LA CERTIFICAZIONE DEL PERITO RAMI ELEMENTARI

Aipai ha codificato un proprio iter per riconoscere i soci certificati ex legge 4/2013, offrendo all’utenza una garanzia rispetto alla formazione e alle qualifiche del professionista

LA CERTIFICAZIONE DEL PERITO RAMI ELEMENTARI
Con l’emanazione della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, la nostra professione è stata riconosciuta a livello formale. Si tratta di un passo importante: il riconoscimento legislativo di un settore professionale vasto e fino a quel momento trascurato dalle istituzioni e dalla politica.
Per la prima volta si può affermare, anche giuridicamente, che le professioni riconosciute in Italia non sono soltanto quelle ordinistiche. All’interno di questo sistema sono previsti dispositivi in grado di informare l’utenza sulle caratteristiche professionali di chi opera. Alle associazioni professionali (dove Aipai rappresenta la stragrande maggioranza dei periti assicurativi no motor) viene riconosciuto il compito di rilasciare le attestazioni di qualificazione professionale dell’iscritto, al fine di rendere trasparente l’informazione che lo riguarda in merito alla sua formazione, esperienze professionali pregresse, rispetto del codice deontologico, polizza assicurativa per la responsabilità civile, etc.
 
L’ATTESTAZIONE COME ELEMENTO QUALIFICANTE

In particolare, l’articolo 4 si riferisce alle informazioni che le associazioni professionali devono rendere trasparenti (anche attraverso divulgazione sul sito dell’associazione); gli articoli 7 e 8 riguardano l’attestazione che le associazioni possono rilasciare ai propri associati. L’articolo 7 definisce quali sono i requisiti da verificare, la certificazione Uni e la polizza assicurativa Rc sono requisiti facoltativi. L’articolo 8 tratta del periodo di validità dell’attestazione. L’attestazione diventa così un elemento distintivo che il professionista è tenuto a pubblicizzare anche all’esterno, al fine di migliorare la capacità e la consapevolezza di scelta dell’utente.
A fronte di quanto sopra, Aipai, dalla data di promulgazione della suddetta legge, attraverso i vari consigli direttivi che si sono nel tempo succeduti, ha svolto un faticoso lavoro di adeguamento dello statuto e del regolamento, al fine di raggiungere quanto sancito dalla legge e in particolare il IV comma dell’articolo 10.14 del titolo X del regolamento, che sancisce che “Il Presidente del Consiglio Direttivo ottenuta la documentazione di cui sopra, dopo verifica, su richiesta potrà provvedere a rilasciare al Socio attestato ai sensi della legge 4/2013”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: UNA FACILITAZIONE PER I SOCI

Nel rispetto quindi di quanto sopra, il consiglio direttivo di Aipai, sin dal 2019, invia annualmente ai soci una bozza di Dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale gli stessi dichiarano i crediti maturati dai corsi a cui hanno partecipato; a fronte di questa, dopo i necessari controlli, viene emesso l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati, nel quale vengono certificati:
• l’iscrizione all’associazione (consultabile anche sul sito web); 
• il rispetto degli standard-qualitativi e di qualificazione professionale previsti dagli articoli 10.12 e 10.13 del regolamento collegato allo statuto di Aipai e che l’associazione fornisce all’utenza le garanzie previste dagli articoli 14.6.1, 14.6.2, 14.6.3, 14.6.4 e 14.6.5 titolo XIV Codice del socio collegato allo statuto di Aipai;
• il possesso di polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale;
• il possesso dell’eventuale certificazione in conformità alla norma Uni 11628/2016.
In tal modo Aipai garantisce all’utenza che i suoi associati sono al passo con i tempi per quanto riguarda il rispetto delle normative e l’aggiornamento tecnico continuo.

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