VIGILANZA, COSA CAMBIA CON IL NUOVO ARTICOLO 188-BIS
L’intervento introduce nel Cap una nuova possibilità sul piano dei rapporti con l’autorità, ma il suo peso concreto dipenderà da come sarà applicato nella prassi e da quanto lo strumento sarà effettivamente utilizzato. Gli impegni, se resi obbligatori, diventano vincolanti e pubblici e la valutazione non può essere automatica
06/02/2026
La distribuzione delle polizze assicurative, come già accade per molti servizi finanziari, integra sempre di più l’utilizzo degli strumenti tecnologici, tra i quali si stanno facendo largo sempre di più quelli basati sull’intelligenza artificiale.
Attenzione, però: questo non significa che il canale fisico abbia perso centralità, anzi. Come dimostrato dalle statistiche, resta rilevante e preponderante in molte fasi della relazione con il cliente, ma viene affiancato e in parte trasformato da processi e interazioni a distanza, che in un delicato equilibrio con la normativa di riferimento, incidono, tra l’altro, su informativa, tracciabilità e gestione delle scelte.
In questo contesto si inserisce l’intervento del legislatore europeo sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, recepito recentemente nel nostro paese con il dlgs 31 dicembre 2025, n. 209 (il decreto), che attua la direttiva Ue 2023/2673.
Il decreto in questione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 e prevede che le modifiche in esso contenute si applichino a partire dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data.
TRE TESTI, UNA LOGICA DI COORDINAMENTO
Il decreto interviene in modo trasversale su tre riferimenti centrali per la disciplina dei rapporti con la clientela nei servizi finanziari: (i) Codice del Consumo, (ii) Testo unico bancario (Tub) e (iii) Codice delle assicurazioni private (Cap).
In termini di inquadramento, l’intervento punta a rendere più coerenti regole e presìdi quando la relazione con il cliente si sviluppa tramite strumenti a distanza; pensiamo, per esempio, agli aspetti inerenti all’informativa, alla tracciabilità delle scelte, all’esercizio di diritti e alla gestione delle fasi successive.
Le modifiche al Codice delle assicurazioni meritano particolare attenzione perché, oltre ad aggiornamenti “di contenuto”, tra i quali l’inserimento del nuovo articolo 167-bis sul diritto di recesso nei contratti assicurativi conclusi a distanza, introducono anche un meccanismo che incide sul rapporto tra vigilanza e misure correttive: si tratta del nuovo articolo 188-bis, dedicato agli impegni nell’esercizio del potere di vigilanza di Ivass.
L’ESSENZA DEI NUOVI ARTICOLI
L’articolo 188-bis consente all’Ivass, nell’ipotesi in cui emergano possibili violazioni rientranti nelle sue competenze, di ricevere impegni da parte di imprese di assicurazione o riassicurazione e da intermediari iscritti al Rui. Gli impegni assunti devono essere tali da far venir meno i profili di violazione; l’istituto di vigilanza, valutata la gravità delle violazioni e l’idoneità degli impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può renderli obbligatori per un periodo determinato. La decisione che rende obbligatori gli impegni comporta il mancato avvio del procedimento per accertare l’infrazione.
Accanto all’introduzione dell’articolo 188-bis, il decreto interviene anche sull’articolo 188, comma 3-bis del Cap, che disciplina i poteri dell’Ivass di adottare misure preventive o correttive “ove la situazione lo richieda”, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies.
Nell’ambito di quel comma, è previsto che tali misure possano riguardare, se pertinenti, anche i soggetti iscritti al Rui; ovvero gli intermediari assicurativi; inoltre, tra i provvedimenti specifici contemplati dal comma 3-bis viene inserita la possibilità di richiedere la cessazione temporanea o permanente di pratiche o comportamenti contrari al Codice delle assicurazioni private e alle relative disposizioni di attuazione.
188-BIS E 328-BIS: DUE PIANI DIVERSI PER GLI IMPEGNI
Nel Cap gli “impegni” si sviluppano su due piani distinti: prima come strumento nell’ambito della vigilanza (articolo 188-bis) e poi come possibile snodo all’interno di un procedimento sanzionatorio già avviato (articolo 328-bis, anch’esso introdotto dal decreto).
L’articolo 328-bis disciplina gli impegni dentro il procedimento sanzionatorio, dopo la contestazione degli addebiti, prevedendo la chiusura del procedimento se gli impegni vengono resi obbligatori. L’articolo 188-bis, invece, opera nell’area dei poteri di vigilanza e si colloca prima dell’avvio del procedimento di accertamento dell’infrazione: è questo che consente di distinguere con nettezza i due “binari”.
Naturalmente, l’articolo 188-bis disciplina anche l’ipotesi di inadempimento. In caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori, l’Istituto di vigilanza può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, con un’importante precisazione: i limiti edittali massimi sono aumentati del 10%.
Inoltre, l’Ivass può aprire d’ufficio il procedimento sanzionatorio se: (i) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; (ii) i soggetti interessati contravvengono agli impegni; (iii) la decisione si fonda su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. Un ulteriore elemento previsto dalla norma è la pubblicazione: l’Ivass rende disponibili sul proprio sito web istituzionale gli impegni assunti ai sensi dell’articolo 188-bis.
UNA LEVA DA MANEGGIARE CON PRUDENZA
In conclusione, l’articolo 188-bis introduce nel Cap una possibilità nuova sul piano dei rapporti con l’autorità, ma il suo peso concreto dipenderà da come verrà applicato nella prassi e da quanto lo strumento sarà effettivamente utilizzato. Proprio perché gli impegni, se resi obbligatori, diventano vincolanti e pubblici, la valutazione non può essere automatica. Occorrerà misurare con attenzione la proporzionalità delle misure proposte e la loro reale sostenibilità, evitando sia impegni di principio e generici, sia impegni eccessivamente ambiziosi.
In questa prospettiva, l’istituto va letto come una leva da maneggiare con prudenza, che richiede decisioni informate e un presidio interno adeguato.
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