RIFORMA CARTABIA, COSA CAMBIA PER L’ASSICURAZIONE

Il messaggio complessivo della nuova norma è una spinta verso la composizione conciliativa delle controversie, così da consentire un’apprezzabile riduzione del contenzioso giudiziale, arginando il ricorso speculativo o pretestuoso al giudice. Una carrellata su alcuni dei temi centrali che coinvolgono il settore dei rischi

RIFORMA CARTABIA, COSA CAMBIA PER L’ASSICURAZIONE
Il contenzioso civile impegna risorse, genera costi e impone oneri (umani ed economici) non sempre necessitati né sempre gestiti al meglio; e, perciò, talvolta sottratti a un diverso e più funzionale utilizzo nel segno dello sviluppo, della cooperazione e del progresso, anziché della lite.
Ciò a maggior ragione in un contesto territoriale (quello nostro nazionale) animato da una litigiosità eccezionale che rimbalza, forse con troppa disinvoltura, nelle aule di tribunali ingolfati da carichi di lavoro sovente sovradimensionati. Di qui l’annoso problema della eccessiva durata dei processi, dietro al quale si insinua il rischio di una sostanziale denegazione di giustizia. 
L’urgenza, da tempo  sentita, di intervenire su tali fattori critici ha costituito la finalità precipua del d.lgs. 149 del 2022, emanato in attuazione della delega conferita al governo dalla legge 26 novembre 2021, numero 206, per garantire “l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”; e tale recente accelerazione ha visto complice la spinta eurounitaria, che ha subordinato l’erogazione di fondi del Pnrr alla realizzazione di una riforma idonea a rendere più efficace il processo civile, riducendone i tempi. 
Interessante osservare come la riforma Cartabia guardi non solo al processo (momento in cui la crisi della relazione è già sfociata in giudizio) ma anche alla sua prevenzione, e dunque agli strumenti conciliativi che, operando sul diverso piano della comunicazione stragiudiziale, mirano a prevenire il conflitto o comunque a risolverlo pacificamente.
Obiettivo del presente articolo non è, ovviamente, quello di analizzare nel dettaglio le numerose novità strutturali introdotte dalla riforma, bensì quello di segnalare per accenni agli operatori del mercato assicurativo alcune tematiche degne di attenzione, in quanto di specifico rilievo settoriale.

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE 

È noto, invero, come il costo delle liti (stragiudiziali e giudiziali) incida molto sul buon andamento tecnico dei singoli rami, specie in settori (Rc auto in primis) in cui la conflittualità è particolarmente accesa e vede coinvolti gli interessi di numerosi stakeholder. 
Di qui, in primis, l’esigenza di fare in modo che le ragioni di tale conflittualità siano anzitutto ridotte attraverso l’adozione di processi di costruzione e collocamento dei prodotti assicurativi semplici, chiari e coerenti con le esigenze della clientela (e dunque in linea con i principi cardine della distribuzione assicurativa posti dalla direttiva 2016/97/UE). È dunque richiesto un cambio di passo verso una maggior linearità nella comunicazione e nel linguaggio, tale da consentire il miglioramento delle relazioni tra imprese e assicurati, tanto nella fase di conclusione del contratto che in caso di sinistro. Tali esigenze di semplificazione e razionalizzazione esprimono del resto un parallelismo con quanto la riforma Cartabia afferma a proposito delle modalità di redazione di tutti gli atti del processo, che dovranno, d’ora in avanti, esser “redatti in modo chiaro e sintetico”, evitando quelle inutili prolissità che sovente complicano il lavoro del giudice. 

UNA NUOVA DIGNITÀ ALLA MEDIAZIONE

Il fatto poi che la materia assicurativa registri un’accesa litigiosità ha fatto sì che il legislatore abbia previsto numerosi strumenti tesi a tentarne preventivamente la risoluzione senza dover ricorrere alla tutela giurisdizionale. Al di là di quanto stabilito dall’articolo 187 ter del Codice delle assicurazioni (in tema di arbitrato assicurativo, istituto ancora lontano dal vedere la luce dopo le critiche espresse dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio del 7 febbraio sullo schema di decreto del MiMit arbitro) è noto che le controversie in materia di contratti assicurativi sono soggette alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (ex art. 5 del d.lgs. 28/2010). Si è trattato, sino a oggi, di una condizione ben poco efficace e sovente relegata, nella prassi, a una mera formalità. 
La riforma Cartabia ha dunque voluto ridare alla mediazione importanza e dignità, aumentando considerevolmente le sanzioni previste tanto nel caso di mancata e ingiustificata partecipazione al primo incontro fissato davanti all’organismo di mediazione quanto nell’ipotesi in cui una parte non abbia accettato una proposta (formulatale dal mediatore) poi rivelatasi aderente al contenuto della pronuncia che ha deciso il giudizio. Una non trascurabile novità riguarda poi il fatto che, proprio nell’ipotesi in cui siano adottate sanzioni verso la parte che non ha partecipato al primo incontro, il giudice è tenuto a inviare copia del relativo “provvedimento al pm della Corte dei Conti o all’autorità di vigilanza competente, quando viene adottato contro amministrazioni pubbliche o soggetto vigilato” (e dunque pare doversi interessare l’Ivass, quando il soggetto sanzionato è un’impresa assicurativa o un altro distributore). 

