IN CERCA DI UNA POLICY DISTRIBUTIVA

Le imprese dovrebbero ingegnerizzare un prodotto tenendo conto di un target market che sia estremamente granularizzato, così da non lasciare l’onere dell’adeguatezza in capo al solo intermediario. Nel suo intervento, l’avvocato Carlo Galantini ha analizzato le novità normative e regolamentari

IN CERCA DI UNA POLICY DISTRIBUTIVA
La fase di rapida trasformazione dell’intermediazione assicurativa è immediatamente evidente se si guarda alla normativa. A fine settembre, l’Ivass ha avviato una pubblica consultazione per modificare alcuni regolamenti (vedi box) che, in attesa dell’approvazione, si candidano a rimodellare (nuovamente) la distribuzione.
Carlo Galantini, legale dello studio associato Galantini & Partners, ha analizzato le modifiche normative soffermandosi in particolare sui presidi della Pog e del target market: “la nuova normativa, e i regolamenti associati – ha detto – hanno fatto di agenti e broker quasi degli arbitri dell’adeguatezza dei prodotti. Ecco perché gli intermediari dovrebbero strutturarsi e darsi una propria policy distributiva”.



LE COMPLICAZIONI CHE DOVREBBERO FACILITARE

Idd, ha ricordato l’avvocato, da un lato sembra agevolare la distribuzione dei prodotti assicurativi in capo a soggetti diversi dai tradizionali intermediari fisici, come agenti e broker, ma dall’altro istituisce a monte (la Pog) e a valle (l’inasprimento delle sanzioni) presidi di garanzia per i consumatori.   
Le imprese, però, devono essere particolarmente responsabili e attente: “i documenti Pog – ha sostenuto Galantini – non hanno sempre un grado di dettaglio e granularizzazione sufficiente. E se a questo si aggiunge che l’intermediario ha l’obbligo del demands and needs, si scopre che il compito del distributore non è così automatizzato. Nonostante tutta l’ingegnerizzazione, la legge chiede che chi colloca il prodotto ne verifichi la coerenza e l’adeguatezza nel concreto”. 
Infine, a complicare ulteriormente il lavoro del distributore, nella pubblica consultazione si propone che l’intermediario dia conto della verifica della coerenza in concreto con un altro documento (cartaceo) controfirmato dal cliente.

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