LA NORMATIVA CHE REGOLA LA RESPONSABILITÀ DEI PRODOTTI DIFETTOSI IN EUROPA

La direttiva 85/374/CEE, che risale al luglio del 1985, ha rappresentato uno strumento efficace per la definizione della responsabilità relativa ai beni fallati all’interno dell’Unione Europea. Si è posta, tuttavia, la necessità di rivederla, anche alla luce dei progressi legati alle nuove tecnologie, in particolar modo con l’avvento dell’intelligenza artificiale

LA NORMATIVA CHE REGOLA LA RESPONSABILITÀ DEI PRODOTTI DIFETTOSI IN EUROPA

Lo sviluppo delle catene di approvvigionamento globali ha determinato una certa confusione sulla definizione giuridica del termine produttore, avvalorando la necessità di tale revisione, per garantire che vi sia coerenza nel diritto che governa il mercato interno, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea. Per garantire la completezza del regime dell’Unione in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, è anche opportuno far sì che il concetto di responsabilità oggettiva sia applicabile a tutti i beni mobili e anche ai software, compresi quelli integrati in altri beni mobili o incorporati in beni immobili. 
Infine, la crescente complessità tecnica e scientifica ha dimostrato quanto sia ancora difficile per il cittadino comune raccogliere gli elementi di prova per dimostrare la responsabilità del produttore e ottenere il giusto risarcimento per i danni subiti: si è posta quindi la necessità di promuovere e salvaguardare la diffusione delle nuove tecnologie da un lato, garantendo al contempo il livello di protezione che spetta a tutti i soggetti coinvolti e assicurando ai danneggiati e alle imprese maggiore certezza del diritto e condizioni di parità in tutta l’Unione.

LE DUE MOSSE DELL’UNIONE EUROPEA

Uno studio commissionato dall’Unione Europea ha rilevato che i danni evitabili, dovuti a lesioni e decessi causati da prodotti non sicuri, ammonterebbero a più di 11 miliardi di euro ogni anno: le nuove norme dovranno quindi garantire la possibilità di trovare rimedio per i prodotti non sicuri, prevedere migliori canali di comunicazione per segnalare problemi di sicurezza e consentire, infine, notevoli risparmi per la società e i consumatori.
Vista l’importanza e l’urgenza della questione, l’Unione si è mossa in due direzioni. Da una parte, è stata promulgata la nuova Direttiva 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che ha abrogato la direttiva 85/374/CEE e dovrà essere recepita dai paesi membri entro il 27 marzo 2026 (e avrà, quindi, piena applicazione sei mesi dopo, a partire dal 27 settembre 2026).
Dall’altro, già a partire dal 13 dicembre del 2024 è entrato in vigore il Regolamento (Ue) 2023/988 (noto con la sigla Gpsr – General Product Safety Regulation), sempre relativo alla sicurezza generale dei prodotti.

© bugphai - iStock

QUAL È LA DIFFERENZA TRA LA DIRETTIVA IL REGOLAMENTO?

In pratica, il regolamento è un atto giuridico direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Ue, mentre una direttiva richiede il recepimento da parte dei singoli paesi, per essere efficace. Il regolamento Gpsr si occupa quindi direttamente della sicurezza dei prodotti all’interno dell’Unione, ed è quasi immediatamente operativo, mentre la direttiva stabilisce gli obiettivi che gli Stati dovranno raggiungere, attraverso la promulgazione di leggi nazionali. È ovvio che i due provvedimenti debbano essere perfettamente integrati e in linea fra loro, ma il regolamento comporta una certa urgenza nell’essere attuato, dovuta alle criticità emerse per l’accelerazione impressa dalla diffusione delle nuove tecnologie, prima fra tutte l’AI. Parliamo di normative alquanto complesse e in qualche parte anche un po’ caotiche: cercherò quindi di sottolineare i punti che, per il modesto parere di un operatore del mercato assicurativo, possono parere più rilevanti.

