicare solo al danno dinamico relazionale e nella misura massima del 30%: “quest’impostazione non ci trova d’accordo perché il dato normativo è diverso, in quanto il comma 3 dell’articolo 138 ci dice che deve essere applicata la personalizzazione sia per il danno relazionale sia per quello morale”.  

L’OSSERVATORIO NON È CONTRO NESSUNO

Nonostante questa distonia, Spera ribadisce che l’Osservatorio ha dimostrato già ampiamente di non essere contro la Cassazione: “basti guardare le tabelle del 2004, dopo le sentenze gemelle del 2003, e del 2009, dopo le sentenze di San Martino del 2008”.  Anche per la revisione delle tabelle del 2021, aggiunge, “abbiamo seguito i pronunciamenti, seppure a sezioni semplici, della Corte”. 
L’Osservatorio di Milano vuole offrire un sistema che sia coerente con il dettato normativo, con gli orientamenti della Cassazione e della medicina legale, per evitare che le sentenze siano poi cassate, come accaduto spesso in questi ultimi anni, perché non conformi agli ultimi pronunciamenti. “Il nostro sforzo è proprio a tutela di tutto il sistema e del cittadino”.
Secondo il magistrato, con la riforma delle tabelle, si è fatto “un passo avanti”, cercando di cogliere “armonia tra tutte le visioni”. L’Osservatorio di Milano, il coordinatore ci tiene a precisarlo, non è un soggetto che si pone in alternativa ad altri, bensì “un gruppo di lavoro che s’impegna ad adottare delle linee guida per facilitare il lavoro di tutte le parti coinvolte”, conclude Spera.

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