IMD II, NUOVI PASSI VERSO L'APPROVAZIONE

Il Comitato Europeo per l’economia e gli affari monetari (Econ) ha recentemente deliberato la bozza di testo della direttiva. E ha chiarito, anche se non in via definitiva, alcuni dubbi sulle definizioni di intermediario e di consulenza

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Il comitato parlamentare per gli affari economici e monetari, detto Econ, il 22 gennaio scorso ha votato la bozza del testo della Imd II (direttiva sulla intermediazione assicurativa II) condiviso con gli altri comitati parlamentari, compiendo così un importante passo verso la approvazione della revisione della citata direttiva.  
Sebbene il testo così come approvato dall’Econ non sia definitivo, vale la pena di segnalare alcuni passaggi che servono ad anticipare le soluzioni che potrebbero venir adottate dal Parlamento europeo, alcune delle quali sembrano modificare le scelte originariamente proposte dalla Commissione.    
Per esigenze di sintesi, in questa sede ci limitiamo a segnalare alcune delle più importanti opzioni legislative contenute nelle definizioni e nei capitoli riguardanti le modalità di remunerazione e l’informativa precontrattuale.   


CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
 
Si deve segnalare innanzitutto la conferma della modifica della definizione della attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, nella quale viene ricompresa espressamente l’attività consistente nel “fornire consulenza” (advising on)  in vista della conclusione e gestione di un contratto.   
Si conferma inoltre che si considererà attività di intermediazione anche quella svolta da un impiegato di una impresa di assicurazioni che collochi i prodotti mediante contatto diretto con la clientela senza l’intervento di un intermediario.  
Viene poi ricompresa nell’attività di intermediazione anche quella svolta dai cosiddetti comparatori, quando al termine della comparazione fra più prodotti il cliente è in grado di concludere un contratto per il tramite di un collegamento via web o altro mezzo di comunicazione a distanza.  
Utile inoltre è il chiarimento che, invece, non rientra nell’attività di intermediazione la mera segnalazione di imprese, intermediari o clienti.  
Del pari, utile è la precisazione secondo la quale le attività di liquidazione dei danni per conto di imprese o degli assicurati non è di per sé intermediazione assicurativa.  

Fondamentale è poi la definizione dei prodotti assicurativi con elementi di investimento (insurance – based investment products), fra i quali rientrano quei prodotti che offrono una prestazione a scadenza o un riscatto, e ove tali prestazioni sono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente esposti alla fluttuazione dei mercati finanziari, con esclusione però dei prodotti di protezione pura e dei prodotti pensionistici.  
A tali prodotti si applica la sezione VII della direttiva di cui si dirà.  


INTERMEDIARIO COLLEGATO E CONCETTO DI CONSULENZA

Interessante è anche la definizione dell’intermediario collegato (tied intermediary). Nella bozza approvata dall’Econ questa figura di intermediario è un soggetto che svolge l’attività per conto e nell’interesse di una impresa o intermediario, oppure  – se non in concorrenza fra loro – più imprese o più intermediari, ma non riscuote premi né riceve somme destinate ai clienti, e agisce facendo riferimanto a tali imprese o intermediari.   
Sono equiparati agli intermediari collegati i soggetti che svolgono attività di intermediazione in aggiunta ad un’altra attività principale e agiscono sotto la responsabilità delle imprese, i cui prodotti intermediano in quanto complementari ai prodotti o servizi forniti.  
Importante è anche la definizione di consulenza (advice). Da notare che con il termine di advice previsto nella direttiva, si intende il rendere un consiglio personalizzato al cliente, sia a richiesta di quest’ultimo, sia a iniziativa dell’impresa di assicurazioni, sia ad iniziativa del solo intermediario.  
Ciò corrobora il convincimento secondo il quale la definizione di advice proposta nella direttiva Imd II non comporta necessariamente che tale consiglio sia reso in modo indipendente, ma possa essere reso anche da intermediari non indipendenti e di loro autonoma iniziativa.  
Nelle definizioni compare inoltre la contingent commission facendo intendere che essa sia dunque una modalità di remunerazione dell’intermediario ammessa e praticabile.  

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