TUTTI I NODI DELL’OBBLIGO DI POLIZZA CAT-NAT

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è realtà la copertura obbligatoria per le aziende. Ma restano aperte ancora molte questioni: dai tempi di applicazione alle caratteristiche degli immobili da assicurare, passando per le complessità che dovranno sciogliere le compagnie

TUTTI I NODI DELL’OBBLIGO DI POLIZZA CAT-NAT
La Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 ha reso pubblica la legge 213/23, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026
Con l’articolo 1, commi da 101 a 112, è stata così introdotta definitivamente nella legge di Bilancio l’assicurazione obbligatoria a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali naturali per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia e iscritte nel registro delle imprese previsto dall’articolo 2188 del Codice civile.
È così giunto al termine l’iter di approvazione di una grande novità per il mercato assicurativo italiano, ma soprattutto per la cultura assicurativa del nostro paese, unico rimasto tra i paesi industrializzati a gestire ancora direttamente la concessione di contributi alle imprese e ai cittadini colpiti dagli eventi catastrofali, con un approccio emergenziale dall’alto post-evento che aveva cumulato nel corso degli anni imponenti oneri per i conti pubblici e che non poteva più essere garantito dalle sempre più scarse finanze statali.

LE CARATTERISTICHE DEL TESTO

Il testo definitivamente approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale contiene all’articolo 1 solo alcune lievi modifiche rispetto a quello dell’articolo 24 che appariva nel testo bollinato dalla Ragioneria generale il 30 ottobre dello scorso anno sul testo della legge di Bilancio proposto dal Governo, prima dell’invio del provvedimento alle Camere per la discussione e definitiva approvazione.
In particolare:
è stato eliminato il riferimento alla Consap dal procedimento di registrazione e approvazione dei Consorzi (comma 103), lasciando questo onere in capo alla sola Ivass
nel rimandare a decreti successivi da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministro delle Imprese e del Made in Italy si è introdotto (comma 105) il concetto importante che la determinazione e l’eventuale adeguamento periodico dei premi debba tenere conto del principio di mutualità, oltre al riferimento ai limiti da rispettare per la capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o dei consorzi; 
nello stesso comma 105 si apre alla possibile modifica dell’elenco degli eventi catastrofali suscettibili di indennizzo previsti dal comma 101 (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni) oltre al possibile aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia previsti dal comma 104; 
la riduzione delle sanzioni pecuniarie per le imprese assicuratrici inadempienti rispetto all’obbligo a contrarre (comma 107) e l’introduzione del meccanismo del montante per la copertura Sace negli anni successivi al 2024 (comma 108). 

QUESTIONE DI TEMPI

Tutto a posto quindi adesso? A parte la grande e positiva novità, già richiamata sopra, dell’approvazione definitiva in Parlamento dell’assicurazione obbligatoria contro le catastrofi naturali (anche se per il momento limitata alle sole aziende) non sembra invece che la realizzazione concreta di quanto annunciato nella legge di Bilancio si stia muovendo con la conseguente e necessaria velocità.
Ricordo a tale proposito che l’articolo 1, al comma 101, prevede che entro il 31 dicembre 2024 tutte le aziende sopracitate dovranno già disporre di una copertura assicurativa che rispetti le indicazioni contenute nei decreti attuativi del Mef e del Mimit. Non può certo sfuggire, soprattutto a chi opera nel nostro campo, l’enorme complessità di realizzare in così poco tempo una campagna di quotazione, vendita e sottoscrizione di circa sei milioni di polizze (tante sembrano risultare le possibili attività soggette a obbligo secondo il sito ufficiale del registro delle imprese).

L’INCOMPRENSIBILE COMMA 102

Rimane poi del tutto incomprensibile come sia potuto rimanere nel testo definitivo della legge il comma 102, il quale prevede che “Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese […] si deve tener conto nell’assegnazione dei contributi”.  Come si può coniugare l’obbligo assicurativo per le aziende di stipulare una polizza con questa già dichiarata disponibilità, di fatto, a poter disporre di contributi pubblici da parte di soggetti danneggiati anche se non assicurati?  
Da notare che nelle prime versioni dell’articolo 24 pubblicate dalla stampa, poi modificato nella stesura finale, questo stesso comma indicava invece in maniera netta che chi non avesse stipulato la polizza non avrebbe potuto beneficiare di alcun contributo pubblico (come appare del resto logico e giusto). 

