RAMO III: CHIAREZZA SULLA NATURA DELLE POLIZZE

Sulla riqualificazione delle polizze assicurative a contenuto finanziario, ormai tutte le pronunce finora espresse dai tribunali sono concordi: si attende una posizione delle Sezioni Unite e l’entrata in vigore della normativa europea sull’intermediazione

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Pur ritenendo come assodata la circostanza per la quale è ormai nota a tutti gli operatori del settore assicurativo la tematica concernente la riqualificazione delle polizze assicurative a contenuto finanziario, riteniamo comunque opportuno riassumerla brevemente e senza tema di risultare esaustivi. 

In breve, i primi anni duemila hanno visto il fiorire del mercato delle polizze di ramo III, disciplinate espressamente dal Cod. Ass. e dal Tuf e caratterizzate dall’essere contratti assicurativi le cui prestazioni sono collegate all’andamento di indicatori di natura prettamente finanziaria. Tali contratti, tuttavia, in forza di questa e di altre peculiarità si denotano per collocarsi giuridicamente quantomeno al limite fra prodotto assicurativo e finanziario.


Contratti finanziari o assicurativi?

A seguito della crisi finanziaria che ha investito e interessato il mondo nel 2008, buona parte di questi contratti ha visto le proprie prestazioni sottostanti perdere considerevolmente valore e, conseguentemente, si è assistito alle richieste di risarcimento, promosse dai contraenti di dette polizze, lamentanti il fatto che detti contratti non erano di natura assicurativa, ma finanziaria e che quindi la compagnia, e talvolta anche l’intermediario distributore, li hanno ingannati, vendendo loro come assicurativi prodotti che di assicurativo avevano ben poco.
Rimandiamo alla lettura dei precedenti articoli sul tema, la cronistoria giudiziaria relativa alla questione della riqualificazione, che ha visto (quasi) sempre soccombenti i soggetti istituzionali e favoriti, anche talvolta in forza di 
considerazioni giuridiche di dubbia interpretazione, i contraenti/consumatori delle polizze. Il tribunale di Mantova, il 26 giugno 2012, ha emesso una sentenza non dissimile dalle altre sul tema, ma che è interessante perché riassume le tematiche sollevate dalla giurisprudenza che hanno fatto propendere perché venisse data ragione ai contraenti delle polizze, riqualificando conseguentemente detti contratti da assicurativi in finanziari.
Il giudice adito, infatti, propende per la qualificazione del contratto assicurativo stipulato come avente natura esclusivamente finanziaria, in ragione della circostanza per la quale la causa della polizza non è un “evento attinente la vita umana”, come recita l’articolo 1882 c.c., ma il rischio relativo all’andamento del mercato borsistico. L’assenza del rischio demografico, unita alla mancanza della garanzia del capitale (il famoso fine previdenziale delle polizze) fanno quindi propendere per la qualificazione, e quindi per la violazione dei doveri informativi connessi alla prestazione di servizi di investimento, diversi e maggiori rispetto a quelli relativi alla distribuzione di contratti assicurativi.
Ciò posto, e assodato come la giurisprudenza di merito sembri ormai tendenziale sul punto e sulle tematiche sollevate, restiamo in attesa che una pronuncia univoca delle Sezioni Unite sul tema, e l’entrata in vigore della nuova direttiva europea sull’intermediazione, facciano chiarezza sul tema.

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