L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLE POLIZZE DI BUSINESS INTERRUPTION

I contratti che tutelano le imprese dall’interruzione delle attività vanno valutati caso per caso, giacché sono molte le possibili variabili che incidono sulla copertura

L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLE POLIZZE DI BUSINESS INTERRUPTION
Allo stato è impossibile valutare con precisione i reali e definitivi impatti che le misure straordinarie attualmente in vigore per il contenimento della pandemia generata dal Covid-19 avranno sulle dinamiche di mercato e sulle prospettive degli operatori economici. Un dato peraltro certo è dato indiscutibilmente dalla situazione di sofferenza che scontano le imprese in conseguenza del lockdown e della cessazione (o della notevole contrazione) delle proprie attività con azzeramento (o forte riduzione) dei flussi di cassa in entrata.
Sul fronte delle coperture assicurative, possono venire in rilievo, quale strumento volto a mitigare i (drammatici) riflessi economici della predetta situazione, le polizze cosiddette business interruption (Bi). Ha fatto notizia che l’organizzatore del torneo tennistico di Wimbledon (All England Lawn Tennis Club) riceverà un indennizzo assicurativo di oltre 100 milioni di euro in ragione della cancellazione del torneo dovuta all’emergenza Covid-19 grazie a una polizza stipulata a copertura del rischio di interruzione dell’attività in conseguenza pandemie virali (si veda Insurance Daily del 7 aprile 2020). Ancor più scalpore ha fatto il recentissimo appello del presidente Usa, Donald Trump, alle compagnie di assicurazione a liquidare indennizzi per business interruption.
Ci proponiamo pertanto di dare brevemente conto della struttura di queste polizze, delle circostanze che ne giustificano l’attivazione e, simmetricamente, dei confini oltre i quali tali coperture non possono essere validamente invocate.

LA STRUTTURA DELLE POLIZZE BI

La copertura business interruption rappresenta generalmente l’estensione di altra polizza assicurativa (nella maggior parte dei casi di una polizza property), mediante la quale è possibile, nell’ipotesi in cui si verifichino eventi da cui derivi o debba derivare l’interruzione dell’attività, coprire le relative perdite di profitto o le maggiori spese da sostenere. 
Nella prassi è invalso l’utilizzo di tre diverse tipologie di polizze Bi: 
a) gross earnings – efficaci nei limiti temporali in cui il bene assicurato sia riparato/sostituito o il danno o le sue conseguenze eliminati;
b) profits form – efficaci anche dopo la riparazione/sostituzione del bene o l’eliminazione del danno/delle sue conseguenze, per tutto l’arco temporale necessario affinché il business torni a quelli che erano i suoi normali livelli prima dell’interruzione (fermi restando i limiti specifici di polizza);
c) extra expense – costruite nel senso di coprire i danni o i maggiori costi che comporta l’esercizio dell’attività nei casi in cui, a seguito del verificarsi del rischio assicurato, l’impresa si trovi comunque in possibilità di operare. 
Vediamo ora le principali differenze tra polizze business interruption collegate a coperture property (damage), polizze business interruption autonome (non-damage) e polizze contingent.
Come si è sopra sottolineato, le polizze “BI” sono normalmente collegate alle (e dipendono dalla operatività delle) polizze property, nelle quali il rischio assicurato è rappresentato dal danno materiale diretto (physical damage) subito dal patrimonio aziendale in conseguenza di determinati eventi (come avviene ad esempio nel caso di incendio). Nella loro configurazione basica, queste ultime polizze si distinguono in due tipi:
a) named perils – le quali coprono solo i danni causati da rischi specificamente elencati nella polizza, con le relative esclusioni, restando invece scoperti i danni causati dai rischi non elencati;
b) all-risks – le quali coprono perdite e/o danni causati da qualsiasi rischio, a meno che l’evento occorso sia specificamente escluso dalla copertura. 
Diretta conseguenza della circostanza di essere ancillari a polizze di tipo property è rappresentata dal fatto che la concreta operatività delle polizze Bi è connessa all’effettiva esistenza di un danno al patrimonio aziendale, da cui appunto derivi l’interruzione dell’attività, che sia stato tale da attivare la copertura assicurativa garantita dalla polizza property. In linea generale, quindi, può dirsi che in tal caso il perimetro di efficacia della copertura Bi dipende in massima misura dalla circostanza che abbia trovato applicazione la copertura contro i danni materiali. 

