IDD, A CHE PUNTO SIAMO?

Il monitoraggio sull’applicazione della direttiva sulla distribuzione, ma non solo: sono tanti i fronti aperti cui gli intermediari, e le compagnie, dovranno confrontarsi e in qualche caso adeguare le consuete modalità di svolgimento dell’attività

IDD, A CHE PUNTO SIAMO?
La direttiva Ue 97 del 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (Idd), come noto, è entrata in vigore negli Stati membri il primo ottobre 2018. L’articolo 41, commi 1 e 2, della predetta direttiva prevedeva che, entro il 23 febbraio 2021, la Commissione Europea presentasse (i) al Parlamento Europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva, che specificasse, tra l’altro, l’adeguatezza dell’Idd rispetto al livello di protezione dei consumatori, la proporzionalità di trattamento tra diversi distributori di prodotti assicurativi e gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità competenti e sui diversi canali di distribuzione di prodotti assicurativi e che (ii) procedesse, entro la medesima data, a riesaminare i contenuti della direttiva quanto alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi. 
In particolare, rispetto a questi ultimi, il riesame avrebbe dovuto appurare se le specifiche regole di comportamento per la distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi, quando applicate dalle imprese di assicurazione, producessero risultati adeguati e proporzionati, e se fosse possibile estenderne l’applicazione anche ai prodotti pensionistici, contemplati dalla direttiva 2003/41/CE.

REPORT PIÙ OMOGENEI

Nel Report on the application of the Insurance distribution directive del 6 gennaio 2022, Eiopa sottolineava come, in presenza di Stati membri nei quali la trasposizione della direttiva era intervenuta solo nel corso del 2021, non fosse possibile tracciare alcuna conclusione circa l’applicazione dell’Idd, rimandando al 2024 la pubblicazione, da parte di Eiopa, di un ulteriore report sull’applicazione della direttiva, di supporto alla Commissione nell’elaborazione della relazione e del riesame di cui ai precedenti punti (i) e (ii).
Tra i temi che, a livello comunitario, si preannunciano essere all’attenzione dell’autorità di vigilanza assicurativa europea, il report indica, tra l’altro, una maggiore armonizzazione dei requisiti di registrazione degli intermediari assicurativi nei vari paesi dell’Unione Europea, allo scopo di favorire maggiormente la concorrenza e un’altrettanta attenzione a un’omogeneizzazione della reportistica alla quale sono tenuti gli intermediari negli Stati membri.



RC PROFESSIONALE, SI ALZANO I MASSIMALI

Sebbene il report sottolinei come negli anni tra il 2016 e il 2020 si sia registrato un decremento degli operatori del settore della distribuzione assicurativa (per effetto di cause diverse, che spaziano dalla riorganizzazione dei modelli distributivi, alla contrazione del mercato susseguente a operazioni straordinarie di concentrazione tra operatori, all’inasprirsi dei requisiti di professionalità richiesti in alcuni Stati membri per effetto dell’implementazione dell’Idd, ecc.), tra le novità allo studio di Eiopa risulterebbe essere l’innalzamento della soglia dei massimali previsti per l’assicurazione della responsabilità civile professionale che, in base al documento posto in consultazione dall’autorità di vigilanza assicurativa europea lo scorso 9 febbraio, passerebbe dagli attuali 1.300.380 euro per sinistro a 1.564.610 e in aggregato da 1.924.560 a 2.315.610 euro. La consultazione è terminata il 6 marzo.  

MAGGIORE UNIFORMITÀ DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

A livello di regolamentazione interna, al momento le novità di maggiore rilievo sembrano concentrarsi intorno ai documenti posti in pubblica consultazione da Ivass numero 3 e numero 9. 
Con il primo, l’autorità di vigilanza assicurativa italiana ha inteso riformare il quadro degli strumenti finanziari utilizzabili come sottostanti delle polizze unit e index linked. Nelle intenzioni dell’autorità vi è anche quella di colmare il gap esistente tra le compagnie di assicurazioni italiane e quelle straniere, imponendo anche a queste ultime l’investimento negli stessi attivi nei quali le compagnie italiane investiranno.
Quanto sopra, qualora confermato (la consultazione del documento si è formalmente chiusa lo scorso 9 giugno, senza, per il momento, produrre alcun tipo di esito), importerà per questi ultimi una maggiore uniformità degli obblighi informativi pre-contrattuali e un’omogeneizzazione degli adempimenti in materia di adeguatezza, considerato che non vi sarà più alcuna sostanziale distinzione tra le imprese comunitarie e quelle domestiche.

LA VERIFICA DELLE PREFERENZE DI SOSTENIBILITÀ

Con il documento di consultazione n. 9/2022, resosi necessario per consentire al nostro paese di adempiere agli obbighi informativi in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e successive implementazioni, Ivass intende, tra gli altri, modificare anche il Regolamento 40 del 2 agosto 2018 (come successivamente modificato), in materia di distribuzione assicurativa. In particolare, se le modifiche saranno confermate (anche in questo caso la consultazione si è conclusa lo scorso 23 dicembre, per ora senza alcun esito), agli intermediari sarà richiesto, tra l’altro, di verificare le eventuali preferenze di sostenibilità dei clienti che, declinate rispetto ai prodotti di investimento assicurativi, imporranno ai distributori di integrare l’informativa in materia di trasparenza pre-contrattuale, e adeguatezza con le informazioni relative ai rischi di sostenibilità. Si preannunciano, in tal senso, significative novità che imporranno agli intermediari adeguamenti significativi alle consuete modalità di svolgimento della propria attività. 

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