LA NORMATIVA PER GLI ENTI PENSIONISTICI

L’accordo Iorp II, approvato dal Parlamento europeo lo scorso novembre, enfatizza l’importanza delle capacità gestionali e dei processi di investimento imponendo elevati standard di governance e misure per un efficace sistema di risk management

LA NORMATIVA PER GLI ENTI PENSIONISTICI
Autore: Paola Fersini* Numero Review: 41 Pagina: 10 - 11
I prossimi mesi e anni saranno forieri di molti importanti cambiamenti e attività di adeguamento per i fondi pensione europei.
 
Il 24 novembre 2016 l’accordo Iorp II (2003/41/CE – Institutions for occupational retirement provision), è stato approvato in modo definitivo dal Parlamento europeo e pubblicato a dicembre 2016 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
Il nuovo provvedimento entrerà in vigore, in sostituzione della direttiva Iorp del 2003 attualmente vigente, e determinerà l’obbligo per ciascuno Stato membro dell’Ue di recepirlo nell’ordinamento interno entro i successivi 24 mesi, e di concludere la procedura di revisione della normativa interna entro sei anni.
Coerentemente al modello prudenziale bancario e assicurativo, anche nel caso degli enti previdenziali possono intravedersi tre pilastri: requisiti patrimoniali a fini regolamentari, i requisiti quanti-qualitativi a fini gestionali, e i requisiti informativi.

La normativa europea si sofferma su quattro aspetti: attività transfrontaliera, governance e risk management, trasparenza e investimenti. 
Il testo approvato, frutto di un lungo lavoro avviato a partire dalla prima direttiva Iorp del 2003, non contiene nessun riferimento ai requisiti patrimoniali di solvibilità per gli enti previdenziali, invece nella sua precedente versione si faceva espresso riferimento al Holistic balance sheet e, come in Solvency II, alla quantificazione di un requisito di solvibilità (Solvency capital requirement) a fronte dei rischi di I pilastro.
Sono stati, quindi, posticipati gli aspetti che riguardano i requisiti quantitativi poiché non è ancora stato raggiunto un accordo e tali requisiti sono soggetti a nuove indagini e revisioni attraverso stress test lanciati da Eiopa, di cui uno terminato nel 2015 e un prossimo programmato per il 2017.


I REQUISITI PER LA SOSTENIBILITA' GESTIONALE DEI FONDI 

Il nuovo testo, pur non ponendo livelli di adeguatezza patrimoniale a fini regolamentari, pone con forza l’accento sul II pilastro, elevati standard di governance ed efficace sistema di risk management, come presupposto per una sostenibilità gestionale del fondo.
I fondi avranno l’obbligo di istituire tre key functions: risk managemet, internal audit e, laddove necessario, funzione attuariale.
In particolare, sarà richiesta una rigorosa individuazione dei requisiti professionali degli organi di amministrazione e dei soggetti incaricati all’esercizio delle funzioni chiave, nonché la chiara definizione delle attribuzioni e delle responsabilità dei suddetti soggetti e della relativa politica di remunerazione.
Inoltre, relativamente alla gestione dei rischi, la funzione di risk management dovrà essere in grado di identificare, misurare, monitorare, gestire e segnalare gli eventuali rischi ai quali i fondi sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo, e tali da incidere sulla loro capacità di far fronte agli obblighi assunti nei confronti degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
Mentre l’attuale regolamento dispone precisi limiti agli investimenti – specificando le tipologie di attività finanziarie in cui il fondo può investire, fissando percentuali massime di investimento per ogni asset class, e verificando i risultati tramite benchmark – il nuovo decreto si baserà su una maggiore attenzione alle capacità gestionali e ai processi di investimento. L’approccio qualitativo agli investimenti richiederà la crescita delle competenze tecnico–professionali all’interno dei fondi. Un puntuale risk monitoring è alla base di un più efficiente risk management, caratterizzato da professionalità, attenzione ai processi, conoscenza e gestione dei rischi specifici.


STRUTTURE ORGANIZZATIVE E COMPETENZE ADEGUATE  

L’approccio del nuovo decreto, caldeggiato dalle autorità di vigilanza, conferisce una maggiore autonomia gestionale ai fondi pensione, responsabilizzando i relativi consigli di amministrazione, oggi dotati di una specifica funzione finanza, invitati ad avvalersi di strutture organizzative e di professionalità adeguate ai rischi connessi alla politica di investimento perseguita.
Creare sistemi pensionistici adeguati e sostenibili è una delle maggiori sfide che l’Europa si troverà ad affrontare nei prossimi anni, e il recepimento della direttiva Iorp II rappresenta un passo importante volto a tutelare gli aderenti da rischi di gestione, e a incentivare la creazione di un mercato unico delle pensioni aziendali e professionali.
E per quanta strada c’è ancora da fare, ameremo il finale. Buon viaggio.


*  partner scientifico Studio Olivieri & Associati e professore aggregato Luiss Guido Carli

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