LA VENDITA A DISTANZA E LA SICUREZZA INFORMATICA

Il Gpsr sostituisce la precedente direttiva 2001/95/CE, nota come direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti. Si tratta di un regolamento stilato, innanzi tutto, per affrontare le sfide poste dai nuovi modelli di distribuzione (come il commercio elettronico) e garantire che i prodotti venduti nell’Ue siano sicuri per la salute e la sicurezza dei consumatori. I suoi principali obiettivi non sono quindi dissimili da quelli già previsti dalle normative precedenti, ma vengono specificamente aggiornati e adattati alle nuove esigenze. 
Pensiamo alla straordinaria diffusione delle vendite online: il loro volume è aumentato in modo stratosferico negli ultimi anni e si prevede che aumenti ancora. Da un lato ciò rappresenta vantaggi per i consumatori, ma dall’altro pone delle sfide considerevoli per quanto attiene alla sicurezza dei prodotti acquistati. 
Oltre a stabilire regole precise che i produttori, importatori e distributori devono seguire per assicurarsi che i prodotti siano sicuri prima di essere immessi sul mercato, la nuova normativa intende prendere in considerazione i cambiamenti che hanno interessato il mercato stesso, proprio in seguito all’aumento del commercio online e all’innovazione tecnologica, per creare un quadro più efficace rispetto alla vecchia direttiva.
Ciò prevede l’introduzione di nuove misure per migliorare la tracciabilità dei prodotti, facilitarne il richiamo e aumentare la trasparenza delle informazioni sui potenziali rischi corsi, ma soprattutto l’inserimento di regole più stringenti per i marketplace e le piattaforme online.

© Phiwath Jittamas - iStock

LA SICUREZZA DEI PRODOTTI

Un prodotto sicuro è un prodotto che, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenta rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Parliamo di un concetto dinamico: i rischi devono essere valutati nel corso del tempo, tenendo conto dei progressi tecnologici, delle conoscenze scientifiche e dei comportamenti degli utenti.
L’etichettatura, le avvertenze, le istruzioni per l’uso devono essere chiare, comprensibili e adeguate al pubblico di riferimento: quelle dei prodotti destinati ad anziani, bambini e persone affette da disabilità, ad esempio, devono essere scritte in modo che possano essere facilmente comprese da tali fruitori.
Tutto ciò è assai più complesso quando il prodotto è venduto a distanza, ma non si tratta solo di questo, perché esistono oggi tipologie di prodotto che necessitano, per varie ragioni, di particolari attenzioni.
I dispositivi che si connettono a internet o ad altre tecnologie simili, ad esempio, devono essere progettati per proteggere i dati personali degli utenti. Il concetto di sicurezza del prodotto, perciò, si dilata e i produttori dovranno assicurarsi che i loro prodotti siano dotati di misure di sicurezza informatica adeguate, come la crittografia dei dati, l’aggiornamento regolare del software e l’autenticazione sicura. In assenza di tali protezioni, come sappiamo, i consumatori potrebbero essere vulnerabili a violazioni, con conseguenti danni finanziari o alla privacy.

UNA NUOVA E ASSAI PIÙ AMPIA DEFINIZIONE DI PRODUTTORE

Il Gpsr si applica a una vasta gamma di prodotti, inclusi articoli di uso comune, come elettrodomestici, giocattoli, prodotti per la cura personale, articoli elettronici, mobili etc.
In pratica, qualsiasi prodotto destinato al consumo privato, sia esso venduto in negozi fisici, piattaforme online o marketplace digitali, deve rispettare i requisiti di sicurezza stabiliti dal Gpsr. 
Varia dunque la definizione di produttore e ciò rileva grandemente anche sul piano assicurativo, com’è intuibile. Secondo la nuova normativa, produttore è qualsiasi persona fisica o giuridica (fabbricante, importatore, distributore, venditore, etc.) che indipendentemente dalla tecnica di vendita immetta un prodotto sul mercato Ue, divenendone responsabile per l’intero suo ciclo di vita (incluso il suo smaltimento). 
Riassumendo, la definizione di produttore è ora assai più estesa (si parla di Responsabilità estesa del produttore o Epr) e include non solo il fabbricante, ma anche l’importatore, il distributore, il rivenditore che agisca sotto il proprio marchio o meno, il venditore a distanza e qualsiasi soggetto giuridico che immetta un prodotto sul mercato europeo. 

IL RISCHIO DI CONFUSIONE SUL MERCATO
 
E siccome l’obbligo del produttore inizia dalla progettazione del prodotto e si estende fino alla gestione dei rifiuti che il prodotto genererà alla fine del suo utilizzo, chiunque operi sul mercato sotto il proprio nome, ragione sociale o marchio, o anche se avesse importato il prodotto da altri paesi o se si trattasse di una piattaforma di e-commerce che vende prodotti di terzi, sarà tenuto a farsi carico di ogni aspetto legato non solo alla produzione, distribuzione e vendita ma anche alla preparazione per il riutilizzo, al riciclo e al recupero dei rifiuti derivanti dal prodotto stesso. Sul piano assicurativo non sfuggirà ai lettori quanto una definizione tanto ampia possa generare confusione nel mercato.
Sappiamo che ciascuno dei soggetti menzionati avrà stipulato una propria polizza assicurativa, ad esempio, ed è quindi immaginabile che si verifichino catene di rivalse tra una polizza e l’altra, nel caso in cui un consumatore subisca un danno e chieda il relativo risarcimento. Se (com’è assai probabile) lo richiedesse al soggetto che gli ha venduto il prodotto, la compagnia di assicurazione di quest’ultimo cercherà di risalire fino alla polizza del soggetto precedente nella linea della fornitura, fino a quello che avrà materialmente fabbricato l’oggetto. 
È ancora presto per stabilire quanto esteso possa essere questo ricorso alla rivalsa, ma è possibile che gli studi di avvocati stiano affilando i coltelli, per così dire.

