LA PROFESSIONE PERITALE ALLA PROVA DI TECNOLOGIA E NORME

I periti hanno abbracciato con facilità l’utilizzo di strumenti tecnologici ottenendo concreti vantaggi per la loro attività. C’è maggiore incertezza invece per le conseguenze di decisioni normative quali l’arbitro assicurativo, laddove questo potrebbe entrare in contrasto con la gestione dei sinistri property

LA PROFESSIONE PERITALE ALLA PROVA DI TECNOLOGIA E NORME
Autore: Piero Bera, consigliere di Aipai Numero Review: 103 Pagina: 12-13
Dopo che per decenni l’attività del perito assicurativo è rimasta immutata, cristallizzando il professionista nel ruolo, ora rimpianto, di fiduciario in senso lato delle compagnie, negli ultimi anni ci sono stati, e sono tutt’ora in corso, cambiamenti che stanno avendo ripercussioni rilevanti nell’intera filiera liquidativa.

Tali cambiamenti possono essere ricondotti a due filoni, in parte connessi tra loro: uno, che definiamo di carattere tecnologico, è conseguente all’evoluzione che la tecnologia sta portando in generale nella società moderna.
Il secondo, meno evidente perché tutt’ora in divenire, è inerente alle modifiche normative che, a breve, potranno ripercuotersi con effetti incerti sul monto peritale-liquidativo.
Analizzerò brevemente questi due driver in relazione all’evoluzione della professione peritale, per comprendere cosa ci aspetta nel breve periodo e come si possa oggi programmare l’attività di un ufficio peritale, a fronte della mancanza di certezze su costi, carichi di lavoro, ricavi.

L’INNOVAZIONE FA GIÀ PARTE DELL’ATTIVITÀ DI PERIZIA

Il primo aspetto, quello che per sintesi chiamiamo tecnologico, è ormai già pienamente implementato negli studi peritali e sta cambiando l’approccio soprattutto per i sinistri di frequenza, ma non solo. Parlo ad esempio dei sistemi di rilievo del danno da remoto, come ad esempio la video perizia che ormai è attuata su larga scala, tanto che è diventata, in alcuni casi, il modus operandi principale di grandi società peritali.
La tecnologia permette anche altre modalità alternative ai rilievi peritali tradizionali. I droni, ad esempio, sono oggi uno strumento molto diffuso tra i periti: permettono rilievi in quota in tutta sicurezza e questo, visti i tragici eventi che hanno colpito la categoria negli ultimi tempi, è un fatto senz’altro positivo. 
Il lockdown ci ha poi lasciato un’abitudine a conferenze online, che permettono maggiore flessibilità per riunioni e contatti: oggi gli incontri interlocutori possono agevolmente essere tenuti da remoto, mantenendo inalterato il contenuto, ma rendendo più agevole condividere le agende ed evitare lunghe trasferte.
È inoltre in corso un’evoluzione del sistema di conferimento incarichi e restituzione delle perizie: alcune compagnie stanno progettando o, almeno in un caso, hanno già realizzato, un tracciato informatico che permette ai gestionali degli uffici peritali di dialogare direttamente con i loro portali. È un’evoluzione che in prospettiva porterà le compagnie a disporre di big data che potranno essere utilizzati per implementare l’intelligenza artificiale nella liquidazione dei sinistri di massa. Se questa è la prospettiva futura, nel breve periodo lo scambio informatico tra la compagnia e l’ufficio peritale rende di fatto quest’ultimo il principale terminale dell’attività liquidativa.

L’ARBITRO ASSICURATIVO E IL RISCHIO CHE NON TUTELI L’ASSICURATO

A fronte di questa evoluzione tecnologica se ne prospetta un’altra, di carattere normativo, potenzialmente portatrice di cambiamenti epocali.
Della prima novità a cui intendo accennare si è occupato l’avvocato Carlo Galantini nel numero di gennaio/febbraio di questa rivista. Si tratta della figura dell’Arbitro assicurativo (acronimo Aas) di cui è imminente il varo, essendo già stata ufficializzata una bozza del decreto ministeriale attuativo. 
È uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie che inciderà, anche nell’attività dei loss adjuster. Secondo le intenzioni del legislatore, le decisioni dell’Arbitro, pur non avendo effetti obbligatori, saranno adottate dalle compagnie, che si uniformeranno a esse per un effetto di moral suasion conseguente anche, in un’opinione pubblica condizionata dai social, all’effetto mediatico negativo che potrebbe avere discostarsene.
Parrebbe una forma di maggior difesa del consumatore. Sono però da valutare attentamente gli aspetti negativi che, per eterogenesi dei fini, potrebbero ripercuotersi proprio su coloro che in astratto la nuova autorità vorrebbe tutelare.
L’Arbitro avrà competenza, per quanto attiene al ramo danni, fino a 25 mila euro, con possibilità che le norme attuative del decreto innalzino ulteriormente tale limite. Le decisioni dell’Aas, saranno prese, senza alcuna attività istruttoria, da un collegio costituito da cinque membri di cui tre nominati dall’Ivass e gli altri due rispettivamente dalle associazioni di categoria di assicuratori e intermediari, e dal Consiglio nazionale dei consumatori.

DANNI PROPERTY, CONTENZIOSO IN AUMENTO?

Le decisioni di questo collegio, impatteranno dunque anche su dispute che hanno a oggetto sinistri del ramo danni property, i cui criteri liquidativi sono disciplinati nel contratto assicurativo. Le risoluzioni dell’Aas, prese in via equitativa, potrebbero non essere verosimilmente accolte dalle compagnie, dato che la loro applicazione, se in contrasto con le risultanze delle indagini peritali e del disposto contrattuale, potrebbe di fatto scardinare il rapporto sinallagmatico tra premio corrisposto e rischio trasferito all’assicuratore.
Il pericolo è dunque che queste decisioni determinino, contrariamente all’intento, un incremento del contenzioso giudiziario per le polizze property, considerando che le stesse prevedono già un automatismo di risoluzione delle controversie molto efficace. Si tratta della clausola contrattuale compromissoria, per cui l’eventuale disaccordo è risolto da un collegio peritale costituito da tre membri, di cui il terzo, nominato dai due rappresentanti delle parti, determina una decisione a maggioranza. 
È interesse principale dei consumatori, e in generale degli stakeholder del comparto assicurativo, tutelare il meccanismo della cosiddetta perizia formale, disciplinata dal contratto, affinché l’applicazione della polizza non degeneri, per ogni contrapposta valutazione di interessi, in una lite giudiziale.

C’È ATTESA PER L’EQUO COMPENSO

Infine un breve accenno al disegno di legge, di cui sono firmatari la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il deputato Jacopo Morrone, approvato alla Camera dei deputati il 25 gennaio 2023 in materia di equo compenso. La legge, secondo quanto previsto all’articolo 1 definisce equo compenso “un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale (…)”. 
Il varo di questa legge potrebbe avere un impatto rilevante, contribuendo in modo determinante all’evoluzione di una categoria, quella dei periti assicurativi, che da tempo reclama un riconoscimento proporzionato alla serietà, all’impegno e alle competenze che mette a disposizione della collettività.

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