LE QUESTIONI APERTE INTORNO AGLI INTERMEDIARI ACCESSORI

La nuova disciplina introdotta quasi un anno fa presenta molti aspetti critici che vale la pena approfondire. Il rischio è condizionare il corretto assetto del mercato, attraverso disfunzioni e ingiustificate penalizzazioni di alcuni operatori

LE QUESTIONI APERTE INTORNO AGLI INTERMEDIARI ACCESSORI
A distanza di quasi un anno dall’emanazione della normativa di trasposizione della Idd nel nostro ordinamento interno, la disciplina interna degli intermediari accessori è stata delineata nei suoi tratti essenziali e, pertanto, essi possano operare, sia sotto forma di intermediari iscritti al Rui, sia quali intermediari operanti in regime di esenzione. 
Attualmente, quindi, per distribuire i propri prodotti, le imprese di assicurazione possono utilizzare anche un canale alternativo di intermediari non professionali, dotati di importanti potenzialità di acquisizione di affari in ragione del bacino di clientela che già posseggono in relazione alle prestazioni o forniture da essi svolte in via principale. 
Senonché la disciplina di una tale figura di nuovo intermediario presenta non pochi aspetti di criticità che rischiano di provocare disfunzioni operative, oltre a ingiustificate penalizzazioni della categoria degli intermediari professionali.
 
DUE AMBITI IN CONCORRENZA

Il primo e fondamentale punto di criticità consiste nella scarsa intellegibilità della linea di demarcazione tra l’ambito della distribuzione assicurativa professionale (ossia riservato alle imprese e agli altri intermediari iscritti) e l’ambito della distribuzione accessoria. 
E invero, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lett.cc-septies del Cap (Codice delle assicurazioni) gli intermediari accessori soggetti a registrazione nel Rui sono i soggetti (diversi da quelli che debbono iscriversi alla Sezione D del Rui) che svolgono distribuzione assicurativa di prodotti ancillari a quelli forniti, o alle prestazioni erogate, a titolo principale, quando: 

  1. l’attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa; 
  2. la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto a un bene o servizio; 
  3. i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l’intermediario fornisce nell’ambito della sua attività professionale principale; 

L’ambito di operatività degli accessori esenti, invece, viene descritto nell’articolo 107, comma 4 lett. a) n.1 del Cap, nel quale la relazione che deve intercorrere tra l’attività principale esercitata dall’intermediario e il tipo di prodotti assicurativi che egli intende distribuire viene definita come di “complementarietà” o “accessorietà”, spiegando che tale relazione ricorre quando l’assicurazione copre:
a) i rischi di “perdita, deterioramento, danneggiamento del prodotto fornito”, oppure
b) il “mancato uso del servizio” prestato dal fornitore.  

In estrema sintesi, dunque, la situazione, con riferimento agli accessori registrati ed esenti, è la seguente:   
i. per gli accessori esenti la norma parla solo di “complementarietà”, ossia le coperture devono essere complementari al prodotto o servizio da essi offerto, nel senso che devono necessariamente avere a oggetto i pregiudizi derivanti dal danneggiamento del bene fornito o dal mancato uso del servizio prestato; 
ii. per gli intermediari accessori soggetti a registrazione nel Rui, le coperture, oltre a dover essere “complementari” nell’accezione vista sopra, possono avere a oggetto anche l’assicurazione vita o della responsabilità civile allorquando tali garanzie servano a “integrare” il prodotto o il servizio da essi fornito a livello principale.

IVASS NON FORNISCE UNA CHIAVE DI LETTURA

Questo quadro, in apparenza chiaro e definito, in realtà presenta serie problematiche nella ricostruzione della portata dei concetti di “complementarietà” e “integrazione”, che debbono connotare la natura del collegamento tra l’attività principale degli intermediari accessori e le coperture assicurative che si intendono distribuire. 
Quanto alla “complementarietà”, per quanto riguarda la fornitura di prodotti è intuitivo che essa sussista nel caso di assicurazioni danni a cose; arduo è, invece, definire l’ambito delle coperture “per il mancato uso” del servizio (si è inteso fare riferimento a coperture per avaria spese? Perdite pecuniarie? Costo di un servizio sostitutivo? Assistenza?). Il Regolamento Ivass 40 del 2018 non fornisce alcuna precisazione o chiave di lettura idonea a orientare l’interprete. 
Con riferimento poi al concetto di “integrazione” tra attività principale e copertura di Rc o vita, non è per niente chiaro, ma soprattutto non è comprensibile l’estensione che debba essere conferita all’indicazione che tali prodotti assicurativi debbano “servire a integrare” il prodotto o servizio reso in via principale. 


