IL TORMENTATO CAMMINO DELLA MEDIAZIONE

Il decreto del fare ne ha ripristinato l’obbligatorietà, introducendo, con l’intento di intervenire sulle inefficienze della giustizia civile, alcune novità procedurali e obblighi da parte degli avvocati verso gli assistiti

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👤Autore: Andrea Maura, Legal Grounds Review numero: 9 Pagina: 10
Sin dal momento della sua entrata in vigore il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione non ha mancato di far parlare di sé, suscitando reazioni opposte. 
In particolare, i suoi detrattori, pur condividendone in alcuni casi le finalità, hanno da subito criticato la scelta del legislatore di prevederne l’obbligatorietà in una nutrita serie di materie (cfr. art. 5, d.lgs. n. 28/2010), pena l’improcedibilità della causa successivamente instaurata, sino a investire della questione la Corte Costituzionale, che, con la nota sentenza n. 272/2012, ha dichiarato l’illegittimità di tale impostazione, avendo il Governo ecceduto rispetto alla delega conferitagli dal Parlamento.

La conseguenza di tale pronuncia è stata, tra l’altro, il venire meno dell’obbligatorietà della mediazione nell’ambito delle materie elencate nell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, rimanendo naturalmente salva la facoltà delle parti di ricorrervi volontariamente (anche al di fuori delle materie in questione).
In tale contesto si colloca il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto del fare), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha ripristinato, con alcune modifiche (l’Rc auto è rimasta esclusa) e per un periodo di quattro anni, l’obbligatorietà della mediazione. 


LE NOVITA' PREVISTE

Tra le principali novità, oltre a quelle appena segnalate, appaiono degne di nota la previsione di un incontro preliminare come unica condizione di procedibilità, l’introduzione di un criterio di competenza territoriale per l’esperimento del procedimento, l’assistenza tecnica garantita e l’esecutività dell’accordo raggiunto senza necessità dell’omologazione giudiziale nel caso in cui gli avvocati di parte sottoscrivano il verbale. Il decreto del fare rende, poi, condizione di procedibilità anche la mediazione cosiddetta delegata dal giudice, il quale, fino alla fine del grado di appello, può “disporre” (e non più “invitare”) che le parti tentino una procedura di mediazione.
Gli avvocati iscritti all’albo, inoltre, sono di diritto mediatori, dovendo essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico e pratico a ciò finalizzati. Da ultimo rivive l’obbligo di informativa da parte dell’avvocato nei confronti del proprio assistito, nei casi in cui l’esperimento del tentativo di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Vedremo se gli interventi del legislatore sapranno cogliere nel segno, rendendo lo strumento della mediazione un efficace rimedio ai mali che affliggono la giustizia civile, evitando che lo stesso rimanga un mero adempimento formale in vista dell’instaurazione di una causa.

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