© urfinguss - iStock

I NUOVI OBBLIGHI PER I SOGGETTI COINVOLTI

Con l’espansione del commercio elettronico, il Gpsr risulta quindi particolarmente rilevante per i soggetti che operino sulle piattaforme online, perché gli importatori e distributori saranno tenuti a garantire che i prodotti rispettino tutti gli standard di sicurezza previsti, fornendo informazioni chiare e dettagliate sui prodotti stessi, comprese istruzioni per l’uso corretto e avvertenze sui potenziali rischi. Insomma, le piattaforme di e-commerce saranno soggette a controlli assai più stringenti che in passato e le autorità di vigilanza potranno intervenire con l’imposizione di restrizioni o il ritiro dei prodotti ritenuti non sicuri, assai più di quanto non accadesse fino a ora.
La nuova normativa, insomma, impone che i produttori siano in grado di dimostrare che i loro prodotti sono stati progettati e fabbricati rispettando criteri di sicurezza, oltre a fornire istruzioni chiare e adeguate. Gli importatori e i rivenditori, invece, dovranno preoccuparsi di verificare che i prodotti che introducono o distribuiscono rispettino le normative europee, indipendentemente dal paese di origine, perché potranno pagare le conseguenze di eventuali danni da questi causati, esattamente come se fossero essi stessi i relativi fabbricanti.
A prescindere dall’essere comunque responsabili per eventuali danni causati ai consumatori, la non conformità al Gpsr può comportare sanzioni severe, tra cui multe, ritiro dal mercato dei prodotti o addirittura il divieto di vendita degli stessi. Le autorità europee potranno pure chiedere ai rivenditori (anche online) di collaborare nel processo di controllo della sicurezza dei prodotti, segnalando quelli potenzialmente pericolosi o non conformi.

ANCORA UNA VOLTA SARÀ CENTRALE LA GESTIONE DEL RISCHIO

Alla luce di quanto esposto, è essenziale che ciascun soggetto coinvolto nella filiera di produzione, distribuzione e vendita avvii un processo di adeguamento alla nuova normativa, in particolar modo se si dovesse trattare di vendita su marketplace e piattaforme online, attività finora sottoposte a controlli e responsabilità più limitate rispetto al passato. Si tratterà di comprendere esattamente in quale categoria rientri il prodotto trattato, e di verificare quali informazioni debbano essere chiaramente visibili nella scheda prodotto, come istruzioni per l’uso, avvertenze, etichettature e dettagli sulla sicurezza. Queste informazioni dovranno essere accurate e fornite in modo che i consumatori possano prenderne visione facilmente.
Sarà necessario che la documentazione tecnica, per ogni prodotto venduto, sia perfettamente accessibile. Ciò include certificazioni di sicurezza, rapporti dei test effettuati e dichiarazioni di conformità che attestino il rispetto della nuova normativa, perché senza tale documentazione il prodotto potrebbe essere considerato non sicuro e quindi ritirato dal mercato. Sarà poi essenziale raccogliere tutte le informazioni relative ai soggetti responsabili per gli eventuali danni causati dal prodotto stesso, perché possano essere chiaramente identificati. Data l’ampiezza del concetto di produttore, la tracciabilità del prodotto dovrà essere in ogni modo chiara e garantita, anche per permettere alle autorità competenti e alle compagnie assicurative di agire il più rapidamente ed efficacemente possibile.


I PRODOTTI ESCLUSI DAL GPSR
Esistono specifiche categorie di prodotti per le quali il provvedimento non è applicabile, generalmente perché le normative sulla loro sicurezza seguono altre e più specifiche regolamentazioni. Tra questi sono i prodotti farmaceutici per uso umano e veterinario e i fitosanitari, regolati da normative separate che assicurano la loro sicurezza ed efficacia. Allo stesso modo, anche prodotti alimentari e mangimi prevedono regolamenti specifici. Anche le piante e gli animali vivi (inclusi gli organismi geneticamente modificati), non rientrano nel Gpsr, come pure i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale poiché la loro sicurezza è garantita da normative dedicate che coprono la filiera alimentare.
Infine, i mezzi di trasporto e in genere tutti i prodotti e le attrezzature per il trasporto e la circolazione sono esclusi e perfino gli oggetti di antiquariato, perché considerati beni di valore storico.




© RIPRODUZIONE RISERVATA

👥

Articoli correlati

I più visti