UNO STRUMENTO DI GOVERNANCE

Tra linee guida, adempimenti e deadline, le compagnie devono adeguarsi ai principi della direttiva intervenendo sul sistema di gestione dell’impresa, sulla valutazione del profilo di rischio e sugli obblighi di informativa alle autorità nazionali e al mercato. Fondamentale il ruolo del risk management e il supporto della funzione attuariale

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In data 15 aprile 2014 l’Ivass ha pubblicato gli esiti del documento n.1/2014 recante: 
Il nuovo schema di Regolamento 20/2008 
Il nuovo schema di Regolamento 36/2011 
Lettera al mercato contenente indicazioni per l’attuazione degli orientamenti Eiopa sul sistema di governance, sulla valutazione prospettica dei rischi, sulla trasmissione di informazioni alle Autorità nazionali competenti e sulla procedura preliminare al fine del calcolo del requisito patrimoniale mediante modelli interni. 
 
Tali documenti e disposizioni, in ottemperanza a quanto emanato dall’Eiopa il 31 ottobre 2013, hanno lo scopo di assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, assoggettate al regime di Solvency II, si preparino per tempo alla sua prima applicazione, prevista per il primo gennaio 2016, e che l’attuazione del nuovo regime di solvibilità avvenga in maniera armonizzata tra tutti i vari Stati membri. 
Le linee guida emanate dall’Eiopa, che hanno trovato concretizzazione nelle nuove versioni del Regolamento 20/2008, del Regolamento 36/2011 e nella lettera al mercato, contengono indicazioni circa tre principali aree tematiche: il sistema di governance, la valutazione interna del profilo di rischio dell’impresa secondo i principi Solvency II, gli obblighi informativi alle autorità nazionali e al mercato e la fase di procedura preliminare per le imprese che intendano utilizzare modelli interni, completi o parziali, per il calcolo del nuovo requisito patrimoniale. 


LA CENTRALITA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Tra i cambiamenti più rilevanti c’è sicuramente il ruolo, sempre più centrale, della funzione di risk management vista ormai come concreto strumento di governance a supporto dell’organo amministrativo. L’organo amministrativo avrà quindi il compito di determinare, con il supporto della funzione di risk management, il risk appetite dell’impresa, sulla base di valutazioni di rischio di lungo periodo, con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio della stessa. 
Lo scopo da perseguire sarà da un lato massimizzare il rendimento atteso per i futuri anni, ottimizzando la composizione del piano industriale, e dall’altro minimizzare l’assorbimento di capitale. A tal fine la funzione di risk management valuterà gli obiettivi strategici e i risultati non solo a livello di portafoglio complessivo della compagnia, ma anche per singola linea di business, orientando la visione strategica della stessa verso business maggiormente redditizi e limitando quelli con andamenti sfavorevoli o eccessivamente rischiosi. 
L’organo amministrativo svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione dei rischi della compagnia, agendo in modo informato, anche mediante proattive richieste di informazioni e indicazioni agli altri organi di vertice e alle funzioni aziendali, assumendo decisioni consapevoli e coerenti con la relativa propensione al rischio.
 

RACCOLTA DI DATI, PROCESSI AZIENDALI E RELATIVE POLICY 

Per gli adempimenti necessari per l’introduzione al nuovo regime di solvibilità, l’Istituto di vigilanza ha fornito una deadline stringente di adempimenti. 
Le prime difficoltà riscontrate dal mercato sono di carattere principalmente organizzativo. È richiesta la definizione di tutti i processi aziendali e delle relative policy. Particolare attenzione è posta al processo di raccolta, verifica della qualità e utilizzo dei dati. 
Non da meno sono le difficoltà riscontrate per le valutazioni attuali e prospettiche di rischio richieste nella nuova formulazione del Regolamento 20, anche per la reperibilità di tutti i dati richiesti. 
Il carico di lavoro non è dei più leggeri, considerando che agli impegni per l’introduzione a Solvency II le imprese di assicurazioni dovranno aggiungere gli adempimenti Local e Ias. 
In definitiva quindi possiamo sostenere che la normativa Solvency II è volta ad aumentare l’attenzione delle compagnie nei confronti della gestione dei rischi. L’obiettivo principale è quello di mettere il potenziale quantitativo della funzione di risk management e della funzione attuariale al servizio della governance aziendale. In tali ruoli l’attuario qualificato e iscritto all’albo presenta caratteristiche assolutamente coerenti e perfettamente adeguate al dettato della direttiva, corredate peraltro dalla formazione attuariale permanente e quindi da un costante aggiornamento professionale. La professione attuariale è quindi pronta a sostenere pienamente Solvency II come strumento di governance. 


IL RUOLO DELL'ATTUARIO

Una novità significativa è l’introduzione di una funzione attuariale cui sono attribuiti compiti di coordinamento, di gestione e di controllo in materia di riserve tecniche nonché di valutazione delle politiche di sottoscrizione e degli accordi di riassicurazione. 
Le implicazioni operative e di governance, che l’istituzione di questa funzione comporta, sono state già a lungo discusse dall’Ordine degli attuari al proprio interno e successivamente con l’organo di vigilanza in occasione della recente emanazione della lettera al mercato, che anticipa sostanzialmente la costituzione di un presidio organizzativo che svolga i compiti, previsti dalla direttiva, della funzione attuariale e recentemente per approfondire alcuni importanti aspetti operativi e applicativi sui quali peraltro già lo stesso Ordine ha fornito le prime indicazioni. 
L’Ordine degli attuari ritiene che coloro che contribuiranno a svolgere le attività di cui sopra dovranno possedere competenze adeguate per l’assolvimento dei loro compiti, in linea con quanto peraltro espressamente previsto dall’articolo 48, comma 2, della direttiva Solvency II, avendole maturate attraverso una esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili; ne consegue che l’attuario, iscritto al relativo albo professionale, rappresenta oggi in Italia la figura professionale più idonea a svolgere tale ruolo, in quanto, sulla base del nostro ordinamento, tutelato anche dal dettato costituzionale, possiede le qualificazioni professionali adeguate. 
Anche l’Aae (l’Associazione attuariale europea) ha confermato quanto sopra riportato e auspica in tutti i Paesi della Ue un ulteriore contributo della professione attuariale alla gestione dell’industria assicurativa oltre quello già ampiamente consolidato. 

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