RC AUTO, ALLA RICERCA DI PARAMETRI CERTI E SOSTENIBILI

Con l’approvazione del ddl Concorrenza, attesa entro la fine dell’anno, l’obiettivo auspicabile resta la realizzazione di un bilanciamento tra risarcimento e sostenibilità economica che sappia circoscrivere con chiarezza e congruità gli schemi del danno risarcibile nel sistema della assicurazione obbligatoria dei veicoli stradali

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Il mondo dell’assicurazione Rc auto non è forse mai stato come in questi ultimi mesi al centro di una rivisitazione globale delle sue regole, tanto da far pensare che entro pochi mesi nulla sarà più come prima.
Su tutto incombe la possibile approvazione prima della fine dell’anno de ddl Concorrenza che il Governo ha licenziato in primavera e che contiene molte norme riferibili al contesto della assicurazione obbligatoria della responsabilità stradale e del risarcimento del danno.

I lavori parlamentari in commissione stanno procedendo a tappe forzate e si prospetta un approdo in Aula alla ripresa dopo la pausa estiva, con possibile varo della nuova disciplina entro l’anno.
Come noto, e come ampiamente illustrato in molti contributi anche su Insurance Daily, il quotidiano on line pubblicato da Insurance Connect, il testo in discussione prevedere in buona sostanza la riproposizione, in versione riveduta e allargata, dell’articolo 8 del decreto legge 145 del 23 dicembre 2013, il quale non ebbe sorte favorevole nel senso che non vide l’approdo a una conversione in legge, in quanto stralciato in commissione per i forti contrasti giuridici e dottrinali che lo accompagnarono. 
Il testo attuale propone numerosi aspetti che vanno nella direzione di una efficace soluzione di alcuni ambiti critici del sistema dell’assicurazione obbligatoria della Rc auto:
- quella della lotta alle frodi assicurative, con la riproposizione di strumenti di moderna tecnologia che consentano la tracciabilità dei veicoli o il rilievo preventivo di fattori causali del sinistro; 
- quella della trasparenza nella commercializzazione del prodotto assicurativo, con alcuni oneri a carico dell’impresa e dell’intermediario assicurativo;
- quella che risponde alla esigenza di contenere i costi dei sinistri in un’ottica di riduzione dei premi assicurativi che gravano sull’utenza, con lo strumento della rivisitazione e della codifica dei parametri che reggono il complesso sistema del risarcimento del danno per la lesione del bene salute.


DANNO ALLA PERSONA: GLI ASPETTI SOGGETTIVI IN UN'UNICA TABELLA 

L’aspetto certamente più rilevante sta nella evidente volontà del Governo di creare una tabella unica nazionale che possa assorbire ogni aspetto compensativo del danno alla salute, rendendo prevedibile l’esito del quantum risarcibile (pur con le oscillazioni discrezionali lasciate alla valutazione del giudice entro un tetto non superabile) e certamente riducendolo rispetto all’attuale sistema pan-compensativo che oggi è incarnato dalla tabella del tribunale di Milano. 
Lo strumento per raggiungere lo scopo è rinvenuto nell’artificio di battezzare con diversa terminologia una norma oggi pacificamente riferibile alla sola componente biologica della menomazione da lesione della integrità psicofisica, rivedendo con quest’ottica globale gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni che appunto in precedenza erano delimitati al danno biologico da lesione di lieve e non lieve entità. 
I due articoli del dlgs 209 del 2005 sono quindi ritrascritti con la chiara finalità di comprimere nella tabella di legge (l’una, quella delle micro, già in essere, l’altra, quella delle macro, per la quale è previsto un termine di adozione di 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del ddl) ogni aspetto soggettivo conseguente alla lesione del bene salute che oggi è regolato dalla funzione para-normativa della giurisprudenza di legittimità e di merito. 
Ci è parso evidente che l’ispirazione dell’estensore del testo in discussione sia stata attinta dalla sentenza resa di recente dalla Corte Costituzionale che costituisce un altro elemento di impatto concreto nella disciplina Rc auto: la decisione n. 235 del 16 ottobre 2014 la quale respingendo tutte le eccezioni di incostituzionalità dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni ha ammesso la validità di un sistema che preveda la contrazione dei risarcimenti quando sia rivolta al bilanciamento tra compenso per il diritto leso e sostenibilità economica del regime obbligatorio della copertura assicurativa. 
Ci pare dunque di poter leggere un filo unico tra la sentenza 235 della Corte Costituzionale e il testo di legge in discussione che vede proprio nella volontà di circoscrivere il danno da sinistro stradale la realizzazione di quel bilanciamento tra risarcimento e sostenibilità economica del sistema della assicurazione obbligatoria dei veicoli stradali.
Le notizie che ci giungono proprio nell’ora in cui mandiamo in stampa questo articolo sono quelle di importanti emendamenti approvati in commissione proprio in tema di normazione del danno alla persona. Si legge di un esplicito richiamo alla consuetudine giurisprudenziale per quanto riguarda i parametri liquidativi del danno da lesioni di non lieve entità (lesioni dal 10 al 100%), facendo prevedere un approdo per legge alla tabella milanese.
Si leggono anche di ulteriori sostanziali modifiche all’attuale disciplina normativa in tema di lesioni di lieve entità.
Gli interessi in gioco sono enormi e non facilmente conciliabili (come si può comprendere leggendo le prime reazioni a caldo) e al Parlamento è dunque rimesso il compito di questa difficile e forse epocale sintesi.
Si vedrà.


DANNO DA MORTE: NO ALLE COMPENSAZIONI PUNITIVE

In questa evoluzione verso un sistema giuridico e normativo che regolamenti il risarcimento del danno alla persona conseguente a sinistro stradale entro parametri certi, congrui e sostenibili, ci piace voler collocare anche l’impatto della attesissima sentenza appena resa dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione in tema di risarcimento del danno da morte: la n. 15350 del 22 luglio scorso.
Ciò non solo per la reiezione in sé della fattispecie di danno che qualche giudice voleva introdurre ex novo nel nostro ordinamento (una sorta di danno da perdita della vita da risarcire solo agli eredi e non alla vittima stessa), ma per il richiamo chiaro alla esigenza di impedire un proliferare di voci di danno sull’onda della mera opinione del singolo magistrato.
La Corte rammenta che il nostro ordinamento non riconosce il sistema compensativo punitivo ma solo quello risarcitorio e che non può, come da taluno preteso, il giudice ragionare meramente in un contesto emotivo o di coscienza sociale, così uscendo dagli schemi del danno risarcibile che il nostro ordinamento si è dato.
Insomma crediamo che l’autunno ci riserverà novità importanti nel contesto assicurativo della Rc auto, e che sia matura l’epoca di un inquadramento normativo che tenga conto della giusta dimensione del danno risarcibile in un quadro di equilibrio sostenibile di costo del ramo assicurativo.

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