POLIZZE NON-DAMAGE E CORONAVIRUS

Nella prassi esistono, tuttavia, anche polizze di business interruption cosiddette non-damage, che forniscono la stessa protezione della tradizionale copertura Bi, ma i trigger event sono in tal caso rappresentati, come suggerisce lo stesso nome della polizza, da eventi che hanno comunque l’effetto di interrompere l’attività presso un determinato insediamento produttivo, ma senza causare a tale insediamento quei danni fisici che sono invece, come visto, tipici e necessari affinché si attivino le coperture property. Anche in tal caso,  l’operatività della copertura non è peraltro automaticamente riconnessa alla mera perdita di profitto, ma viene in essere quando sussistono specifici non-damage trigger event indicati in polizza. Tipicamente, e per quanto più nell’attuale scenario interessa, rientrano tra tali eventi: 

  • i danni alle aree circostanti l’insediamento produttivo indicato in polizza, che abbiano l’effetto di determinarne l’inservibilità, o comunque rendano necessaria l’interruzione dell’attività. In tali casi la copertura può essere estesa a ricomprendere le business interruption causate sia da physical damage che da non-physical damages occorsi a proprietà diverse da quella assicurata, ma alla stessa prossime. L’operatività di questo genere di previsioni è condizionata appunto da un fattore spaziale rappresentato dalla prossimità, intesa come distanza tra la proprietà danneggiata e quella assicurata: in polizza è fissato un raggio entro il quale, rispetto alla proprietà assicurata, deve essere posta la proprietà oggetto di danno perché la copertura possa attivarsi. Nello scenario rappresentato dalla diffusione del Covid-19, tal genere di polizze possono venire in rilievo laddove l’estensione del contagio non abbia ancora assunto ampiezza tale da interessare tutto il territorio statale (o in ogni caso sia ancora limitata spazialmente): in tali casi, la prova che la proprietà, diversa da quella assicurata, rientrante nel raggio stabilito in polizza sia effettivamente interessata dall’evento-epidemia (prova che ricade sull’assicurato) sarà ragionevolmente complessa da fornire, soprattutto in mancanza di provvedimenti governativi che delimitino le aree interessate dal contagio;
  • il divieto di accesso alla proprietà assicurata imposto dalle autorità (cui nel caso di epidemie, ad esempio, può aggiungersi l’ordine di decontaminare/sanificare la proprietà assicurata, i cui relativi costi possono essere coperti in dipendenza dell’estensione delle coperture previste in polizza); 
  • il factum principis, intendendosi, per quanto riguarda lo scenario in esame, i casi di interruzione dell’attività derivanti da un provvedimento della pubblica autorità competente e determinato dalla diffusione di un notifiable disease, ovvero di una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria all’autorità stessa. In tali ipotesi, la circostanza imprescindibile dell’operatività della polizza è rappresentata tipicamente (oltre naturalmente che dall’ordine dell’autorità) dalla sussistenza di un obbligo di notifica, che può essere stato introdotto in conseguenza della diffusione del morbo e dell’evoluzione del contagio, ovvero essere originario (nei casi in cui l’autorità competente dello Stato interessato curi una lista di malattie soggette a notifica obbligatoria, e il morbo in diffusione già rientrasse tra quelli elencati nella stessa) (1). 
Nulla vieta, peraltro, che possano essere le stesse polizze a prevedere che si attivi la copertura nei casi di epidemia/pandemia, e in tal caso saranno elencate in polizza, con vari gradi possibili di specificità, le malattie che rientrano nell’ambito di operatività della copertura.
Un interessante quesito che può porsi in tal caso è se le polizze che includano in detto elenco la Sars coprano anche il Covid-19 (e ciò sul presupposto che difficilmente, tra le polizze che oggi sono chiamate a rispondere, ne esisteranno di espressamente inclusive di quest’ultimo): la risposta a tale quesito dipenderà necessariamente da evidenze scientifiche che possano dimostrare una sostanziale equivalenza dei due virus ai fini dell’efficacia delle previsioni di polizza, e ciò ferma restando la cosiddetta ejusdem generis rule nel caso di polizze soggette alla legge inglese.

L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SULLA SUPPLY CHAIN E LE POLIZZE CONTINGENT

Si deve infine dare conto dell’esistenza di polizze Bi contingent, mediante le quali rilevano ai fini della copertura business interruption anche le interruzioni di attività dell’assicurato derivanti da interruzioni di attività (generalmente dovute a danni fisici) di fornitori o di clienti dell’assicurato, che vengono trattati alla pari dei danni occorsi ai beni assicurati dal sottoscrittore della polizza.
Una polizza di questo genere potrebbe certamente assumere rilievo nell’ambito dello scenario attuale e in considerazione del forte impatto che il diffondersi del Covid-19 ha avuto sulla supply chain globale; ciò anche in ragione della circostanza che tal genere di coperture possono essere stipulate in aggiunta alle Bi non-damage, con il risultato che la copertura sarà garantita, per esempio, per business interruption derivanti dalla chiusura delle attività dei fornitori esteri a seguito di provvedimenti in tal senso adottati dalle autorità del loro Stato (ipotesi, nel quadro attuale, più che verosimile, avendo la maggior parte degli Stati adottato misure restrittive per evitare l’ulteriore diffusione del virus e l’aumento dei contagi). 