PROBLEMATICHE OPERATIVE

A complicare ulteriormente la messa in atto di questa legge, non ci possono nemmeno sfuggire le problematiche operative per le compagnie legate ad alcune evidenti carenze nel succinto articolato di legge che ha introdotto questa obbligatorietà e che dovranno essere necessariamente sciolte in sede di Regolamenti di attuazione perché si tratta di passaggi fondamentali per la costruzione e operatività di un sistema assicurativo che possa far fronte alla grande novità introdotta.
È forse utile in questa sede richiamare in maniera sintetica quelle principali:
La determinazione del premio. 
Nel testo di legge si indicano due principi fondamentali da rispettare: la proporzionalità del premio rispetto al rischio e la necessità di mutualità tra le imprese presenti sul territorio nazionale. Per quanto riguarda il primo, esistono oggi negli uffici assuntivi delle compagnie software tecnologici e mappature del rischio terremoto e idrogeologico che potrebbero permettere in tempi relativamente brevi e in maniera speditiva di attribuire con sufficiente approssimazione un grado di pericolosità alla grande maggioranza dei rischi aziendali da coprire, mentre la questione appare molto più delicata per il rischio frane. Certo appare impossibile, in soli 11 mesi, pensare di realizzare sopralluoghi di tecnici assicurativi per una valutazione più puntuale sui singoli rischi, e bisognerà certamente pensare di accettare soluzioni di compromesso e di buon senso. Molto più complesso da far accettare il principio della mutualità, che dovrà comportare un notevole avvicinamento dei premi estremi tra le zone più o meno a rischio del Paese rispetto a quelle che sarebbero le risultanze di un utilizzo stechiometrico di quanto risultante dalle mappature di rischio.
Come individuare i valori da assicurare
Altro aspetto delicato e certamente non ricavabile da sopralluoghi puntuali, impossibili da eseguire in così poco tempo, sarà quello della determinazione del valore da assicurare alle partite fabbricati. Anche in questo caso molto utili potranno risultare software applicativi che possono fornire in maniera speditiva il più probabile valore di costruzione a nuovo di fabbricati civili e industriali su tutto il territorio nazionale, come quello già in uso in molte compagnie attraverso il sito Cineas/Cresme. Molto più complicato il tema della determinazione dei valori da assicurare alle partite merci/macchinari e attrezzature, ammesso che questa sia la volontà finale del legislatore quando chiede la copertura obbligatoria di tutti i beni previsti con il richiamo all’articolo 2424 del Codice civile.
I fabbricati abusivi
Il tema dell’abusivismo edilizio è, come noto, tema molto rilevante nel nostro Paese. Il comma 106 dell’articolo 1 prevede espressamente che l’obbligo di assicurazione non si applica ai beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste. Certo alle assicurazioni non interessano gli abusi amministrativi ma l’incidenza dell’abuso sull’aumento del rischio (esempio classico: i fabbricati costruiti in deroga ai piani urbanistici in aree a rischio esondazione dei fiumi o a rischio idrogeologico).
Le modalità di quantificazione dei danni e di liquidazione dei sinistri
Nessun cenno nell’articolato della legge di Bilancio riguarda questo aspetto delicatissimo e di grande rilevanza, anche sociale. Appare evidente la necessità invece di normare con grande attenzione tutto il processo di quantificazione dei danni e di corresponsione degli indennizzi. Ovviamente le compagnie hanno grande esperienza in materia per costruire un sistema di liquidazione che sia veloce, efficiente, della massima qualità e trasparenza. Anche la regolamentazione per legge dell’attività dei periti assicurativi cat nat appare fondamentale, ricordando l’esperienza dei periti formati da Cineas/Protezione Civile e testati con eccellenti risultati in occasione del terremoto de L’Aquila.
Il meccanismo riassicurativo
Fondamentale l’aspetto di finanziamento e di copertura riassicurativa di tutto il sistema di intervento del mondo assicurativo, per ora previsto con l’intervento di Sace e di un Fondo di garanzia da parte dello Stato dai commi 108, 109 e 110. Anche su questo delicatissimo argomento sarà necessario attendere i decreti attuativi per meglio comprenderne la portata e soprattutto la capacità di intervento e di garanzia di ultimo livello da parte dello Stato in occasione di eventi particolarmente gravosi che superino la capacità ora prevista dalla legge.

IL WHITE PAPER DI CINEAS

Tutti questi aspetti sono stati affrontati in profondità e sviluppati con proposte operative anche nel white paper che Cineas aveva presentato a Montecitorio lo scorso 28 marzo, e rimane quindi confermata la disponibilità del nostro gruppo di lavoro nel fornire un contributo tecnico, insieme agli altri operatori del mercato assicurativo (Ania, Aiba, società di riassicurazione), a chi si occuperà di redigere i decreti attuativi previsti dal comma 105. 

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