POLIZZE VITA, LA PRESCRIZIONE NON PUÒ ESSERE BREVE

Lo ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale, pronunciandosi al termine dell’iter giudiziario di un caso riguardante la stipulazione di un prodotto index linked, avvenuta nel 2002, e il cui indennizzo era stato richiesto dal beneficiario erede solamente nel 2015

POLIZZE VITA, LA PRESCRIZIONE NON PUÒ ESSERE BREVE
Con recente sentenza (la numero 32/2024, depositata il 29 febbraio scorso), la Corte Costituzionale si è pronunciata sull’illegittimità dell’articolo 2952, secondo comma, del Codice civile nel testo introdotto dall’articolo 3, comma 2 ter, del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 1661 e antecedente a quello sostituito con l’articolo 22, comma 14, del dl 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modifiche, nelle legge 17 dicembre 2012, n. 2212, nella parte in cui non prevedeva l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali attualmente opera la prescrizione decennale.  
La vicenda origina dalla stipulazione di una polizza index linked, avvenuta nel 2002, nella quale il contraente, deceduto nel 2009, aveva designato quale beneficiario il figlio, che aveva provveduto a richiedere l’indennizzo solamente nel 2015. La compagnia di assicurazione, rigettando la richiesta, aveva eccepito lo spirare del termine prescrizionale al tempo vigente (due anni dal giorno in cui il diritto si fonda) e la circostanza di aver, conseguentemente e nel frattempo, devoluto le somme liquidabili al Fondo polizze dormienti

POLIZZA O PRODOTTO FINANZIARIO?

Il beneficiario adiva il tribunale ordinario di Lucca, chiedendo la nullità della polizza (qualificabile, secondo l’attore, come prodotto finanziario, che avrebbe richiesto la previa conclusione di un contratto quadro o contratto generale di investimento, ai sensi dell’articolo 23 del Tuf) e, in ogni caso, richiedendo la liquidazione degli importi di polizza, considerato il termine di prescrizione decennale, decorrente dall’effettiva conoscenza, da parte del beneficiario, della polizza sottoscritta dal padre.
La Corte di Lucca dichiarava la nullità del contratto, ritenendolo uno strumento finanziario, non pronunciandosi ulterioremente e condannando la compagnia di assicurazione alla restituzione del premio versato.
Avverso tale pronuncia ricorreva la compagnia di assicurazioni. La Corte di appello di Firenze, oltre a escludere la nullità della polizza (che veniva qualificata come polizza di assicurazioni sulla vita, ricadente nel ramo III), sollevava d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2952, comma 2, nella versione antecedente la modifica introdotta dall’articolo 22, comma 14, del dl 18 ottobre 2012, n. 179, per violazione degli articoli 3 e 47 della Costituzione3, nella parte in cui prevedeva che “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione [...] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.

TERMINE PRESCRIZIONALE IRRAGIONEVOLE

Il giudice a quo argomentava circa la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma censurata ricostruendo l’evoluzione storica della novella del 2008, seguita da quella del 2012, e ricordando come, antecedentemente alla prima, il termine prescrizionale (al tempo solo annuale) era stato considerato irragionevole dallo stesso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (al tempo, Isvap), il quale, con circolare n. 403/D del 16 marzo 2000 aveva invitato le compagnie di assicurazione a procedere alla liquidazione degli importi relativi alle polizze vita, anche in caso di richieste tardive (l’istituto aveva già al tempo constatato che i beneficiari non sono necessariamente a conoscenza dell’esistenza di polizze stipulate a proprio beneficio). 
La Corte d’appello inoltre constatava l’irragionevolezza dei termini di devoluzione dei benefici caso morte non riscossi al Fondo polizze dormienti per effetto del breve termine prescrizionale, considerato che, per altri rapporti contrattuali, l’articolo 3 del Dpr 116/2007 (Regolamento di attuazione in materia di depositi dormienti) prevede il preventivo invio, tramite raccomandata, di un invito a impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione di tale invito.

LE CONSIDERAZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE     
   
Il Supremo Giudice ha ritenuto le questioni sollevate dal giudice a quo fondate. Sebbene abbia riconosciuto che il legislatore goda di ampia discrezionalità nell’applicare la prescrizione, ciononostante ritiene che tale discrezionalità incontri il limite dell’effettivo esercizio del diritto al quale la prescrizione si riferisce, soprattutto laddove il calcolo del dies a quo si identifica in eventi (morte o sopravvivenza alla scadenza del contratto), non necessariamente conosciuti tempestivamente dal beneficiario e dai quali dipende l’acquisizione del diritto; spetto, quest’ultimo, che secondo la Corte presenta, nel contesto delle polizza vita, profili di manifesta irragionevolezza.
Ne consegue che, rispetto alle assicurazioni vita, che non svolgono, secondo il Supremo Giudice, “[...] una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma [...] una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all’alea della vita umana. [...]”, come testimoniato dal fatto che “[...] le somme dovute dall’assicuratore non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (art. 1923, primo comma, cc.) [...]”, la previsione di un termine prescrizionale breve è manifestamente irragionevole, risolvendosi in una eccessiva difficoltà o impossibilità di farlo valere, aggravata dall’obbligo per le compagnie di devolvere le somme dovute al Fondo polizze dormienti, una volta verificatasi la prescrizione.
Per tutti questi motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’articolo 2952 del Codice civile, nella formulazione antecedente la novella del 2012, con ciò aprendo la strada alla revivescenza di diritti, al tempo considerati prescritti.


1 L’articolo 3, comma 2 ter, del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, come successivamente convertito, prevedeva quanto segue: “Il secondo comma dell’articolo 2952 del Codice civile è sostituito dal seguente: ‘Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione [...] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda’”.
 L’articolo 22, comma 14, del dl 18 ottobre 2012, n. 179, come successivamente convertito, prevedeva quanto segue: “Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: ‘Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni’”.
3 L’articolo 3 della Costituzione recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
L’articolo 47, prima parte della Costituzione, stabilisce che: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; [...]”. 

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