L’RC AUTO COME ASSICURAZIONE SOCIALE

Una funzione ribadita dall’ultima sentenza della Consulta, ma anche da un’ingerenza normativa eccezionale. Secondo Maurizio Hazan, il sistema assicurativo è sempre più previdenziale ed è un pilastro dei nuovi sistemi di welfare mix integrato

L’RC AUTO COME ASSICURAZIONE SOCIALE
Autore: Fabrizio Aurilia Numero Review: 20 Pagina: 32 - 33
Il via libera della Consulta all’articolo 139 del Codice delle assicurazioni segna la fine di un’epoca e mette un punto all’eccessiva discrezionalità dei risarcimenti. Il massimo organo costituzionale sancisce il valore sociale dell’equo risarcimento, in una logica di proporzionalità cui deve attenersi il sistema. 
Per Maurizio Hazan, managing partner dello Studio legale Taurini & Hazan, è necessario ripartire da questo assunto per cercare di fare ordine nelle complesse vicende legislative, normative e giurisprudenziali che continuano a condizionare il sistema assicurativo italiano. 
“La Corte Costituzionale – ha spiegato Hazan durante la sua presentazione al convegno – è intervenuta con decisione affermando conclusivamente che ‘le questioni sollevate dai rimettenti sono, sotto ogni profilo, non fondate’. Il tutto offrendo una lettura sistematica del risarcimento del danno alla persona da lesioni di lieve entità, nella Rc auto, quale sistema a sé stante di responsabilità obbligatoriamente assicurata”. 


IL DOVERE DI SOLIDARIETÀ

La sentenza numero 235 del 16 ottobre scorso ha operato, quindi, un (atteso) bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona e il dovere di solidarietà che ammette la non risarcibilità di danni da lesioni che non superino il livello di tollerabilità, recuperando, interpretandolo nel modo corretto, l’articolo 2 della Costituzione. “La Consulta – ha sottolineato Hazan – ha giustamente riconosciuto come l’integrale risarcimento del danno non sia un dogma e possa essere compensato con ragionevolezza da altri valori e, dato che il sistema Rc auto persegue anche fini solidaristici, si deve tener conto del fatto che sia consentito agli assicurati di accedere all’assicurazione a livelli di premio sostenibili”. L’articolo 139 del Codice delle assicurazioni non esclude il risarcimento del danno morale, anzi lo ammette, sia pur entro il limite della personalizzazione del 20%, e questa limitazione non contraddice principi di diritto europeo, come ha confermato la sentenza della Corte di giustizia europea del 23 gennaio 2014. 


RC AUTO ALLA STREGUA DI ASSICURAZIONE SOCIALE 

In virtù di questi fatti, si è più portati a dire che l’assicurazione Rc auto assume sempre di più un valore di assicurazione sociale, la cui dinamica pubblicistica la assimila proprio alle assicurazioni sociali (per esempio l’Inail). “Le caratteristiche sono le stesse: l’obbligatorietà, il contenuto della prestazione determinato dalla legge, e con il Contratto base sarà così, la non opponibilità di eccezioni contrattuali al terzo danneggiato, sempre risarcito anche in mancanza di versamento del premio da parte dell’assicurato, e il perseguimento dell’interesse pubblico, cosa che la Consulta ha definitivamente consacrato”, ha argomentato Hazan. 
Il bilanciamento solidale degli interessi è quindi un principio che incide trasversalmente il nostro ordinamento. L’assicurazione sembra sempre meno indennitaria e sempre più paraprevidenziale, soprattutto dopo l’entrata in gioco dell’assicurazione privata obbligatoria nella sanità.

             

LE POLIZZE INFORTUNI NON SONO TUTTE UGUALI

Tuttavia si è ancora alla ricerca di una coerenza globale di sistema. Hazan ha illustrato alcune sentenze della Cassazione che sembrano contraddire la logica che si sta lentamente imponendo. In particolare, la sentenza 13233 del 2014 prende una posizione netta e trae “conseguenze perentorie” non pienamente condivisibili. Il dispositivo riguarda la non cumulabilità di indennizzo e risarcimento a seguito di un sinistro con danni. Questo principio si riverbera, con conseguenze intuibili, nella polizza infortuni, già oggetto di un pronunciamento analogo della Cassazione SS. UU. 5119/2002: “se l’assicurazione contro gli infortuni non mortali – ha precisato Hazan – è soggetta alla disciplina delle assicurazioni contro i danni, l’assicurato non potrà cumulare l’indennizzo con il risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell’infortunio. Ma a tale conclusione ostano sia le norme sul contratto, sia quelle della Responsabilità civile sul risarcimento del danno”.


IL RUOLO DELL’ASSICURAZIONE OGGI

L’impatto, “potenzialmente straordinario”, ricadrebbe sull’assetto funzionale, causale e commerciale delle polizze infortuni e sulle prassi liquidative delle imprese. Inoltre, secondo Hazan, la tesi secondo la quale l’assicurazione degli infortuni non mortali sarebbe sempre indennitaria è opinabile e contraddetta dalla prassi, perché l’assicurazione infortuni si modula diversamente a seconda dei casi (spese mediche, incapacità lavorativa generica, danno alla salute). Si tratta di un contratto “socialmente tipico” in cui il valore assicurato è liberamente stabilito dalle parti. 
“Un sistema di tutela globale – ha concluso Hazan – deve premiare il fine paraprevidenziale di simili coperture. In questo momento storico è necessario privilegiare un approccio che non escluda, anzi apprezzi, la possibilità di inquadrare le assicurazioni infortuni (e le assicurazioni della persona in genere) a seconda delle finalità effettivamente perseguite dalle parti, in ossequio a scopi che possono essere tanto indennitari quanto, forse soprattutto, previdenziali. 

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