AMPIEZZA DELLA COPERTURA: UNA RISPOSTA DIFFICILE

Alla luce di quanto sopra, appare di immediata evidenza come, nel caso specifico rappresentato dall’evento-Covid-19, difficilmente possa configurarsi un danno materiale diretto al patrimonio aziendale (nell’ipotesi, peraltro, in cui l’evento di epidemia/pandemia non sia espressamente esclusa dai rischi assicurati dalla polizza; ipotesi invero non infrequente nella prassi, che ha recepito l’esperienza dell’epidemia di Sars dei primi anni del nuovo millennio). 
Pertanto, se certamente nell’attuale scenario legato alle conseguenze derivate dalla diffusione del Covid-19 le polizze Bi non-damage sono più favorevoli agli assicurati, nel senso di una maggiore reattività alla copertura delle perdite di profitto da esso derivanti, si deve per converso concludere nel senso di ritenere che, in assenza di un danno materiale e di conseguente mancata attivazione della copertura property, le polizze Bi damage a queste ultime connesse siano in ogni caso inoperanti (e che quindi in ogni caso un’ipotesi come quella della pandemia da Covid-19, laddove non espressamente esclusa, non sarebbe comunque idonea a far scattare la copertura)?
La risposta non può essere fornita in termini assoluti, e ciò principalmente per due ordini di ragioni. 
In primo luogo, perché anche allorché la polizza Bi sia ancorata a quella property, per il fatto di rappresentarne un’integrazione, non può escludersi in via di principio che laddove quest’ultima non sia operativa, la prima possa invece trovare applicazione; e ciò sulla base del fatto che non possono non considerarsi i casi concreti di concorso di cause che hanno determinato la business interruption. Nello specifico, nel caso in cui l’interruzione delle attività sia determinata cumulativamente da un rischio assicurato e un rischio espressamente escluso, è pacifico che sarà esclusa la possibilità di ogni indennizzo (2); laddove invece essa derivi dalla concorrenza di un rischio assicurato e uno non escluso ma non assicurato, la copertura garantita dalla polizza “BI” dovrebbe ragionevolmente essere operativa. 
In secondo luogo, perché, sebbene la generalità delle polizze property, nel delimitare accuratamente cosa comporti physical damage e cosa non lo faccia, utilizzino il parametro della concreta alterazione delle caratteristiche fisiche del bene assicurato (anche laddove dette alterazioni siano limitate), tale parametro non rappresenta e non si pone come regola assoluta. Si ha infatti contezza, nella prassi, di casi in cui, ad esempio, è stata riconosciuta la sussistenza di un physical damage laddove il bene assicurato fosse contaminato o coperto di sostanze tossiche o comunque nocive per la salute; in questa ipotesi è chiaro come si possa scorgere un’affinità tra i casi di contaminazione da sostanze tossiche o nocive e quelli di contaminazione da virus altamente infettivo, e come tale affinità possa lasciare spazio all’operatività della polizza “BI” nel nostro contesto di riferimento. 
La breve analisi sopra riportata conferma che, come sempre in ambito assicurativo, è opportuna una valutazione caso per caso delle polizze in essere e del loro wording, stante la varietà delle possibili strutture di copertura e dei termini delle stesse.
Quello che è certo è che, similmente a quanto accade con riferimento ai rischi catastrofali, la sussistenza o meno di una copertura business interruption può rappresentare il discrimine tra dissesto e sopravvivenza di un’impresa e, forse, d’importanti filiere del sistema produttivo. 


(1) È dato peraltro riscontrare casi di giurisdizioni in cui ogni malattia infettiva è di default soggetta a obbligo di notifica. Un esempio è dato dagli Emirati Arabi Uniti, la cui Federal Law 14/2014 all’elenco di una serie di malattie aggiunge una previsione che estende l’obbligo di notifica a qualsiasi “other unspecified infectious disease”. Questo genere di previsioni sembrano idonee a ricomprendere nel loro ambito di applicazione anche il Covid-19 (e in effetti, il 24 marzo gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato che l’emergenza da Covid-19 ricade nell’ambito applicativo della Federal Law 14/2014, provvedendo anche a dare esplicita indicazione del virus nell’elenco delle malattie infettive soggette a notifica obbligatoria).
(2) Per un’interessante pronuncia sull’incidenza del concorso di cause sulla valutazione circa l’operatività di una polizza di business interruption, cfr. Express Hotels v. Generali [2010] LRIR 531, dove la richiesta di liquidazione dell’indennizzo avanzata dall’assicurato in relazione all’interruzione della sua attività in conseguenza dell’uragano Katrina venne respinta, nonostante l’hotel assicurato fosse stato completamente distrutto, sulla base della circostanza i danni all’area circostante, nonché le restrizioni governative (entrambi rischi esclusi) avrebbero avuto comunque l’effetto di comportare la business interruption.  

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