ANTIRICICLAGGIO, DUE MESI PER ADEGUARSI ALLA NORMA

Il Regolamento Ivass n. 5 del 21 luglio 2014 entrerà in vigore il primo gennaio 2015. Procedure, modelli, modulistica e tecnologia dovranno, per compagnie e intermediari, essere adeguate a un approccio che punta a un più stretto controllo del rischio

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Dal rapporto annuale dell’Uif si evince che nel 2013 le segnalazioni provenienti dalle imprese di assicurazione hanno rappresentato lo 0,9% rispetto al totale. Si tratta di un dato sensibilmente inferiore alle aspettative. In Italia il processo di regolamentazione in materia antiriciclaggio in ambito assicurativo può ormai dirsi maturo, specialmente in seguito all’emanazione del Regolamento Ivass n. 5/2014 (Regolamento), che completa l’attuazione delle misure relative agli obblighi di adeguata verifica e di registrazione da parte di imprese e intermediari assicurativi, di cui all’art. 7.2 del d.lgs. n. 231/2007 (Decreto).
Una prima novità introdotta dal Regolamento riguarda l’ambito di applicazione dello stesso che, oltre a interessare gli operatori del settore già destinatari del Decreto (imprese italiane, succursali di imprese estere ed intermediari di assicurazione che operano in Italia nei rami vita), viene esteso dall’Ivass anche agli intermediari europei equiparabili ad agenti e broker, laddove la polizza intermediata sia emessa da una compagnia italiana o da una succursale in Italia di un’impresa estera.
Questa scelta però non convince, in primis perché contrasterebbe con lo spirito della nuova bozza di direttiva sull’intermediazione assicurativa (che classifica gli intermediari in base all’attività svolta e non, invece, per categorie professionali); in secundis perché, decretare l’applicabilità del Regolamento agli intermediari esteri solo ove la polizza sia emessa da una compagnia/succursale italiana, equivale a considerarli (erroneamente) parte integrante della struttura dell’impresa stessa e, da ultimo, perché la norma non opera alcuna distinzione tra intermediari esteri stabiliti e in libera prestazione di servizi in Italia. Nei confronti di questi ultimi, in ottemperanza del principio dell’home country control, il Regolamento non potrebbe trovare applicazione. 


VERIFICHE IN BASE AL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO 

Un punto positivo riguarda, invece, l’allineamento del Regolamento con la proposta di una IV direttiva antiriciclaggio (adottata nel febbraio 2013 dalla Commissione Europea), che fornisce indicazioni articolate in merito all’approccio basato sul rischio che già informa la vigente disciplina, richiedendo ai destinatari di svolgere una valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti (risk assessment) prodromica a determinare il contenuto delle misure di prevenzione poste a loro carico. Il principio di proporzionalità richiede che l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica siano commisurati al grado di rischio emerso nella fase di risk assessment, coerentemente con la natura, le dimensioni e l’articolazione dell’attività concretamente svolta. L’approccio basato sul rischio trova concreta declinazione nella profilatura dei clienti, che deve essere periodicamente aggiornata: si richiede di elaborare differenti classi di rischio cui assegnare i clienti, in considerazione delle loro caratteristiche e di quelle dell’operazione/rapporto posto in essere. 
A ogni classe di rischio corrispondono poi misure di presidio e di monitoraggio coerenti e proporzionate, per intensità e frequenza. 


LE PROCEDURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO 

Anche la procedura di individuazione delle operazioni sospette, deve basarsi sulle informazioni acquisite nel tempo circa il cliente, il titolare effettivo, il beneficiario, la natura e lo scopo del rapporto continuativo/operazione occasionale. Una delle principali novità del Regolamento ha consistito, appunto, nell’inserimento della figura del beneficiario fra i soggetti da identificare, precisando che detto obbligo andrà adempiuto al momento dell’esecuzione della prestazione. Apprezzabile anche lo sforzo di dettare specifici criteri per l’individuazione del titolare effettivo qualora il cliente sia una società fiduciaria, un trust, un’organizzazione no profit o una qualunque altra persona giuridica. Tra le molte novità del Regolamento si segnala anche la parziale estensione del concetto di persona politicamente esposta (Pep): partendo dall’accezione della norma vigente (“le persone residenti in altri Stati comunitari o in Stati comunitari che rivestono o hanno rivestito importanti cariche pubbliche”), l’Ivass tenta già di uniformarsi a quella più ampia della quarta direttiva, che include anche i Pep nazionali.
Quanto alla procedura di valutazione e segnalazione all’Uif dei casi sospetti che i destinatari devono predisporre, si ricorda l’importanza assunta dal giudizio del segnalante trasmesso all’Unità, che si affianca al rating assegnato da quest’ultima e che rimane in evidenza anche dopo l’inoltro agli Organi investigativi. La classificazione delle segnalazioni operata dall’Uif si realizza anche con la definizione di vere e proprie tipologie di comportamenti a rischio riciclaggio, che fonda l’attività istituzionale di elaborazione di indicatori, schemi e modelli di comportamento anomalo*.
L’entrata in vigore del Regolamento è stata fissata per il primo gennaio 2015, data entro la quale imprese e intermediari dovranno aver terminato la messa a norma delle nuove procedure, della modulistica in uso per la raccolta di informazioni, valutazione e profilatura dei clienti e dei propri sistemi informatici.


* In ambito assicurativo, tra i macro-indicatori di anomalia individuati dalla Banca d’Italia ricordiamo, ad esempio, la stipula di polizze incoerenti con il profilo del cliente; le operazioni effettuate dal contraente in nome o a favore di terzi e viceversa, qualora i rapporti tra le parti non risultino giustificati; il pagamento di premi, il riscatto o la liquidazione di polizze con modalità inusuali o illogiche e non giustificate da specifiche esigenze.


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