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I CHIARIMENTI CHIESTI A EIOPA

Ma anche qui, nessuna previsione di legge o del citato Regolamento 40/2018 si cura di specificare quando si può dire che una copertura assolva alla funzione di “integrare” un prodotto o servizio di base fornito dall’intermediario. 
Queste incertezze rischiano di espandere l’ambito di operatività degli intermediari accessori registrati in misura indeterminata e in modo penalizzante per gli altri intermediari iscritti, peraltro esponendo la clientela al rischio che i prodotti Rc e vita vengano loro proposti da soggetti dotati di una formazione ed esperienza insufficienti. 
Si segnala che, nello scorso mese di luglio, Ivass, pubblicando sul proprio sito un importante aggiornamento delle risposte alle Faq, ha annunciato di aver chiesto a Eiopa chiarimenti sul punto sopra trattato. Sarà dunque interessante vedere quale sarà l’esito di una tale iniziativa. 

COMPLEMENTARIETÀ: DOV’È IL RAPPORTO DIRETTO

I fornitori di questi servizi, che, in astratto, potrebbero rappresentare figure paradigmatiche di intermediari accessori, tuttavia, nella pratica possono incontrare serie criticità derivanti dalla difficoltà di riscontrare un diretto rapporto di complementarietà tra le predette attività principali e le coperture da offrire. 
E invero, non sempre i titolari del portale di un marketplace digitale operano per commercializzare in proprio i prodotti offerti in visione. Spesso si limitano a fornire ad altri venditori i servizi di commercializzazione on line di prodotti fabbricati o venduti da questi ultimi.  E lo stesso vale per la prestazione di servizi. 
Ne deriva che, molto spesso, il soggetto che potrebbe operare legittimamente in veste di intermediario accessorio esente non è il titolare del marketplace, bensì il singolo inserzionista, il quale, con tutta probabilità, non ha l’interesse o l’organizzazione necessaria a intraprendere un’attività di distribuzione assicurativa accessoria in regime di esenzione. 
Situazione analoga si registra nei casi in cui sia un operatore di servizi di pagamento on line che intenda svolgere attività di distribuzione assicurativa accessoria in esenzione, posto che il semplice pagamento delle forniture o dei servizi effettuati da terzi non è sufficiente a stabilire il collegamento di complementarietà tra l’attività principale e i prodotti assicurativi da distribuire in via accessoria. 

DUE STATUS DIVERSI PER GLI INTERMEDIARI

Nella normativa della Idd l’intermediario accessorio è concepito come una nuova figura di intermediario, il quale può agire in esenzione, oppure quale intermediario iscritto, senza alcuna distinzione tra tipologie d’intermediari accessori in dipendenza del fatto che questi si trovino a collaborare con imprese di assicurazione o con altri intermediari iscritti. 
Diversamente, il nostro legislatore governativo ha ritenuto di dividere il mondo degli intermediari accessori fra quelli che agiscono in collaborazione con imprese di assicurazione e coloro che agiscono in collaborazione con altri intermediari, prevedendo che solo i primi possano iscriversi autonomamente in una nuova sezione del Rui: la sezione F. Al contrario, i secondi debbono essere iscritti, a iniziativa degli intermediari con cui collaborano, nella sezione E del registro; peraltro in un elenco speciale dedicato a quegli E che svolgono solamente intermediazione accessoria. 

