DANNO ALLA PERSONA, INIZIA L’ERA DELLA RENDITA VITALIZIA?

Il tribunale di Milano ha scelto di rompere la consuetudine di erogare un’unica somma anticipata, prescrivendo la suddivisione in versamenti annuali. Occorrerà attendere per capire se questa modalità si imporrà come prassi o rimarrà un caso isolato

DANNO ALLA PERSONA, INIZIA L’ERA DELLA RENDITA VITALIZIA?
Autore: Filippo Martini, studio Mrv Numero Review: 66 Pagina: 10
Una sentenza del tribunale di Milano sembra stia provocando un piccolo terremoto nel complesso mondo giuridico che regola il nostro sistema di risarcimento del danno alla persona, quando la vittima abbia subito la lesione grave della salute. La vicenda che riferiamo nasce da una richiesta di risarcimento dei danni promossa da una donna vittima di un errore sanitario dal quale ne derivava un grave danno alla persona con elevato grado di danno biologico, e con la quasi totale menomazione della salute e delle funzioni dinamico relazionali. 
Accertata la responsabilità della struttura ospedaliera, il giudice (tribunale civile di Milano, sentenza del 15 maggio 2019, dottoressa Martina Flamini) era quindi chiamato a decidere l’entità del risarcimento economico spettante alla parte lesa. È noto che nel nostro ordinamento la magistratura ha affinato le modalità di riconoscimento dei pregiudizi subiti dalla persona e, soprattutto, le tecniche risarcitorie, secondo lo schema della compensatio lucri cum damno, che consente di risarcire la lesione di beni immateriali (come la salute e il danno biologico e morale) con l’erogazione di una somma di danaro. Sempre con somma di danaro viene altresì risarcito il danno patrimoniale, vale a dire l’incidenza che il fatto illecito abbia verso la componente di ricchezza esistente (danno emergente) o futura (lucro cessante) della vittima stessa e anche del suo più stretto nucleo familiare. 
La stessa giurisprudenza ha affinato dei meccanismi empirici di risarcimento del danno e (quanto al danno alla salute) di calcolo della componente economica destinata alla sua compensazione, elaborando delle tabelle di conto utilizzate in tutto il territorio nazionale (note come tabelle di liquidazione del tribunale di Milano). Questo meccanismo tabellare di calcolo consente di risarcire con tanti più danari quanto più grave è la lesione, ed è normalmente calibrato sulla presumibile durata della così detta vita residua della vittima, sul presupposto logico che più lungo è il tempo della vita menomata, maggiore sarà il patimento della parte lesa e il conseguente ristoro.

IL RISARCIMENTO DIVENTA UN VITALIZIO

La sentenza che si segnala ha, in questo contesto, la particolarità di rompere questa consuetudine, perché invece che erogare un’unica somma anticipata e capitalizzata, dispone la sua suddivisione in versamenti annuali (nella forma appunto della rendita vitalizia) fino alla fine, concreta e non presunta, della vita della vittima. Per tradurre il provvedimento in cifre, la somma che normalmente verrebbe riconosciuta, in casi analoghi e secondo il meccanismo risarcitorio tradizionale (stimata dal giudicante in circa 595mila euro), viene scorporata in una rendita, con rateazione annuale di 64.200 euro, da versarsi in via anticipata e per tutta la durata della vita della danneggiata. Non si nasconde il tribunale la “scarsissima applicazione pratica” di questo strumento risarcitorio, ma ciò nonostante ne evidenzia le peculiarità e le funzionalità in ragione di una migliore attinenza del compenso alla reale portata del danno subito. 
Certamente, nella prassi giurisprudenziale questo strumento di liquidazione del danno è sempre stato visto in una cattiva luce, attesa la evidente diversa appetibilità di una somma integrale e anticipata e la macchinosità degli strumenti di assolvimento del debito dilazionato: erogazione ripetitiva annuale e obbligo di costituire una garanzia finanziaria per le erogazioni future. Laddove poi lo strumento della rendita vitalizia è stato adottato a una liquidazione anche di ingente portata, lo si è sempre visto applicato al computo patrimoniale del danno e non ai meccanismi risarcitori legati alle conseguenze lesive dell’azione illecita sulla salute e su beni immateriali, come sofferenza o disfunzionalità esistenziale come nel caso oggi segnalato. 

UN’ALTERNATIVA NON SEMPRE VALIDA 

Nelle decisioni precedenti, il tribunale di Milano (sempre la prima sezione civile e sempre in tema di responsabilità sanitaria) aveva deciso di liquidare sotto forma di rendita il solo danno patrimoniale futuro, sia da lucro cessante che da spese di assistenza (si veda tribunale Milano 27 gennaio 2015, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Milano il 17 gennaio 2017 n.165, tribunale di Milano 27 aprile 2017 n.4681 e n.4690). Già sollecitato da una parte della dottrina, l’uso di questo strumento anche al risarcimento del danno non patrimoniale, per il vero, si presta a un’applicazione pratica più diffusa sia per la sua adattabilità al caso concreto, sia perché consente di rendere il risarcimento più lineare rispetto a una liquidazione tradizionale, ingente e anticipata. 
Invero, per parte nostra, osserviamo che lo strumento della rendita vitalizia non potrà mai costituire una alternativa valida e indistinta a tutti i casi di risarcimento del danno non patrimoniale, in ipotesi di lesioni più o meno gravi del bene salute. Per altro verso, a una prima riflessione, possono essere enucleati elementi positivi e altri negativi in ordine all’adozione del meccanismo compensativo in questione, seppure nel limitato campo delineato nella decisione. 

PRIMA PIETRA O EPISODIO ISOLATO?

Quanto agli elementi positivi, proprio come sostenuto nella decisione e anche nella ricordata dottrina, la rendita consente di adattare il risarcimento (come certamente è per il danno patrimoniale futuro) alla effettività della durata della vita della vittima primaria, evitando che una premorienza della stessa possa rivelarsi un’indebita e ingiustificata percezione di somme proprio in asse ereditario. Per altro verso, e per contro, osserviamo essenzialmente che lo strumento della rendita vitalizia parrebbe prestare il fianco a considerazioni critiche per la distonia con il sistema risarcitorio da lesione del bene salute.
Per esempio, è notorio che la componente della sofferenza indotta dalla privazione funzionale propria del danno biologico possa essere (specie proprio per le lesioni più gravi) maggiormente apprezzata (in termini di pregiudizio) dalla vittima nel periodo prossimale all’accadimento menomante. Più si è vicini cronologicamente all’antecedente causale del danno, insomma, maggiore è, nella percezione del notorio che però permea tutta la teoretica formativa della stessa tabella di Milano adottata nel caso specifico, la sofferenza o il danno morale che impatta nella sfera soggettiva della vittima. 
Il solco è tracciato e il tempo dirà se questa inedita pronuncia rimarrà isolata o costituirà la prima pietra per l’applicazione più frequente dell’istituto risarcitorio della rendita vitalizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti