COME CAMBIANO I REGOLAMENTI CON L’ARBITRO ASSICURATIVO

Si è conclusa la pubblica consultazione promossa da Ivass sull’introduzione del nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo e delle modifiche ai regolamenti 40 e 41 che ne conseguono. Molti punti sono stati chiariti, ma per una definizione più precisa delle competenze sarà necessario avere la concretezza di casi reali

COME CAMBIANO I REGOLAMENTI CON L’ARBITRO ASSICURATIVO

Si è conclusa il 27 settembre scorso la pubblica consultazione lanciata dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) relativamente alle modifiche che verranno apportate ai Regolamenti 40 e 41, rispettivamente in materia di distribuzione assicurativa e di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi, per effetto dell’introduzione dell’arbitro assicurativo, quale strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie.   
Come si ricorderà, l’introduzione di questo ulteriore strumento deflattivo delle controversie in ambito assicurativo1 risponde agli obblighi imposti al settore dall’articolo 13 del decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 2152 (a loro volta rinvenienti da quanto disposto dall’articolo 15 della Direttiva (Ue) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa), in ossequio ai quali l’Ivass aveva emanato, lo scorso 23 maggio, talune disposizioni tecniche attuative del predetto articolo, volte a definire le regole di svolgimento del procedimento innanzi all’istituendo arbitro (le “disposizioni”).
Giova forse rammentare che il ricorso all’arbitro assicurativo ha quale presupposto la mancata risposta da parte di un’impresa o di un intermediario a un reclamo nel termine di 45 giorni dalla relativa data di ricezione o una risposta dal contenuto giudicato insoddisfacente da parte del reclamante relativamente a un fatto che non risalga a più di tre anni dalla data di presentazione del reclamo. Inoltre, il ricorso all’arbitro non è più possibile qualora siano passati più di dodici mesi dalla data di presentazione del reclamo. 
Il ricorso presuppone poi che il reclamo riguardi imprese e intermediari assicurativi, domestici o comunitari o extracomunitari, che abbiano uno stabilimento in Italia o operino nel nostro paese in regime di libera prestazione di servizi, fatta eccezione per quelli che, operando in quest’ultimo regime, abbiano indicato a Ivass entro il 30 luglio scorso di non voler aderire, perché già aderenti ad analogo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie nel proprio paese di origine. Il decorso del termine del 30 luglio senza alcuna indicazione da parte dell’operatore ha implicato l’automatica adesione da parte di quest’ultimo all’arbitro.

ATTRIBUZIONE DEGLI AMBITI DI COMPETENZA

Relativamente poi agli ambiti di competenza dell’arbitro, l’articolo 3 del decreto del Mimit del 6 novembre 2024, n. 215, stabilisce che è rimesso alla competenza di quest’ultimo “[...] l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento [...] inerenti l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa”. 
Dal momento che presupposto dell’attivazione della procedura di fronte all’arbitro assicurativo è la presentazione di un reclamo (che potrebbe essere indirizzato per conoscenza anche a Ivass), appare complesso delineare gli ambiti di competenze, in parte concorrenti, tra l’organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie e l’autorità assicurativa. 
Tuttavia, rispetto a quanto sopra, Ivass ha già informato, per il tramite degli esiti della precedente consultazione relativa alle disposizioni, di voler riservare all’arbitro la trattazione degli aspetti di tutela individuale del cliente, mentre il reclamo verrà gestito dall’istituto solo per gli eventuali profili di vigilanza e sanzionatori.

SERVIRÀ L’ESPERIENZA DI CASI REALI 

In aggiunta a quanto sopra, le controversie che prevedono il pagamento di una somma di denaro, invece, saranno devolute alle competenze dell’arbitro in base a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 3 del decreto, e cioè:
  • fino a 300mila euro per i contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I dell’articolo 2, comma 1, del Codice che prevedano una prestazione in caso di decesso; ovvero 150mila euro per tutti gli altri contratti di assicurazione sulla vita, ivi inclusi quelli del ramo I, diversi da quelli sopra indicati; 
  • fino a 2.500 euro per i contratti di assicurazione sulla responsabilità civile in cui l’azione è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta; ovvero fino a 2,5 milioni di euro in tutti gli altri contratti di assicurazione danni.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni private, l’arbitro assicurativo non potrà avere cognizione sulle controversie già riguardanti i soggetti posti sotto la vigilanza della Consob e che vedono coinvolti investitori diversi dai clienti professionali. 
Da quanto sopra, emerge chiaramente che solo attraverso la trattazione di casi concreti potranno delinearsi, con maggior certezza, le competenze dell’arbitro assicurativo, in particolare in quegli ambiti in cui la concorrenza con l’autorità (Ivass, da un lato, e Consob, dall’altro) o con altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie è già presente.

FOCUS SULL’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Con la consultazione, l’autorità di vigilanza si è riproposta di raccogliere eventuali commenti alle modifiche che intende apportare ai propri Regolamenti 40 e 41, limitatamente all’informativa precontrattuale presente, in particolare, nei moduli unici precontrattuali (Mup) e nei documenti informativi precontrattuali (Dip) aggiuntivi, circa l’esistenza dell’arbitro assicurativo quale strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Analoga informativa, in aggiunta alle condizioni generali di assicurazione (sulle quali, tuttavia, Ivass non impone, da sempre, le proprie indicazioni), dovrà essere fornita sui siti internet e sui profili social network delle imprese e degli intermediari.
Le modifiche ai Regolamenti 40 e 41 di Ivass contenute nel documento di consultazione entreranno in vigore una volta che l’arbitro assicurativo sia divenuto operativo per i nuovi contratti, i.e. per i contratti ancora non in vigore alla data di inizio di operatività dell’arbitro.
Per i contratti già in vigore a quella data, invece, le imprese dovranno informare il contraente e l’aderente in merito alle modalità di presentazione del ricorso dinanzi all’arbitro assicurativo o al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete Fin.Net cui l’impresa aderisce.




1 In aggiunta all’arbitro, il settore assicurativo già contempla gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita.
2 “Regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, etc”.


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