LE RESTRIZIONI DELL’OPERATIVITÀ

In più, come emerge dalle ultime risposte di Ivass alle Faq, un soggetto che sia iscritto nella sezione E come accessorio a iniziativa di un altro intermediario di prima fascia non può essere contemporaneamente iscritto nella stessa sezione E da parte di un altro intermediario ed esercitare la distribuzione come attività principale.  
A ciò si aggiunge l’inspiegabile mancata previsione della libertà di collaborazione orizzontale tra intermediari di prima fascia e intermediari accessori, con i quali, quindi, un intermediario può solo collaborare iscrivendoli quali suoi E (sezione accessori). 
Simile differenza di disciplina non solo appare non conforme alla lettera e allo spirito della Idd, ma comporta un’ingiustificata penalizzazione del modello distributivo che veda una collaborazione tra intermediari accessori iscritti e intermediari di prima fascia (A, B, D), rispetto al modello distributivo fondato su di una collaborazione tra gli stessi intermediari accessori iscritti e le imprese.  
E invero, a parte il modesto vantaggio consistente nell’obbligo di effettuare meno ore di formazione e aggiornamento, gli intermediari accessori iscritti nella lista speciale annessa alla sezione E del Rui si trovano in una condizione di operatività molto più limitata e meno vantaggiosa di quella che avrebbero se si iscrivessero in F. L’accessorio F si iscrive autonomamente, incassa i premi su un proprio conto separato, ha contatto diretto con l’impresa e, proprio per questo, può pretendere di percepire una provvigione piena, anziché ripartita con l’intermediario di prima fascia.  
Tutto ciò, indubbiamente, può portare gli intermediari accessori che intendono iscriversi al Rui a prediligere l’instaurazione di un rapporto diretto con le imprese, iscrivendosi nella sezione F, anziché stabilire delle collaborazioni con gli intermediari di prima fascia. 


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UN LIVELLO DI FORMAZIONE LIMITATO?

Questo, a mio modo di vedere, comporta un duplice effetto negativo: da un lato, gli intermediari di prima fascia che avevano le capacità di ingegnerizzare modelli distributivi tramite la collaborazione con operatori economici con cospicui bacini di clientela avranno maggiori difficoltà ad aggregare tali soggetti in un modello distributivo da essi organizzato; dall’altro, i nuovi intermediari accessori, potendo operare autonomamente mediante l’iscrizione in F, si troveranno a svolgere distribuzione assicurativa direttamente nei confronti di grandi masse di clienti, ma con un livello di formazione limitato e senza fruire del know how professionale dell’intermediario con il quale, prima, si trovavano a collaborare. 

IL DOWNGRADING NELLA SOTTO-SEZIONE E

Per effetto della creazione dei sopra descritti due regimi di registrazione degli intermediari accessori, Ivass ha disposto che gli intermediari iscritti nella sezione E che svolgevano intermediazione, ora inquadrabile come accessoria, dovessero inoltrare, entro un preciso termine, una domanda di iscrizione in un elenco speciale della stessa sezione E dedicato agli accessori che collaborano con altri intermediari.  
Questa direttiva è stata sorprendentemente ottemperata da gran parte degli operatori del mercato che, diligentemente, hanno depositato la propria autodenuncia mirata a consacrare il proprio downgrading nella sotto-sezione E, dedicata ai collaboratori di altri intermediari e che possono svolgere solo attività di distribuzione accessoria.  
Di fronte a questa vicenda è lecito chiedersi se la direttiva di Ivass comportasse un vero e proprio obbligo, oppure una facoltà e se, una volta compiuto un tale passo, sia possibile ottenere la reiscrizione nella sezione E cancellandosi dall’elenco speciale degli accessori.
  
UN INVITO PIÙ CHE UN OBBLIGO

La mia opinione è che l’invito di Ivass dovesse essere interpretato come una facoltà per gli intermediari e non come un vero obbligo, posto che non si vede come si possa obbligare un soggetto che abbia acquisito l’iscrizione nella sezione E, con conseguente diritto di distribuire qualsiasi tipo di affare in collaborazione con l’intermediario principale, possa venir obbligato a rinunciare a tale status.  
Se così è, dunque, proprio per il fatto che l’invito di Ivass non poteva essere interpretato come un ordine tassativo, ritengo che chi fosse interessato a farlo potrà chiedere di ottenere la re-iscrizione nella sezione E avendo già maturato i titoli, e sempre che abbia continuato ad aggiornarsi conformemente alle regole previste per gli intermediari della sezione E. 


(Testo chiuso in redazione il 19 agosto 2019)

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