LA DISTRIBUZIONE DANNI SECONDO LE NUOVE REGOLE DI IDD

Chi sono i nuovi distributori assicurativi, con quali obblighi e flessibilità possono operare sul mercato? La nuova disciplina distingue gli ambiti di azione, ma non sempre con la dovuta precisione. Soprattutto in materia di proposta al cliente senza consiglio personalizzato

LA DISTRIBUZIONE DANNI SECONDO LE NUOVE REGOLE DI IDD
La nuova direttiva europea sulla distribuzione assicurativa (detta Idd) introduce alcune importanti novità nella classificazione e nelle regole di comportamento degli operatori professionali o economici che possono comparire nella filiera della distribuzione assicurativa.  

La categoria di quelli che ora vengono chiamati distributori assicurativi è composta dai seguenti soggetti: 
 
1. le imprese di assicurazione che svolgono attività di vendita diretta (ossia tramite loro dipendenti e senza il ricorso ad ausiliari autonomi); 
2. gli intermediari assicurativi; 
3. gli intermediari a titolo accessorio (che in seguito chiameremo intermediari accessori); 
4. gli intermediari a titolo accessorio abilitati a operare in regime di esenzione rispetto alla disciplina della Idd (in seguito denominati intermediari esenti). 
 
Le esigenze di protezione dell’utente dei servizi, nonché quella di livellare il piano di gioco per tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione assicurativa, hanno portato a includere nella categoria dei distributori anche le imprese di assicurazione che esercitano la vendita diretta dei propri prodotti. 
Le stesse esigenze sono alla base della scelta di assoggettare l’attività degli intermediari esenti a un regime più rigoroso prevedendo che: 
a) i prodotti assicurativi che questi sono autorizzati a distribuire devono essere complementari al bene fornito o al sevizio prestato nel senso che debbono coprire il danneggiamento della cosa o il mancato uso del servizio; 
b) è fissato a 200 euro il limite del premio nel caso la copertura sia accessoria a un servizio la cui durata non sia superiore ai tre mesi; 
c) le imprese di assicurazione o gli intermediari assicurativi che si servono dell’attività degli intermediari esenti debbono garantire che questi ultimi adempiano agli obblighi di informativa precontrattuale e di comportamento stabiliti per tali tipi di intermediari. 

Per contro, sembrano improntate a un approccio di maggiore liberalizzazione ed espansione dell’offerta assicurativa le previsioni con le quali è stata creata la categoria degli intermediari accessori (in inglese: ancillary intermediaries).
E invero, gli intermediari accessori, a differenza di quanto accade per gli iscritti nella sezione E del Rui – possono iscriversi nel registro autonomamente, senza bisogno di essere iscritti a iniziativa di un altro intermediario e non hanno bisogno di agire sotto la supervisione o la responsabilità di un altro distributore con piena capacità professionale. 

Per completezza, poi, si può aggiungere che, nell’impianto della direttiva non è previsto che le imprese assicurative garantiscano per il corretto operato degli intermediari accessori (diversamente da quanto accade per gli esenti), ancorchè agli operatori sia lasciata libertà di impostare la propria attività nel senso che un intermediario agisca sotto la piena responsabilità di un’impresa o di un altro intermediario. 


INTEGRAZIONE DEL PRODOTTO: SERVE PIU' CHIAREZZA

Il regime degli obblighi di informativa e comportamento degli intermediari accessori è sotto vari aspetti alleggerito rispetto a quello imposto agli altri intermediari. 
Indipendentemente da questo, essi figurano iscritti nel registro degli intermediari e per questo sono dotati di passaporto europeo, con la conseguenza che gli stessi possono autonomamente operare anche in Paesi membri diversi da quello ove hanno la loro sede principale sia in Fos sia in Foe. 
Occorre poi tener presente che il collegamento che deve intercorrere tra l’attività principale e quella di intermediazione assicurativa, tipico degli intermediari accessori, non coincide perfettamente con quello degli intermediari esenti. In quest’ultimo caso la copertura deve essere complementare al prodotto o servizio offerto, nel senso che essa deve necessariamente avere a oggetto il danneggiamento del bene o il mancato uso del servizio, mentre nel caso degli intermediari accessori le coperture, oltre a dover essere complementari nel senso sopra visto, possono avere a oggetto anche l’assicurazione vita o della responsabilità civile qualora tali garanzie servano a integrare il prodotto o servizio fornito a livello principale. Su questo concetto di integrazione del prodotto sarà bene far chiarezza al fine di determinare con sufficiente precisione l’ambito di operatività degli intermediari accessori. 


PRODOTTI ADEGUATI, ANCHE SENZA "ADVICE"

Altra importante novità consiste nella previsione secondo la quale l’attività di distribuzione assicurativa può, in concreto, essere svolta con o senza advice, ossia con o senza un consiglio personalizzato circa la opportunità e convenienza di acquistare il prodotto assicurativo proposto. 
Sul punto, il testo della direttiva non brilla per chiarezza, non essendo chiaro in che cosa si diversifichino le due ipotesi dal momento che, sia nel collocamento con advice sia in quello senza, l’intermediario è comunque obbligato a procurare un prodotto assicurativo adeguato e in linea con le esigenze assicurative del cliente. 
L’aver inserito una simile differenziazione, rappresenta una delle conseguenze della cosiddetta mifidizzazione della distribuzione assicurativa che, in realtà, non dovrebbe incidere più di tanto nel settore della intermediazione di prodotti assicurativi ove, da sempre, l’intermediario ha avuto il compito di verificare che il prodotto proposto fosse congruo e in linea con le esigenze assicurative del cliente. Tuttavia, occorrerà monitorare attentamente il processo di trasposizione interna di tali regole comunitarie in modo da evitare che, per dare un senso al concetto di intermediazione senza advice, non si finisca per configurare e promuovere forme di distribuzione più leggere che vadano in qualche modo a diminuire il livello di protezione del cliente.


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