UN MESSAGGIO CONCILIATIVO

Anche la negoziazione assistita, che costituisce condizione di procedibilità in materia di Rc auto, esce rafforzata dal d.lgs. 149/2022, prevedendo inoltre la possibilità che nel corso della procedura siano raccolte dichiarazioni di terzi o delle controparti. A parere di chi scrive, tuttavia, proprio in materia di Rc auto l’intervento del legislatore avrebbe dovuto esser di più ampio respiro, sistemando e razionalizzando anzitutto la disciplina delle procedure liquidative, armonizzandole con i limiti normativi previsti per l’indicazione dei testimoni (art. 135 comma 3 ter del Cap) e chiarendone il rapporto di pregiudizialità rispetto alla negoziazione assistita. Non vi è dubbio, comunque, che (anche tenendo conto delle condizioni di procedibilità di cui all’articolo 8 della legge 24/2017) il messaggio complessivo che si ricava dalla riforma è certamente votato a spingere per la composizione conciliativa delle controversie, onde consentire un’apprezzabile deflazione del contenzioso giudiziale.



ATTREZZARSI RAPIDAMENTE

Quando poi al giudizio comunque si approda, ecco che il d.lgs. 149/2022 interviene per (provare a) renderlo più snello, rapido ed efficace onde garantire la migliore effettività della tutela giurisdizionale. Numerose le novità, in vigore per lo più dal primo marzo scorso e applicabili ai procedimenti introdotti successivamente a tale data, mentre quelli già pendenti continueranno a essere disciplinati dalle norme anteriormente vigenti. Non vi è spazio, qui, per riportarle in dettaglio, salvo ricordare che gli operatori del settore dovranno rapidamente attrezzarsi per rispondere al meglio ai nuovi e accelerati tempi dettati dalla riforma, anche ai fini della definizione del thema decidendum e delle relative articolazioni probatorie; definizione che dovrà avvenire in una fase antecedente all’udienza di prima comparizione di cui all’articolo 183 del Codice di procedura civile, mediante lo scambio di memorie scritte da depositarsi entro termini da calcolarsi a ritroso da essa. 

IL (NUOVO) MOMENTO CRUCIALE DEL PROVVEDIMENTO

L’udienza di prima comparizione diviene, peraltro, e più che in passato, momento cruciale del procedimento, in cui il giudice, alla presenza personale delle parti, potrà interrogarle liberamente, tentare la conciliazione ex articolo 185 e valutare se si renda necessaria l’attività istruttoria, predisponendo il calendario delle udienze successive, ovvero se la causa debba già considerarsi matura per la decisione. 
Attenzione particolare dovrà esser data al testo delle procure generali già rilasciate dalle compagnie ai fiduciari, onde verificare se siano bastevoli e comprendano validamente (anche sotto il profilo della loro autentica) il conferimento di tutti i poteri sostanziali occorrenti a dar per validamente avvenuta la comparizione personale in udienza (questione peraltro non del tutto sovrapponibile a quella relativa alla forma della procura attribuita all’avvocato per la mediazione conciliativa). 



UN “SERVIZIO GIUSTIZIA” PIÙ EFFICIENTE

Di interesse prospettico non indifferente vi è poi la nuova possibilità (art. 363 bis Cpc) accordata al giudice di merito di sottoporre direttamente alla Suprema Corte una questione di diritto sulla quale egli deve decidere e in relazione alla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti. La questione deve essere necessaria alla definizione anche parziale del giudizio, suscettibile di porsi in altri giudizi, presentare gravi difficoltà interpretative e non esser stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione. Si tratta di uno strumento che in determinati casi potrà essere invocato dai player assicurativi per far chiarezza su determinate tematiche che possono severamente incidere sulle modalità di costruzione futura dei loro prodotti o di riservazione di determinate posizioni di danno (si pensi al tema della ben dubitevole qualificazione del Covid come infortunio, su cui si è acceso un dibattito non ancora sopito). 
Insomma, molti cambiamenti, verso un servizio giustizia che dovrà essere in ogni caso più efficiente proprio per preservare il ricorso allo strumento giurisdizionale (che è elemento di civiltà e strumento di equità ex art. 24 della nostra Costituzione) in quelle circostanze in cui sia effettivamente necessario, disincentivando e arginando il ricorso al giudice speculativo o pretestuoso.
Il tempo dirà se efficaci o meno, al di là delle difficoltà operative che la prassi registrerà nel breve periodo. 

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