PIÙ CHIAREZZA NEL PATTO DI GESTIONE DELLA LITE

L’assunzione delle spese di giudizio è una possibilità che tutela la compagnia e che normalmente è contenuta tra gli articoli di polizza. Per scelta o per mancanza di conoscenza, in molti casi l’assicurato richiede il supporto del proprio legale. In questo caso, secondo la Cassazione, l’assicuratore non è sempre tenuto a indennizzare le spese di resistenza

PIÙ CHIAREZZA NEL PATTO DI GESTIONE DELLA LITE
“L’assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, tanto in sede civile che penale, a nome dell’assicurato, designando ove ricorrano legali e periti e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato stesso. L’assicuratore non riconosce le spese per legali o tecnici che non siano da esso designati”: questa è la formulazione del patto di gestione della lite che si ripete, con poche varianti, nella quasi totalità dei contratti di assicurazione della responsabilità civile distribuiti sul mercato italiano.
In base a tale pattuizione, l’assicuratore ha l’obbligo o la facoltà (occorre analizzare il wording di polizza) non solo di tenere indenne l’assicurato degli effetti pregiudizievoli del sinistro, ma anche di difendere il medesimo da pretese ritenute infondate, sia in fase stragiudiziale, sia nell’eventuale fase del contenzioso, con conseguente diritto dell’assicuratore di nominare legali e consulenti di proprio gradimento.
Cosa succede se l’assicurato non si attiene alle previsioni del patto di gestione della lite e nomina legali o consulenti di propria fiducia? Sono comunque dovute le spese di resistenza da parte dell’assicuratore? La giurisprudenza e la dottrina hanno fornito risposte non sempre univoche.
Il punto è che il terzo comma dell’articolo 1917 c.c., che impone all’assicuratore di farsi carico delle spese di resistenza, è una previsione normativa inderogabile, se non in senso più favorevole all’assicurato, ai sensi dell’articolo 1932 c.c.

UN PATTO CHIARITO IN POLIZZA

La Suprema Corte ha affrontato per la prima volta la questione negli anni Settanta, in un caso in cui l’assicurato, dovendosi difendere in un procedimento penale, aveva nominato il proprio difensore prima di notificare il sinistro all’assicuratore (Cassazione n. 4276/1976).
Nell’occasione, la Cassazione aveva affermato che le ragioni di urgenza della difesa legittimavano l’assicurato a provvedere direttamente alla nomina del difensore, a condizione che egli informasse tempestivamente l’assicuratore, rimettendosi alle determinazioni dello stesso sulla successiva conduzione della difesa (nel caso di specie, l’assicuratore aveva successivamente posto in essere un comportamento di “dubbia interpretazione”, non pretendendo la revoca del difensore nominato, ma limitandosi ad affiancare allo stesso un altro difensore con il compito di seguire la vertenza).
In un paio di successive pronunce, la Cassazione ha evidenziato che attraverso il patto con cui l’assicuratore assume la gestione della lite viene data esecuzione al rapporto assicurativo (Cassazione n. 9744/1994), aggiungendo che tale patto “costituisce una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell’obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall’articolo 1917 c.c., comma 3” (Cassazione n. 14107/2019).
In altre parole, l’assicuratore è obbligato in via generale a corrispondere all’assicurato le spese di resistenza ai sensi dell’articolo 1917 c.c. (e ciò, beninteso, solo ove la polizza operi rispetto al sinistro per il quale l’assicurato deve apprestare la propria difesa); nel caso in cui l’assicuratore opti per la gestione diretta della lite in forza di specifico patto presente in polizza, allora egli avrà anche l’onere di anticipare o di concorrere direttamente alle spese di giudizio, restando l’assicurato esonerato dal dover anticipare le stesse proprio perché immediatamente corrisposte dalla compagnia al legale o al perito nominati dalla stessa.

IL DIRITTO A NON INDENNIZZARE

Tornata a occuparsi della questione nel marzo di quest’anno con la decisione n. 4202/2020, la Cassazione ha confermato il proprio precedente orientamento e la compatibilità del patto di gestione della lite con il disposto di cui all’articolo 1917, comma 3, c.c. “dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l’appunto, di tenere indenne l’assicurato dalle spese di resistenza in giudizio”.
La Suprema Corte è però andata oltre, e ha considerato il caso in cui l’assicurato scelga di non avvalersi del patto di gestione della lite e individui autonomamente il proprio difensore.
La ricorrente (una odontoiatra convenuta in giudizio da un paziente per responsabilità professionale medica) sosteneva che il patto di gestione della lite e la previsione, pure contenuta in polizza, di esclusione dei costi per legali o tecnici non designati dalla compagnia, fossero leciti, e non contrastanti con il terzo comma dell’articolo 1917 c.c., solo in caso di effettiva gestione della lite da parte dell’assicuratore.
La Cassazione, invece, ha ritenuto dirimente l’accertamento della volontà dell’assicurata di non avvalersi del patto in esame. Pur ritenendo la scelta dell’assicurata legittima, la Suprema Corte ha fatto derivare da tale comportamento la perdita del diritto all’indennizzo delle spese legali. E merita certamente di essere sottolineato, a riprova dell’importanza attribuita alla questione, che il Giudice di legittimità ha voluto affermare il principio di cui sopra nonostante non fosse tenuto a farlo, poiché il ricorso era stato ritenuto improcedibile per vizi procedurali.
La Cassazione ha posto al centro dell’attenzione la volontà delle parti e il comportamento tenuto dalle stesse, dando per assodata la legittimità della clausola che prevede il dovere o la facoltà dell’assicuratore di gestire direttamente la lite e di escludere l’indennizzabilità delle spese per difensori o consulenti non designati dalla compagnia.

SE L’ASSICURATO AGISCE SENZA CONOSCERE LA REGOLA 

Occorre dunque chiarezza da ambo i lati, a partire dalle fasi iniziali del sinistro, al fine di evitare sorprese. Ed è proprio la necessità di prendere una decisione fin da subito a rendere complicata la scelta. Da un lato, infatti, è difficile che al momento della notifica del sinistro l’assicuratore abbia a disposizione tutti gli elementi per decidere se gestire o meno la lite (anche perché tale decisione non può prescindere dalla valutazione dell’operatività della garanzia assicurativa). Dall’altro lato, l’assicurato spesso si rivolge a un legale non appena riceve la richiesta risarcitoria del terzo per ottenere una consulenza sul sinistro che lo vede coinvolto, senza valutare attentamente le conseguenze di tale comportamento sul piano assicurativo.
Quanto sopra fa sì che la gestione diretta della lite da parte dell’assicuratore non sia così frequente. Esiste certo l’eccezione del settore della Rc auto, ma l’azione diretta verso l’assicuratore e l’impossibilità di opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione rendono lo scenario notevolmente diverso.

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